Concorso dirigente scolastico, graduatoria di merito: vincitori, preferenze, depennamenti

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Il Ministero dell’Istruzione ha predisposto il DM che disciplinerà i concorsi per diventare dirigente scolastico. Graduatorie di merito: chi vi rientra, assunzioni e depennamenti.

Concorso

Il concorso, che avrà cadenza triennale ed è organizzato su base regionale, si articola in:

  • eventuale prova preselettiva (se il numero dei partecipanti, a livello regionale, supera di quattro volte il numero dei posti messi a concorso)
  • prova scritta
  • prova orale
  • valutazione dei titoli

Segue la predisposizione della graduatoria di merito.

Graduatoria di merito

Chi va inserito e come 

La graduatoria di merito regionale, redatta al termine della procedura concorsuale, comprende i soli vincitori, ossia coloro i quali superano le prove e rientrano nel numero dei posti messi a concorso regionalmente.

I candidati sono ineriti in graduatoria sulla base del punteggio conseguito nelle prove e nei titoli (max p. 100 per la prova scritta, max p. 100 per la prova orale, max p. 30 per i titoli); sono proclamati vincitori, come detto sopra, i candidati utilmente collocati in graduatoria che rientrano nel numero dei posti banditi.

Le graduatorie di merito nello specifico:

  • sono compilate sulla base del punteggio di ciascun candidato, derivante dalla somma dei voti della prova scritta, della prova orale e dei titoli;
  • sono approvate con decreto del dirigente preposto all’USR e pubblicate sul sito dell’USR e del Ministero;
  • hanno validità triennale a decorrere dalla data di pubblicazione, fermo restando il diritto dei vincitori all’assunzione, anche negli anni successivi;
  • sono utilizzate ai fini dell’assunzione nei ruoli regionali, nel limite dei posti vacanti e disponibili annualmente in ciascun USR, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge n. 449/1997.

Riguardo alla compilazione delle graduatorie, precisiamo che:

  • a parità di punteggio si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del DPR n. 487/1994. In base a tale disposizione, a parità di punteggio, hanno preferenza (quindi precedono in graduatoria) le seguenti categorie di soggetti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

  • a parità di punteggio e titolo di preferenza, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore età.

Assunzione vincitori

Secondo le assunzioni annualmente autorizzate, i vincitori sono invitati dal competente USR a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, previsto dal CCNL relativo alla dirigenza scolastica.

I dirigenti neoassunti sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente, ossia tre anni.

Nel corso del primo anno di assunzione, infine, i dirigenti devono svolgere il periodo di formazione e prova, ai fini della conferma in ruolo.

Depennamento dalla graduatoria

I vincitori di concorso vengono depennati dalla graduatoria di merito in caso di:

  • rinuncia all’assunzione;
  • mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato dall’amministrazione con l’atto di invito alla sottoscrizione del contratto;
  • mancata presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal bando per l’assunzione, con conseguente mancato perfezionamento dell’assunzione medesima.

Concorso Dirigenti Scolastici: il Regolamento è pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ecco i requisiti per partecipare e le prove da superare

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