Natale all’insegna della tolleranza e comprensione di tutte le tradizioni. Un modello di circolare

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Ogni dicembre, gli studenti delle scuole (pubbliche nella maggior parte dei casi in quanto le private, in molti casi, sono ad indirizzo cattolico), i genitori (dei quali bisognerebbe contenere, talvolta, le ingerenze), gli insegnanti (in alcuni casi poco capaci di enucleare, in tempo, le priorità) e i dirigenti scolastici (spesso vittime di pressing smodati e talvolta insensati tesi a rivendicare ) sono costretti ad affrontare il difficile compito di riconoscere (e, naturalmente, a valorizzare) le varie tradizioni festive religiose celebrate durante questo particolare periodo dell’anno.

Insegnanti, dirigenti e genitori dovrebbero, però, stavolta seriamente, cercare di promuovere una maggiore comprensione (o non siamo a Natale) e tolleranza tra gli studenti di diverse tradizioni avendo cura di aderire ai contenuti normativi della nostra Costituzione. E, specialmente i genitori, dovrebbero comprendere quanto complesso sia il tema legato al “Natale” e quanto sia complesso, talvolta, far fronte alle poliedriche esigenze di tutti. Premesso che nessuno mette in discussione il valore identitario di una comunità sociale e nessuno ha in mente di deteriorare il patrimonio culturale di una comunità, è necessario comunque fare alcune precisazioni legate al valore delle festività invernali, o più comunemente note come festività di fine anno, festività natalizie o legate al Natale. Il tema, per la verità, in Italia, non è poi così controverso, specie nelle scuole del I ciclo ma qualche problema già comincia a sentirsi. Non tanto legato alle tradizioni, mai messo in discussione dai docenti, quanto all’utilizzo che taluni (per fortuna, limitatissimi) insegnanti ne fanno. Uso talvolta che scivola nella “celebrazione” che, invece, verrebbe a violare proprio la laicità della scuola.

La costituzione e la libertà religiosa

La Costituzione Italiana garantisce la libertà religiosa ma anche la laicità dello Stato. Il concetto connesso alla laicità dello stato ha di fatto divieto investito della questione, più volte i tribunali per vietare attività religiose chiaramente coercitive. La legge, chiaramente, non pone limite alcuno alla libertà d’insegnamento e di fatto apre la strada alla possibilità di ricordare le festività nelle scuole pubbliche attraverso il ricorso, più o meno evidente, al concetto molto presente nel nostro Stato legato alla tradizione. Concetto che interseca la religione ma di fatto lo supera e l’ingloba quando affronta un tema, come quello del Natale, che vuoi o non vuoi permea la nostra tradizione. Impossibile privare la società di uno degli elementi che la caratterizzano. Però, è pur vero, che questo non deve essere fatto a scapito dell’uguaglianza dei cittadini, dell’integrazione delle culture, della libertà di credo religioso e, più ancora, della laicità dello Stato. Concetto di altissimo valore giuridico. E con la laicità dello Stato anche la libertà garantita dalla Costituzione italiana a tutti i docenti. La libertà d’insegnamento che viaggia oltre i limiti angusti di chi vorrebbe ingessare l’azione formativa del presidio più importante che esiste: la scuola libertà e per tutti uguale.

Il concetto di laicità

In Italia, il concetto di laicità, nella sua accezione più specificamente giuridica, viene trattato non a livello normativo ma in via giurisprudenziale. In questo ambito la Corte costituzionale ha un ruolo risolutivo. Le ricostruzioni sull’incipit della giurisprudenza costituzionale in tema di laicità convergono, afferma Stefano Sicardi, sia pur con diversi atteggiamenti valutativi, nel porne in luce alcuni aspetti e passaggi fondamentali, tratti dalla notissima sentenza 203/1989 (Casavola). L’azione della Corte costituzionale ha una portata molto significativa, in quanto eleva a principio massimo dell’ordinamento costituzionale un concetto molto praticato nel dibattito storico-politico. In relazione a questa delicata operazione il giudice costituzionale dà un significato aggiunto della laicità. Nella costruzione di quello che viene appunto definito come «uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta costituzionale della Repubblica» “la Corte, in particolare, afferma Stefano Sicardi, prende le distanze da una concezione del fenomeno religioso come elemento strettamente correlato alla sfera del puro “privato”, non ponendosi quindi in una prospettiva di mera astensione/estraneità verso di esso, ma in una prospettiva di laicità “positiva”, da intendersi nel senso di una valutazione “favorevole”, non quindi distaccata/indifferente, rispetto al fenomeno religioso; cui segue l’ammissibilità (da precisare e perimetrare) di interventi “in positivo”, cioè a sostegno delle attività religiose, in quanto bisogno/interesse dei cittadini da tutelarsi nel nostro ordinamento. Ciò emerge dalla citatissima formulazione secondo la quale il principio di laicità «implica non indifferenza dello Stato dinnanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale»; infatti «l’attitudine laica dello Stato-comunità… risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato persona, o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini» (sent. n. 203/1989, punti 4 e 7 in diritto, in Giur. Cost., 1989, I, 890 segg., in particolare 898-899 e 900-901).

La sentenza n. 508 del 2000 della Corte costituzionale

Nella sentenza n. 508 del 2000 la Corte costituzionale ha – tra l’altro – precisato che tale “posizione di equidistanza e imparzialità é il riflesso del principio di laicità che la Corte costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango di “principio supremo” (sentenze nn. 203 del 1989, 259 del 1990, 195 del 1993 e 329 del 1997), caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse (sentenza n. 440 del 1995)”. Tale assunto si basa su un’idea di stretta connessione tra il dovere d’imparzialità delle amministrazioni pubbliche e la necessità per queste di tenere un contegno rispettoso del principio giuridico di laicità, tra gli altri, ad esempio, G. Casuscelli, “Laicità dello stato e aspetti emergenti della libertà religiosa: una nuova prova per le Intese”, in Studi in onore di Francesco Finocchiaro, Cedam, Padova, 2000, p. 482 e ss”.

Insegnare le festività o non farlo?

Gli insegnanti dovrebbero porre attenzione a non oltrepassare il confine che esiste tra l’insegnamento delle festività religiose (che è consentito, possibile e anche utile, chiaramente, in quanto tradizione culturale e sociale) e la celebrazione delle festività religiose (che non lo è, invece, proprio in rispetto della pluralità di sensibilità che la scuola deve garantire). Celebrare le festività religiose sotto forma di culto religioso in particolare o altre pratiche non si può fare. Giusto appare, dunque, ripensare la modalità di proporre la tipologia di intervento didattico puntando sulla “tradizione” che, quella sì, è assolutamente necessario tutelare e salvaguardare.

I simboli religiosi secolari possono essere usati come sussidi didattici in classe?

L’albero di Natale è diventato un simbolo talmente laico delle festività invernali che la sua esposizione da parte di un ente pubblico non viola nessuna norma. Mettendo da parte per un momento le questioni normativi (che possiamo dire, tranquillamente, , gli insegnanti e i dirigenti scolastici dovrebbero essere accorti nell’usare questi simboli come decorazioni ammenoché non si lavori ad una inclusione poliedrica volta a coinvolgere tutti. Ma davvero tutti. Le aule e i locali scolastici sono il luogo in cui i bambini trascorrono la maggior parte della loro giornata. È importante che tutti gli studenti si sentano a proprio agio e accettati nella loro scuola. I simboli delle festività religiose possono mettere alcuni studenti a disagio e sgraditi perché le loro festività e tradizioni non sono rappresentate o perché non celebrano affatto le festività religiose. Molte scuole, però, viaggiano lungo questa direttrice e anche il Natale, come momento culturale e della tradizione italiana (ma anche mondiale) è vissuto e deve essere visto in questa importante dimensione. Come il Natale, se ve ne fosse la necessità, ogni altra tradizione identitaria di una comunità, di un gruppo sociale, di un territorio.

La musica religiosa, l’arte, la letteratura e il teatro possono essere usati nell’insegnamento delle feste

Ma chiaramente sì. La musica, l’arte (pittura, scultura), il cinema, la letteratura (con la poesia, per esempio) e il teatro (diffusissima la drammatizzazione nelle scuole) con temi religiosi possono essere inclusi nell’insegnamento delle festività, a condizione che il loro effetto complessivo non sia quello di sostenere la religione (nel più generale assioma della laicità dello Stato e dell’attenzione a tutti e a ciascuno dei nostri alunni) e che siano presentati in modo neutrale, prudente e obiettivo, e si riferiscano a sani, secolari obiettivi educativi e della tradizione di un popolo che, da secoli, vive della vicinanza allo Stato Pontificio e allo stato Vaticano, adesso. In effetti, lo studio di materiale di ispirazione religiosa (il Cristianesimo, al di là delle molteplici sensibilità, ha permeato la tradizione europea) può, nel contesto corretto, essere inserito in un programma educativo secolare.

Un bambino può chiede di essere esonerato dall’esibirsi nel concerto o nella drammatizzazione di Natale

Supponiamo che ci si trovi nella condizione di un coro di una scuola Primaria impegnato nella preparazione di un concerto di Natale che include canzoni secolari stagionali come “Jingle Bells” e canzoni religiose come “Silent Night”. Come comportarsi in caso di alunni e/o genitori di alunni che non desiderano essere coinvolti o avere il figlio coinvolto? Il concerto scolastico può tranquillamente includere alcuni canti religiosi, a condizione che il concerto includa anche canti tradizionali (non solo del Natale) e che il concerto nel suo insieme sia principalmente educativo, laico, obiettivo e aconfessionale. Tuttavia, la partecipazione degli alunni dovrebbe essere volontaria, e quindi dovrebbe essere esentato dalla partecipazione al concerto chi lo dovesse chiedere espressamente. Evidentemente, nel caso della scuola primaria a chiederlo possono essere i genitori e non certo gli alunni. E lo possono fare. Anche se dovesse essere previsto nella progettazione e i suoi obiettivi concorrano al percorso finalizzato al raggiungimento di talune competenze è il caso di considerare la possibilità che, in caso di valutazione (se prevista), le performance di questo evento non siano influenzate dalla decisione dell’alunno di non partecipare. Se ne può tranquillamente fare almeno. Sempre che non si tratti di un percorso articolato teso a conoscere tutte le tradizioni delle culture dei nostri alunni e non solo di esse.

Il desiderio di assistere alle esibizioni dei figli e la libertà d’insegnamento: un esempio di circolare

Poi c’è il caso in cui le recite siano, per così dire, pilotate dalle necessità dei genitori di compiacersi della circostanza che i propri figli cantino, recitino e ballino. È davvero così indispensabile per alcuni genitori? Sì, in molti casi pare proprio di sì e ad ogni costo. Nelle giuste maniere e con le giuste modalità i docenti possono eventualmente, a richiesta, valutare delle performance invernali o del periodo delle festività natalizie. Ma attenti a far sì che tali proposte siano elaborate o proposte all’interno degli organi preposti a ciò (Consigli di Classe, di Intersezione e di Interclasse) e nel rispetto della libertà di insegnamento che come risaputo è costituzionale garantita. È giusto che tale libertà venga difesa sempre e comunque per evitare intromissioni irrispettose e talvolta inopportune dei genitori. Eccellente appare, a tal proposito, la circolare del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Renato Guttuso” di Carini (PA) la professoressa Valeria La Paglia che fa il punto su diverse tematiche e fissa modalità, priorità e anche tipologie di interventi nel rispetto di alcuni capisaldi della scuola italiana: laicità e libertà di insegnamento. E lo fa, con una grande attenzione anche ai genitori, ai loro desideri, alle loro aspettative. Davvero di grande spessore la circolare 240 del 21.12.2022 nella quale la DS arch. Valeria La Paglia, tra l’altro, scrive: “Infine, in riferimento a quanto sopra esposto, ferma restando la comprensione della scrivente per il desiderio delle famiglie di assistere ad esibizioni dei propri figli, si ricorda, ulteriormente, che lo svolgimento di attività e/o di performance a tema natalizio, rientra nella libertà di insegnamento di ogni singolo docente. Tali attività, infatti, non sono obbligatorie né normate dal CCNL di comparto, né risultano essere state deliberate dagli organi collegiali. Pertanto, ogni scelta in merito rimane nelle prerogative di ciascuna équipe pedagogica o di ciascun consiglio di classe. I momenti di socializzazione cui la scuola è preposta, lo scambio di auguri, la realizzazione di attività a tema, la celebrazione delle festività (nel rispetto della laicità della scuola, delle libertà di fede religiosa e dei valori della interculturalità), possono avere luogo nelle classi e tra gli alunni a prescindere da performance organizzate o dalla presenza dei genitori e sotto la guida pedagogica e l’azione educativa in capo ad ogni singolo docente”. Plauso a tutto campo per una capacità organizzativa e dirigenziale di primissimo piano.

Circolare – Feste natalizie, libertà di insegnamneto

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