Vacanze di Natale, i docenti non sono in ferie. Neanche d’ufficio per supplenze brevi o al 30 giugno. Come si procede

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Sospensione delle lezione durante le festività natalizie: circa quindici giorni, con qualche giorno di scarto nei calendari regionali. Un periodo di riposo dopo il primo trimestre, già chiuso in alcune scuole con i primi scrutini mentre in altre lo sprint sarà gennaio con il fine quadrimestre. In ogni caso, a meno che non siano state esplicitamente richieste, i docenti non sono in ferie. Neanche d’ufficio.

Ecco quando si rientra, regione per regione, fermo restando che nel rispetto del numero minimo di giorni per anno scolastico, le scuole in autonomia possono aver deliberato chiusura per giorno 7 gennaio laddove dovesse esserci il rientro e la settimana su 6 giorni. Vacanze di Natale scuole: le date per tutte le regioni. Dove si rientra sui banchi il 7 gennaio e dove lunedì 9

No ferie d’ufficio per supplenza breve o al 30 giugno

E’ possibile che le scuole attribuiscano d’ufficio le ferie eventualmente maturate in questo periodo?

  • Personale a tempo determinato con supplenza breve (max ultimo giorno di lezione) o al 30 giugno

È illegittimo collocare tale personale in ferie d’ufficio. Il calcolo della eventuale (non) monetizzazione delle ferie deve avvenire, come in precedenza, solo alla fine del contratto.

Giova infatti ricordare che la possibile/effettiva fruizione delle ferie e la monetizzazione delle stesse sono due aspetti che vanno distinti.

Alla scuola spetta solo il secondo, e dal momento che, come già detto, l’operazione di sottrazione delle ferie rispetto ai periodi di sospensione delle lezioni avviene indipendentemente se le ferie siano state effettivamente fruite, la scuola non deve preoccuparsi di altro ed effettuare il calcolo solo alla fine del contratto.

Ogni circolare che prevederà il collocamento del personale in ferie d’ufficio durante la sospensione delle lezioni dovrà essere dichiarata illegittima.

  • Personale docente al 31agosto o a tempo indeterminato

L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6-31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

C’è da segnalare che per tale personale (31/8 o a TI) non è comunque cambiato nulla rispetto al diritto irrinunciabile a fruire delle ferie e che le stesse, ai sensi dell’art 13/8 del CCNL 29.11.2007, devono essere richieste al dirigente scolastico. È quindi il docente che fa la richiesta di ferie.

Pertanto, se il docente assunto a tempo indeterminato o assunto al 31/8 non ha voluto fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle nei mesi di luglio ed agosto.

In poche parole tale personale ha “facoltà” di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni con la differenza che non gli potrà essere effettuata nessuna sottrazione del monte ferie spettantegli e soprattutto non gli può essere imposta nessuna fruizione delle ferie.

Qualunque circolare che prevedrà il collocamento in ferie d’ufficio durante i giorni di sospensione delle lezioni dovrà essere dichiarata illegittima.

Solo attività deliberate

Durante il periodo di sospensione delle lezioni il docente partecipa solo ad eventuali attività funzionali all’insegnamento che siano state deliberate nel Piano annuale delle attività, a meno che non ci sia una urgenza da non poter essere rinviata e tale da giustificare l’eventuale modifica del Piano.

Non sono previste attività di riordino/organizzazione.

Attività a casa

E’ invece molto probabile che tanti insegnanti siano impegnati in questo periodo in correzione di attività /verifiche o programmazione di nuovi interventi per i quali si rende necessario investire tempo, creatività ed energia per mettere a frutto quanto impostato nella programmazione.

In altri casi si tratta di preparare le valutazioni in vista degli scrutini, che potrebbero essere stati calendarizzati per inizio gennaio.

Dunque, sotto tanti aspetti, si tratta di un periodo di lavoro.

Supplenti: proroga e/o conferma del contratto

Gli istituti della proroga e della conferma hanno la finalità di garantire la continuità didattica agli alunni. Entrambi sono disciplinati dall’articolo 13 dell’OM 112/2022.

Ecco quando spetta la proroga e quando la conferma

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

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