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Assenze e visita fiscale: devo giustificare quelle del giorno libero e dei giorni festivi? Quando si rischia la sospensione dall’insegnamento

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Un docente adiva il Tribunale ed impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per mesi sei,  in relazione ad alcune assenze, e chiedeva di dichiarare illegittima la suddetta sanzione disciplinare, con vittoria delle spese di lite. Per i giudici il ricorso proposto è in parte fondato, vediamo il perchè in un contesto dove il tribunale analizza diversi aspetti che connotano le giustificazioni da fornire nel caso di assenze da visite fiscali durante la malattia.

Non si deve giustificare l’assenza che cade in giorno festivo
Invero, affermano i giudici nella sentenza del Tribunale di Salerno n. 1827/2022 del 11-11-2022 che in riferimento “alle assenze contestate al dipendente ritenute ingiustificate nel provvedimento sanzionatorio impugnato e nella contestazione disciplinare va in primo luogo evidenziato che alcuni  cadono di domenica, come giustamente rilevato dalla parte ricorrente: è ben vero che tali giornate non sono comprese nelle certificazioni mediche prodotte ma non è dato comprendere quale rilevanza ciò possa avere, dato che si tratta di giorni festivi”.

Le assenze nel giorno libero vanno giustificate
Invece, rileva il tribunale nel caso in questione, che gli altri giorni , non ricadenti nei giorni festivi, sono lavorativi, ed uno di questi era ricadente nel giorno libero del ricorrente, “circostanza desumibile, pur in mancanza di documentazione agli atti, dalla stessa contestazione disciplinare, che evidenzia chiaramente tale circostanza”. Tuttavia, afferma il giudice, pur trattandosi di giorno libero (da intendersi libero da ore di insegnamento, ma non dall’impegno lavorativo per il docente, da impiegare, eventualmente anche a casa, per la correzione di compiti o per organizzare le successive lezioni), tali assenze non sono state giustificate non essendo ricomprese nei giorni di assenza, pur trattandosi di giorni intermedi tra un periodo di assenza e l’altro per malattia: tanto è vero che tali giorni sono stati inseriti d’ufficio come assenza per malattia. Dunque, è evidente che il giorno libero è un giorno da considerare a tutti gli effetti come giorno di servizio e non è equiparabile a quello festivo.

L’assenza dal domicilio durante la visita fiscale
In riferimento, poi, all’assenza alle visite fiscali  va evidenziato che, pur avendo reso il lavoratore delle giustificazioni mediante l’esibizione delle certificazioni mediche dell’odontoiatra “le stesse non appaiono convincenti, non avendo dimostrato né la comunicazione preventiva alla scuola dell’impedimento né l’assoluta urgenza di dette visite né l’impossibilità di sottoporsi alle stesse in orario diverso da quello indicato per le fasce di reperibilità”.
In proposito, ricorda il tribunale campano, l’art. 55 septies, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 espressamente stabilisce che se il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all’Inps.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che è giustificabile l’assenza dal domicilio del lavoratore in malattia durante le fasce di reperibilità nel caso di necessità di recarsi dal proprio medico curante o da un medico specialista, tuttavia a condizione che il lavoratore fornisca la prova di situazioni cogenti ovvero, comunque, tali da comportare adempimenti che non possono essere effettuati in ore diverse da quelle comprese nelle fasce orarie di reperibilità. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che in tal caso il lavoratore deve fornire la prova di non essersi potuto recare dal medico in orario diverso, in considerazione dell’orario di ambulatorio ovvero del tipo e gravità della patologia (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 2390/1995; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 7977/1993); e ha ulteriormente precisato che l’esigenza di recarsi dal medico curante per una visita ambulatoriale può valere a giustificare l’assenza al controllo soltanto se ricorra la duplice condizione: 1) dell’esistenza di una valida ragione di tale visita (aggravamento della malattia, nuovo sintomo, necessità di un controllo sul decorso della malattia); 2) dell’assoluta impossibilità di rispettare le fasce orarie (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 3639/1994; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 10965/1995).

Illegittimo sanzionare con sei mesi di sospensione un dipendente che si assenta per tre giorni
Tuttavia, ad avviso del Tribunale, “la sanzione concretamente applicata (sospensione dall’insegnamento per mesi sei) appare sproporzionata rispetto alle condotte contestate, soprattutto se limitate alle giornate testé indicate. Infatti, le assenze ingiustificate, a questo punto, sono solo tre  rispetto a quelle complessivamente contestate (non superiori a tre) e, quindi, non può, comunque, trovare applicazione il disposto dell’art. 55, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 16572001, pur richiamato espressamente nella contestazione disciplinare come presupposto del rilievo disciplinare”.
Inoltre, la sanzione concretamente applicata non si giustifica nemmeno alla luce del disposto degli artt. 492, 493, 494, 495 e 496 del D.Lgs. n. 297/1994, pur espressamente richiamati dal resistente nella memoria difensiva. In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta in parte fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione, con conseguente annullamento della sanzione disciplinare applicata”.

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