DSGA e mancata custodia di beni inventariati, quale responsabilità?

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Nel caso in commento la Corte dei Conti lombarda affronta un contenzioso che interessa un’assistente amministrativa a tempo indeterminato incaricata quale D.S.G.A in relazione ad una richiesta di risarcimento del pregiudizio erariale cagionato all’amministrazione scolastica di appartenenza in conseguenza di alcuni illeciti gestionali, segnatamente la mancata efficace custodia di alcuni beni dell’ente, che sebbene inseriti formalmente negli inventari in carico alla responsabilità della dipendente, non venivano concretamente reperiti presso l’istituto scolastico e l’intervenuta indebita autoliquidazione di una quota del trattamento salariale accessorio. Queste sono sostanzialmente le accuse mosse dalla Procura. Si pronuncia con sentenza 269/22 la Corte dei Conti per la Lombardia.

Il fatto

L’organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno a seguito dell’acquisizione, di una specifica segnalazione dei revisori incaricati di una verifica MIUR/MEF della gestione amministrativo-contabile dell’istituzione scolastica e procedeva all’istruttoria del procedimento sulla base della documentazione acquisita unitamente alla denuncia del pregiudizio erariale. La convenuta, la quale aveva invero provveduto allo svolgimento di attività difensiva nella fase preprocessuale successiva alla notificazione dell’invito a dedurre, non si costituiva in giudizio, limitandosi a depositare agli atti del giudizio una memoria con la quale rappresentava preliminarmente le problematiche lavorative insorte nel contesto temporale oggetto dell’attività di controllo, rimarcava la professionalità sempre manifestata nell’ambito lavorativo, evidenziava di aver maturato crediti per ferie non godute, per lavoro straordinario non retribuito e per l’espletamento di attività lavorativa incentivata e, nel merito della prospettazione accusatoria a suo carico, eccepiva la propria buona fede e l’assenza di negligenza gestionale.Per i giudici la domanda risarcitoria promossa dalla Procura Regionale è fondata.

Liquidare delle competenze senza titolo è illecito amministrativo

Per la Corte, “Nessuna giustificazione può essere ritenuta meritevole di apprezzamento nella fattispecie, atteso che l’operazione posta in essere, oltre che palesemente irregolare (liquidazione di competenze in assenza di titolo giustificativo), ha determinato un pagamento maggiore rispetto a quello ammesso dal titolo successivamente venuto ad esistenza”.

La responsabilità sui beni inventariati

Con riguardo ai beni inventariali oggetto di presa in carico da parte della convenuta all’atto dell’assunzione dell’incarico di D.S.G.A. successivamente non reperiti all’atto della cessazione dell’incarico la responsabilità erariale deriva direttamente dall’accertamento formale dell’ammanco e dalla responsabilità diretta del D.S.G.A., come specificamente prevista dal D.I. (MIUR/MEF) n. 129/2018 (“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”), il cui art.30 prevede che:

“Le funzioni di consegnatario sono svolte dal D.S.G.A. che, ferme restando le responsabilita’ del dirigente scolastico in materia, provvede a:
a) conservare e gestire i beni dell’istituzione scolastica;
b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo;
c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio;
d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici;
e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o consumano il materiale;
f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.”

Quindi, come si può desumere, le responsabilità del DSGA sono importanti in un contesto spesso problematico e complesso quale quello della scuola.

Esiste il dovere di custodia sui beni inventariati 
In disparte la questione in ordine alla riconducibilità della responsabilità della convenuta per la Corte lombarda va ricondotta nell’alveo della specifica responsabilità contabile in senso stretto per violazione di un c.d. “debito di custodia” (art.194, R.D. n.827/1924) ovvero nell’alveo dell’ordinaria responsabilità erariale per violazione di un c.d. “debito di vigilanza”, l’evidenza in ordine alla presa in carico dei beni inventariali da parte della convenuta e al loro successivo mancato reperimento senza alcuna situazione che possa aver giustificato l’ammanco, come puntualmente accertato dall’amministrazione danneggiata, impone di accertare la responsabilità della D.S.G.A. in linea con la somma indicata all’atto del discarico amministrativo. In questo caso, concludono i giudici,ritengono che non siano emersi elementi per imputare a titolo doloso il pregiudizio erariale, che deve essere tuttavia addebitato alla DSGA a titolo di colpa grave e con applicazione del potere riduttivo dell’addebito, avuto riguardo alla circostanza che i beni oggetto di discarico per mancato rinvenimento hanno risentito indubbiamente di un deprezzamento dovuto al decorso del tempo rispetto alla loro iscrizione negli inventari dell’istituzione scolastica.

Pertanto se dei beni oggetto di discarico, (beni funzionanti, ma ormai superati dal punto di vista tecnologico), beni non più funzionali (beni integri e suscettibili di riuso, ma non rispondenti o non più rispondenti alle esigenze dell’attività svolta) per mancato rinvenimento, se nel corso del tempo subiscono un deprezzamento, l’eventuale danno erariale va rapportato a ciò.

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Pubblicato in DSGA

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