I docenti precari fanno lo stesso lavoro dei colleghi di ruolo, Anief: il Tribunale di Monza condanna il Ministero a dare ad un prof quattro anni di arretrati e lo stipendio più alto

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I periodi di precariato valgono in toto ai fini della carriera e della posizione stipendiale: a distanza di poche ore dalla sentenza di Pavia, a confermarlo è anche il giudice di lavoro di Monza, il quale ha dato il suo assenso al “riconoscimento dell’anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato”.

La richiesta è stata formulata dai legali dell’Anief, al quale poco più di un anno fa si era rivolto un docente che ha “prestato servizio dall’a.s. 2005/2006 con contratti a tempo determinato” prima di essere “assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero resistente con decorrenza giuridica dall’1/9/2019 e decorrenza economica dal 1/9/2020”: il Tribunale di Monza ha detto sì, quindi, al “riconoscimento dell’anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato”.

La posizione, si legge nella sentenza, deriva dal fatto inequivocabile che il docente precario ha “espletato durante il periodo di precariato le medesime mansioni e di aver assunto identiche responsabilità rispetto ai colleghi di ruolo (quanto, ad esempio, agli impegni di insegnamento, alle preparazione delle lezioni e correzione dei compiti, alla sorveglianza, alla valutazione degli studenti, ai colloqui con le famiglie, alla partecipazione ai collegi docenti ed agli scrutini)”.

 

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “il precariato è un servizio che va considerato interamente incisivo per la composizione degli scatti di anzianità e della ricostruzione di carriera. Per i docenti e per il personale Ata. Dopo la Corte di Giustizia europea, qualche giorno è stata la Cassazione a dare il suo assenso, anche per i risarcimenti per l’abuso dei contratti a termine lasciando intatti i pagamenti delle ferie non godute e della disoccupazione. Chi vuole può ancora ricorrere in tribunale con i legali Anief, così da rivendicare il diritto all’integrale ricostruzione di carriera, con risarcimento e inquadramento su fascia stipendiale maggiore. La quantità di soldi da recuperare per essere verificata utilizzando il calcolatore gratuito on line messo a disposizione da Anief”, conclude Pacifico.

 

LA SENTENZA

Esaminato il caso, il giudice di Monza è giunto alla conclusione che “la norma di cui all’art. 526 del d.lgs. 297/1994 va disapplicata ed al ricorrente va riconosciuta la medesima progressione stipendiale prevista per il personale docente a tempo indeterminato dal CCNL di settore del 19 luglio 2011 che, nel rimodulare le posizioni stipendiali precedentemente disciplinate dal C.C.N.L. del 4 agosto 1995 e da quello del 23.01.2009, ha introdotto 6 fasce stipendiali, invece delle 7 precedenti, accorpando la prima (0-2) e la seconda (3-8) e portando quest’ultima a 0-8. Sul punto – si legge nella sentenza -, si richiamano la giurisprudenza di merito della Corte di Appello di Milano e di Legittimità della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “il collegio richiama, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la recente sentenza della Corte di Cassazione nr. 31149/2019 dalla quale, condividendone le argomentazioni, non intende discostarsi”.

 

“Per le medesime ragioni dianzi esposte -, l’odierno ricorrente invoca l’applicabilità in proprio favore della clausola di salvaguardia, derogatoria della disciplina generale, prevista dal medesimo CCNL, secondo cui secondo cui “Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0 – 2 anni, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3 – 8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9 – 14 anni”.

 

Per concludere, “il Tribunale di Monza, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) In accoglimento del ricorso, previa disapplicazione delle norme e degli atti presupposti, accerta e dichiara il diritto del ricorrente ex art. 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell’Unione Europea al riconoscimento della medesima progressione stipendiale riconosciuta ai docenti di ruolo a tempo indeterminato comparabili; 2) condanna il Ministero resistente al pagamento delle differenze retributive maturate a tale titolo dal ricorrente a far data dal 7.12.2016; 3) condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 3000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi ex art. 93 c.p.c., in solido tra loro, ai difensori dichiaratisi antistatari”.

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