Mobilità 2023: ancora una volta niente domanda di passaggio di ruolo per docenti “ingabbiati”. Ministero non attiva il concorso abilitante

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Mobilità professionale: si tratta della possibilità di richiedere il passaggio di cattedra e/o di ruolo da un grado all’altro di scuola. Per presentare la domanda occorrono due condizioni: aver superato l’anno di prova ed essere in possesso dell’abilitazione specifica per la classe di concorso/posto di insegnamento che si richiede. Più facile a dirsi che a farsi, dato che in Italia l’ultimo percorso di abilitazione, il TFA disciplinare, risale al 2014. Alcuni docenti hanno aggirato l’ostacolo partecipando ai concorsi ordinari, altri sono ancora in attesa del concorso di abilitazione bandito nel 2020, per cui è stata pagata la tassa di iscrizione, mai realizzato.

Che cos’è la mobilità professionale

Interessa i docenti già di ruolo, con anno di prova superato positivamente, e in possesso di abilitazione per il posto di insegnamento/classe di concorso richiesta.

Si articola in

  • passaggio di cattedra: è un movimento con il quale si modifica la classe di concorso di titolarità rimanendo, però, nello stesso grado di istruzione.
  • assaggio di ruolo è un movimento con il quale si modifica il grado di istruzione di titolarità.

In termini più semplici, il docente che chiede di passare da una classe di concorso ad un’altra ad es. nella scuola secondaria di primo grado effettua un passaggio di cattedra, se chiede il passaggio da una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado ad una di secondo grado effettua un passaggio di ruolo.

All’interno di tutta la mobilità del personale docente, alla mobilità professionale viene riservata una quota di posti. Si va da una quota che è stata nel corso degli scorsi anni del 10% ad una max del 25% dei posti disponibili per la terza fase dei movimenti. Non abbiamo ancora la quota per l’anno scolastico 2023/24, la contrattazione per la stesura del Contratto di mobilità è in corso.

Bloccati i docenti che non hanno potuto conseguire l’abilitazione

Da quanti anni in Italia non si organizza un corso di abilitazione disciplinare? Dal 2014, dal TFA II ciclo. Dopo si sono avvicendati Ministri, idee, riforme e visioni a medio e lungo raggio sulla professionalità docente ma nulla che sia stato in grado di assicurare agli studenti il numero maggiore possibile di docenti con formazione specifica per l’insegnamento.

Certamente vi è da dire che nel corso di questi anni si sono avvicendati numerosi concorsi, e in alcuni di questi vi è stata la possibilità di conseguire l’abilitazione. Si pensi, da ultimo, al concorso ordinario bandito con DD n. 498 del 21 aprile 2020 al quale tutti gli aspiranti in possesso del titolo di accesso avrebbero potuto iscriversi e che conferisce l’abilitazione al superamento delle prove.

Questo è il bicchiere mezzo pieno. Quello mezzo vuoto ci dice che gli aspiranti che si erano iscritti all’unico percorso specifico finora bandito per il conseguimento dell’abilitazione, ossia il DD n. 497 del 21 aprile 2020, non hanno più avuto notizie dopo la presentazione della domanda – e il pagamento di una tassa individuale di quindici euro  – dell’espletamento della prova e del successivo percorso.

Anzi, c’è di più. Il percorso successivo al superamento della prova scritta è stato annullato dal Decreto Sostegni bis, per cui il concorso rimane zoppicante, di fatto si dovrebbe riformulare.

L’acquisizione dei 30 CFU

Uno spiraglio si era aperto con il DL 36/2022 a firma dell’ex Ministro Bianchi. In esso si prevede

Così leggiamo nell’articolo 2-ter del D.lgs. 59/2017, introdotto dal citato DL 36/22:

Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. 

In base alla nuova disposizione:

  • possono conseguire un’ulteriore abilitazione in altra classe di concorso/grado di istruzione i docenti già abilitati e quelli in possesso del titolo di specializzazione su sostegno;
  • al fine suddetto, gli interessati devono essere in possesso del titolo di studio che dà accesso alla classe di concorso, in relazione alla quale conseguire l’abilitazione;
  • l’abilitazione si consegue attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del succitato percorso universitario e accademico di formazione iniziale;
  • dei suddetti 30 CFU/CFA: 20 vanno acquisiti nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento10 devono essere di tirocinio diretto;
  • per ogni CFU/CFA l’impegno in presenza nelle classi deve essere di almeno 12 ore.

Le modalità di acquisizione dei succitati crediti, nonché di svolgimento del percorso, saranno definiti dal previsto decreto che disciplinerà l’intero percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA.

Ma anche questo decreto non vede ancora la luce e anche se venisse pubblicato domani certamente non si farebbe in tempo per le domande di mobilità dell’anno scolastico 2023/24.

Nuovo reclutamento, come si consegue un’ulteriore abilitazione. Anche per i docenti di ruolo

La voce dei docenti ingabbiati

Non da ultimo i docenti interessati sono rivolti anche al Ministro dell’Istruzione e del Merito Prof. Giuseppe Valditara 

“Le chiediamo a gran voce di permettere a tutti noi di poter realizzare il tanto desiderato passaggio di ruolo con l’attuazione dei decreti previsti dalla legge 79/2022, affinché possiamo mettere a frutto i nostri studi universitari e conseguire l’abilitazione nella secondaria, senza selezione all’ingresso. Concludiamo dicendo che, dopo tantissimi anni nel mondo meraviglioso della scuola, siamo qui a domandarle: chi più di noi ha competenze ed è abilitato all’insegnamento? Chi più di noi conosce il mondo della scuola? Ma, soprattutto, chi più di noi è in grado relazionarsi con i discenti, le famiglie e gli altri attori del sistema scolastico, grazie ad un bagaglio di anni di esperienza senza sul campo e di corsi di formazione obbligatoria e non, così come recita la Legge 107/2015?”

La consulenza

E’ possibile scrivere a [email protected]

Verranno trattare tematiche generali, pubblicate nella rubrica Chiedilo a lalla e nel tag Mobilità

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Abilitazione docenti 60, 30 e 36 CFU. Decreti pubblicati, come si accede? Webinar informativo Eurosofia venerdì 26 aprile