Il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale di un Dirigente, non ha natura sanzionatoria. Sentenza

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Una Dirigente scolastica impugnava il provvedimento di incompatibilità ambientale contestando la conseguente illegittimità del trasferimento di ufficio irrogato nei suoi confronti in quanto adottato in palese violazione dei presupposti fattuali e giuridici richiesti dalla normativa vigente. Si pronuncia il Tribunale di Napoli, con Sentenza n. 6365/2022 del 01-12-2022, di cui riportiamo alcuni passaggi significativi che evidenziano sul piano formale oltre che sostanziale la illegittimità nell’adozione di un provvedimento che non può avere natura sanzionatoria come la giurisprudenza ha insegnato nel corso degli anni.

La normativa sull’incompatibilità ambientale
Il giudice di Napoli rileva che la domanda della ricorrente è fondata e va pertanto accolta. Accerta che il provvedimento contestato è un trasferimento disposto per asserita incompatibilità ambientale. Esso è stato disposto ai sensi dell’art 468 del d.lgs. 297/94 , secondo cui :se ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d’ufficio per accertata situazione di incompatibilita’ di permanenza nella scuola o nella sede puo’ essere disposto anche durante l’anno scolastico” Trattasi di una misura inerente la gestione del rapporto di lavoro, adottata con la capacità e i poteri propri del privato datore di lavoro (art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 165/01).

Il provvedimento di incompatibilità ambientale non ha natura sanzionatoria
Occorre preliminarmente puntualizzare che il trasferimento degli insegnanti e dei dirigenti scolastici per incompatibilità ambientale – disciplinato dagli artt. 468 e 469 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (in mancanza di diverse disposizioni della contrattazione collettiva), e per quanto non previsto, dai principi generali fissati dall’art. 2103 cod. civ. – ha natura cautelare e non disciplinare. Infatti, “In tema di pubblico impiego, l’attuazione dei principi di cui all’art. 97 Cost. può legittimare l’assegnazione a settori o mansioni diverse del pubblico dipendente nei casi di situazioni di fatto di incompatibilità ambientale, che, se pure prescindono da ragioni punitive o disciplinari e sono riconducibili in via sistematica all’art. 2103 c.c., si distinguono dalle ordinarie esigenze di assetto organizzativo, in quanto costituiscono esse stesse causa di disorganizzazione e disfunzione realizzando, di per sé, un’obiettiva esigenza di modifica e spostamento di settore organizzativo o del luogo di lavoro” (ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 18-10-2016, n. 21030).” Dunque, si continua, correttamente, ad affermare la natura non sanzionatoria del provvedimento dell’incompatibilità ambientale.

Disporre il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale se già disposta la mobilità è illegittimo
In primo luogo, afferma il Tribunale del Lavoro di Napoli, nell’accogliere il ricorso della DS come proposto dai propri difensori, afferma che va evidenziato che il trasferimento per incompatibilità ambientale è stato adottato in data xxx ; risulta dagli atti che in tale epoca l’USR convenuto aveva già accolto la istanza di mobilità volontaria avanzata dalla predetta dirigente, disponendo a far data dal successivo xxx il trasferimento della predetta all’I.C. xxx di xxx. Tanto è già in sé bastevole a dimostrare la assenza, alla data dell’adozione dell’atto, dei due requisiti normativamente previsti delle ragioni di urgenza in corrispondenza di una incompatibilità alla permanenza nella scuola; la presenza nella scuola della preside sarebbe, difatti, durata pochi altri giorni del mese di agosto, giorni in cui certamente non erano calendarizzati collegi con i rappresentanti dei genitori.

Disporre l’incompatibilità ambientale a fine anno se i fatti sono precedenti è illegittimo
Va considerato a tal riguardo che secondo l’USR la incompatibilità ambientale della preside nell’I.C. scaturiva dalla rottura del rapporto di fiducia tra la dirigente scolastica ed i genitori; ma quand’anche fosse così, dato il periodo dell’anno in cui cadevano i pochi residui giorni in cui la ricorrente sarebbe rimasta in servizio presso l’I.C. difettava l’attualità della disfunzione nell’organizzazione del lavoro, alla eliminazione della quale era volto il trasferimento per incompatibilità ambientale . Non può a tale riguardo trascurarsi difatti che il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale è stato disposto dall’USR a causa di “ una certa rigidità e mancanza di flessibilità della stessa che aveva comportato il venir meno del rapporto di fiducia tra la preside ed i genitori della platea scolastica per non essere la predetta, arroccatasi sulle sue posizioni, riuscita a rispondere in modo convincente alle istanze dei genitori stessi”.

La finalità del provvedimento di incompatibilità ambientale
Il Cons. Stato Sez. VI, Sent., n. 2487/2018 affrontando la vicenda del trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale di un docente, svoltasi negli anni ’90, ante privatizzazione del pubblico impiego, ha espresso il seguente principio di diritto che appare utile richiamare: il trasferimento d’ufficio del pubblico dipendente, per ragioni d’incompatibilità ambientale, è non già una sanzione disciplinare , ma una misura per far cessare, con l’immediatezza dell’effetto proprio di tal statuizione, i comportamenti lesivi del prestigio e della funzionalità dell’ufficio cui il dipendente è addetto, quand’anche coinvolgano terzi e al di là della loro rilevanza disciplinare – tal trasferimento, espressione d’una potestà amministrativa latamente discrezionale , vuol evitare il perpetuarsi di atteggiamenti del dipendente non improntati a fedeltà istituzionale e collaborazione con colleghi e superiori e, perciò, atti ad ingenerare discredito ed a minare l’ordinario e sereno svolgimento del servizio.

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