Criteri e modalità per i passaggi tra scuole e indirizzi di allievi in obbligo scolastico (classi seconde): come effettuare i colloqui integrativi

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Nelle scuole secondarie di II grado, le richieste di trasferimento di alunni ammessi alla classe seconda e provenienti da altri istituti ma per lo stesso indirizzo di studi vengono accolte secondo le possibilità senza necessità di prove o colloqui integrativi e previa presentazione del nulla osta della scuola di provenienza. Dicevamo che per tale possibilità viene valutata e accolta, entro quelli che sono i limiti inderogabili delle risorse di organico, ma anche, non dimentichiamolo mai, dell’effettiva capienza edilizia e logistica dell’Istituto. Inutile ribadire che devono anche essere considerati il piano di utilizzo e le norme di sicurezza degli edifici scolastici, secondo quanto predisposto dalle relative norme e dalle disposizioni previste a cura degli Enti Locali competenti (nei casi di specie, le province, nella maggior parte dei casi) e da quanto stabilito annualmente dalla relativa circolare ministeriale relativa alle iscrizioni.

La richiesta di uno studente per corso diverso rispetto a quello di provenienza

Ma cosa accade, invece, nel caso in cui lo studente che, a conclusione del primo anno della scuola secondaria superiore di altro indirizzo, sia stato promosso e richieda il passaggio ad indirizzo diverso da quello di provenienza e nel quale ha conseguito la promozione? In seguito ad apposita richiesta viene iscritto alla classe successiva previo colloquio diretto ad accertare le eventuali carenze formative da colmarsi mediante specifici interventi realizzabili all’inizio dell’anno scolastico successivo. Il colloquio sostituisce (o può farlo, come nel caso previsto dal “Regolamento recante Criteri e modalità per i passaggi tra scuole e indirizzi” del Liceo Scientifico Statale “A. Messedaglia” di Verona diretto con grande competenza manageriale e gestionale dalla dirigente scolastico Prof.ssa Anna Capasso, le prove integrative previste dall’articolo 192 del testo unico n. 297 del 16 aprile 1994). La domanda di ammissione deve essere inoltrata entro (possibilmente il 30 giugno di ogni anno) alla Segreteria Didattica, corredata dal nulla osta della scuola di provenienza, dalla pagella e dai programmi delle varie discipline svolte della classe frequentata. Un’apposita commissione nella scuola esamina la domanda e definisce, sulla base delle differenze riscontrate nei diversi curricola, le discipline o le parti di discipline sulle quali dovrà vertere il colloquio. Gli studenti dovranno ritirare presso la segreteria della scuola i programmi svolti nel corso dell’A. S. e presentare entro una settimana i programmi sottoscritti sui quali si prepareranno per il colloquio. Le richieste di copia dei programmi saranno evase entro un numero di giorni dal loro ricevimento indicati, con apposito regolamento, dall’Istituto.

Il colloquio di accertamento dei debiti formativi

Il colloquio si effettua nel periodo degli accertamenti dei debiti formativi (fine agosto o comunque nelle date individuate da ciascun istituto) e tende ad accertare la consapevolezza della scelta del nuovo indirizzo di studi e degli obiettivi di apprendimento previsti nel PTOF e delle competenze disciplinari della classe 1^ del nuovo corso di studi rispetto alle discipline del percorso precedente.

Il caso di sospensione del giudizio di ammissione

Nel caso in cui la scuola di origine abbia sospeso il giudizio di ammissione alla classe seconda in presenza di debiti formativi, occorre attendere l’esito degli accertamenti prima di formalizzare la domanda di iscrizione alla classe seconda dell’Istituto di destinazione (così come, giustamente indicato, con grande accortezza, nel “Regolamento” recante “Criteri e modalità per i passaggi tra scuole e indirizzi” del Liceo Scientifico Statale “A. Messedaglia” di Verona). Gli studenti che si trovano in tali situazioni sostengono comunque il colloquio, rispettando la stessa tempistica e gli stessi adempimenti richiesti ai promossi a giugno. L’inserimento nella classe (scelta dal DS nel rispetto dei criteri di formazione delle classi) avviene dopo aver presentato il nulla osta della scuola di provenienza, e sarà preceduto dalla comunicazione al coordinatore di classe. Il Consiglio di classe è delegato ad accertare la preparazione sulle eventuali materie non presenti nel piano di studi dell’anno precedente in ragione degli elementi che emergeranno nel colloquio integrativo e a disporre specifici interventi da realizzarsi all’inizio dell’anno scolastico.

Alunni soggetti all’obbligo scolastico

Agli studenti soggetti all’obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all’estero o una scuola straniera del II ciclo in Italia riconosciuta dall’ordinamento estero e che intendano iscriversi presso questo istituto, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 45, c. 2 del D.P.R. 394/99 (Iscrizione scolastica per allievi stranieri). Le richieste di trasferimento in classe seconda pervenute ad anno scolastico iniziato vengono accolte soltanto se riguardanti studenti iscritti allo stesso indirizzo di studi richiesto e previa valutazione del dirigente sulle motivazioni della richiesta (es. imprevisto trasferimento della famiglia da altra città, figli di genitori che svolgono attività itinerante, casi particolari conseguenti a disposizioni a cura della giurisdizione per la competenza penale e/o del tribunale dei minori ecc.).

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