Supplenze ATA: divieto sostituzione assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici. In quali casi e deroghe

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La sostituzione tramite supplenze del personale ATA non sempre è possibile: restano validi alcuni vecchi divieti, ribaditi dalla circolare per le supplenze a.s. 2022/23 per gli assistenti amministrativi, gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici.

La circolare 28597 precisa che “permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016“.

I dirigenti scolastici non possono quindi conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:

a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;

b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;

c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Il divieto è tuttavia parzialmente derogato dall’articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

Pertanto, dal trentesimo giorno di assenza dell’assistente amministrativo o tecnico titolare, è possibile la sostituzione.

Per quanto riguarda invece il caso del divieto di sostituzione dei collaboratori scolastici per i primi sette giorni di assenza, è intervenuta successivamente una nota di chiarimenti del ministero, la 2116 del 30/09/2015, che prevede una deroga alla disposizione in alcuni casi:

Il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera istituzione scolastica […], raggiunga la certezza che: l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare altra risposta atta a garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l’assistenza agli alunni con disabilità, inoltre necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito.

Il collaboratore scolastico può essere sostituito in tutte quelle situazioni in cui possa venire meno la sicurezza degli alunni e le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico, ma sotto l’esclusiva responsabilità del dirigente scolastico.

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