TFA sostegno, 30 giugno 2023 data ultima per concludere il VII ciclo. Nel frattempo si attendono le selezioni per l’VIII

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TFA sostegno: l’unica procedura di formazione degli insegnanti che negli ultimi anni si è mantenuta costante seppure il numero di posti attivati è inferiore alle esigenze delle scuole. E infatti uno dei punti del discorso programmatico del Ministro dell’Istruzione e del Merito tocca proprio questo argomento, ribadendo la necessità di avere più doceti specializzati.

TFA sostegno VII ciclo: 30 giugno 2023 la data ultima per conseguire il titolo

La data del 30 giugno 2023 è individuata dal DM n. 333 del 31 marzo 2022

I percorsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, entro il 30 giugno 2023.

TFA sostegno VIII ciclo: attese le date per le selezioni

Nel frattempo si pensa all’VIII ciclo. Attesa per le selezioni iniziali.

TFA sostegno VIII ciclo, è ufficiale l’accesso diretto al corso per docente con anni di servizio?

Test d’accesso

L’accesso ai corsi di specializzazione su sostegno, ai sensi del DM n. 92/2019, avviene in seguito al superamento delle seguenti prove:

  1. test preselettivo (è superato da un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nel singolo Ateneo. Sono inoltre ammessi alla prova scritta gli aspiranti che conseguano lo stesso punteggio degli ultimi degli ammessi); Leggi chi non sostiene il test preselettivo
  2. una o più prove scritte ovvero pratiche (la prova è superata con un punteggio minimo di 21/30. In caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con un punteggio minimo di almeno 21/30);
  3. prova orale (è superata con un punteggio minimo di 21/30).

Chi non sostiene le prove d’accesso

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del DM n. 92/2019, sono ammessi in soprannumero ai corsi di specializzazione su sostegno, quindi senza sostenere le prove d’accesso, gli aspiranti che, nei precedenti cicli di specializzazione:

  • hanno sospeso il percorso;
  • non si sono iscritti al percorso pur essendo in posizione utile (ossia pur avendo superato le prove d’accesso);
  • hanno superato le prove per più procedure ed hanno esercitato le relative opzioni (è il caso, ad esempio, di un candidato che ha superato le prove per la scuola dell’infanzia e primaria ed ha scelto di seguire il percorso per la primaria ovvero per l’infanzia: potrà accedere direttamente al percorso per la scuola dell’infanzia ovvero primaria, a seconda della scelta precedentemente effettuata);
  • hanno superato le prove d’accesso ma non sono rientrati nel numero dei posti disponibili.

Chi non sostiene le prove d’accesso sino al 31/12/2024

Alla succitata normativa “ordinaria” si è aggiunta la disposizione transitoria di cui all’articolo 18-bis, comma 2, del novellato D.lgs. 59/2017, introdotto dall’articolo 44 del DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), ove leggiamo:

Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

Sino al 31 dicembre 2024, dunque, accedono direttamente ai percorsi di specializzazione su sostegno (quindi senza sostenere le prove d’accesso) gli aspiranti che hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. 

Precisiamo che:

  1. la misura è rivolta sia ai docenti precari che a quelli assunti a tempo indeterminato (presso le scuole statali);
  2. gli interessati devono essere in possesso dell’abilitazione e del titolo di studio valido per l’insegnamento, quindi per la classe di concorso/posto, cui dà accesso il titolo di studio e/o l’abilitazione; su questo punto vedi Precari con 3 anni di servizio accedono direttamente al Tfa sostegno, Pittoni (Lega) precisa: “Non serve l’abilitazione”
  3. il servizio (tre anni negli ultimi cinque) può essere svolto nelle scuole sia statali che paritarie, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (organizzati dalle regioni); la norma non specifica se deve essere stato svolto nello specifico grado per cui si partecipa (pertanto sembra che si possa partecipare per un grado di istruzione ed aver svolto servizio su sostegno anche su altri gradi; aspettiamo comunque che il Ministero fornisca le dovute indicazioni);
  4. l’accesso sarà limitato, nel senso che vi sarà un preciso numero di posti riservati ai docenti in questione, che sarà definito da un decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, emanato di concerto con il Ministero dell’Istruzione;
  5. corsi si svolgeranno in presenzauna parte del corso, relativo ad attività diverse da quelle laboratoriali e di tirocinio, potrà essere svolto in modalità telematica in misura non superiore al 20% del totale.

Requisiti d’accesso ordinari

Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola primaria e dell’infanzia, i requisiti sono (uno dei seguenti):

  1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
  2. diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i requisiti sono (uno dei seguenti):

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure 
  2. laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione (attenzione alla data ultima per il conseguimento dei 24 CFU)

Per gli ITP, sino al 2024/25, il requisito d’accesso è il diploma che dà accesso alla classe di concorso.

TFA sostegno VIII ciclo 2023: requisiti di accesso e corso di preparazione, con simulatore per la preselettiva. 100 euro, offerta in scadenza

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