Whistleblowing, segnalazioni da parte di dipendenti su violazioni: il Garante per la privacy dice sì alla direttiva UE

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Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole sul proposto schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Con il termine whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (definizione dell’ANAC).

Il Garante spiega che lo schema di decreto recepisce pressoché tutte le indicazioni fornite dall’Autorità, al Governo, nell’ambito dei lavori preliminari alla stesura dell’odierno testo, con particolare riguardo:

– alla revisione, nel segno di una maggiore determinatezza, della nozione di violazione che, in quanto oggetto della segnalazione, condiziona l’ambito oggettivo di applicazione della disciplina;

– al perfezionamento della disciplina degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 e dell’oggetto delle linee guida da emanare (su parere del Garante) ai sensi dell’articolo 10;

– all’integrazione della disciplina, di cui all’articolo 13, del trattamento dei dati personali funzionali al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni, con particolare riguardo alla corretta individuazione dei ruoli dei soggetti coinvolti nel trattamento e al divieto di raccolta (con obbligo di cancellazione in caso di acquisizione accidentale) dei dati eccedenti, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva;

– alla revisione del termine massimo di conservazione della documentazione della segnalazione, secondo criteri di compatibilità anche con la durata media del termine prescrizionale dei principali illeciti suscettibili di verificarsi e, comunque, con obbligo di adozione di adeguate misure volte a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati;

– all’esigenza di novellare, in parte qua, la disposizione di cui all’art. 2-undecies, c. 1, lett. f), del Codice.

Il parere

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