Stipendi: compensi accessori fuori “cedolino unico” delle scuole statali di ogni ordine e grado, ancora un anno per regolarizzarli. Chiarimenti

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Il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, redatto in 24 articoli, cosiddetto mille proroghe, è intervenuto sulla questione della regolarizzazione dei compensi non dichiarati dal datore di lavoro concedendo una ulteriore proroga per la regolarizzazione .

Cerchiamo di chiarire i termini della questione e le conseguenze di tale norma.

L’art. 3 Comma 10/ bis LEGGE 8 agosto 1995, n. 335 – ( meglio conosciuta come ” legge Dini “) recita con modifiche già riportate:

…….

10-bis.

Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, ( 5 anni ndr) riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al ((31 dicembre 2018)), non si applicano fino al ((31 dicembre 2023) intervento art 9 c 1 Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198), fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche’ il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

……

L’articolo che consente tale modifica normativa è testè riportato:

…….

 Art. 9 D.L. 29/12/2022 n. 198 :Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del  lavoro e delle politiche sociali  .

” All’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 10‐bis, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018» e le parole:  «31  dicembre  2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»”……;

Di cosa stiamo parlando in concreto?

Se non fosse intervenuto il “Milleproroghe” il 01/01/2023 si sarebbe prescritta la possibilità di sanare i compensi accessori corrisposti ” fuori cedolino unico” non comunicati all’INPS da parte delle segreterie scolastiche dal 2012 all’anno 2019.

Perché c’è questa necessità?

Per comprendere la questione, è necessario ripercorrere un rapido escursus giuridico temporale.

Con l’avvento del “Cedolino Unico” ( 2011) le scuole, per comunicare i compensi accessori, non hanno più utilizzato il vecchio strumento previsto proprio dalla Legge 335/95, Il “Pre 96” .

Con tale procedura si comunicavano, sia ai fini fiscali che previdenziali, i compensi “de quo”.

I sostituti di imposta secondari ( scuole) comunicavano al sostituto di imposta principale ( tesoro) tutti i compensi accessori che erogavano ai dipendenti per cassa, non esistendo, prima del 2011, il “cedolino unico”.

Il MEF a seguito di queste comunicazioni col “Pre 96” , includeva nel “CUD” tali importi e con Uniemens li trasmetteva a INPS che li allocava su Passweb.

Con l’avvento del più volte richiamato “Cedolino Unico” il MEF ha comunicato all’INPS solo gli accessori pagati con tale sistema ( Fis, Ore ecc., Incarichi Agg.vi ata, ecc).

Di contro, i compensi pagati direttamente dalle scuole , dal 2012 al 2019 ( Pon, Alternanza scuola lavoro, progetti comunali…) , ancorché comunicati con la procedura Sidi ” Comunicazione C.A. fuori ced. Unico” , non arrivavano nel CUD e pertanto l’INPS non li poteva contabilizzare sulla posizione assicurativa del dipendente a cui, in ogni caso, erano stati trattenuti per legge.

Pertanto dal 2012 sino al 2019 ogni compenso pagato direttamente dalla scuola dovrebbe essere comunicato a INPS, direttamente dalle segreterie scolastiche, con comunicazione Uniemens ListaPosPa, a Passweb.

Perchè sino al 2019?

Perchè La circolare INPS 2 agosto 2019, n.115 stabilisce che le scuole non dovranno più inviare le denunce mensili (ListaPosPA) per gli emolumenti corrisposti direttamente al proprio personale a decorrere dal mese di gennaio 2020, in quanto gli stessi saranno acquisiti automaticamente sul conto individuale degli assicurati attraverso la denunce trasmesse per il conguaglio annuale ai fini fiscali e contributivi.

Qualcuno obietta che alcuni compensi acc. non saranno utili a pensione perché inferiori alla maggiorazione del 18% dell’incremento figurativo previsto dalla legge 724/94 art. 15.

Può darsi, in qualunque caso le segreterie che non dovessero averlo ancora fatto, farebbero bene a mettersi in regola perché alcuni dipendenti stanno ricorrendo nei confronti dei Dirigenti scolastici per omesso adempimento.

C’è ancora un anno per mettersi in regola!

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