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La temperatura nelle classi in inverno ed in estate: esiste un minimo e un massimo per legge?

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Puntualmente, ogni anno, si verificano situazioni problematiche con gli impianti di riscaldamento nelle scuole, una situazione decisamente aggravata in questo periodo dalla questione emergenziale dovuta alla crisi energetica. Lo stesso, per quanto riguarda sempre la questione temperature, dicasi durante la stagione estiva, dove le segnalazioni di aule “sauna” abbondano. Esiste una normativa che determina in modo preciso e vincolante la temperatura minime o massima nelle scuole?

Si dice che…

Si dice che il DLGS 81/2008 prevede quale debba essere la temperatura minima o massima nelle scuole. Ciò non è propriamente corretto ed è bene fare chiarezza su ciò.

La normativa attuale (D.Lgs. 81/08) non fissa assolutamente dei valori di temperatura né minimi, né massimi, per le scuole. Il riferimento è ad altre fonti tecniche complesse che devono essere adattate all’ambiente scolastico con le dovute valutazioni che si dovranno effettuare a partire dal documento interno della valutazione dei rischi. Ad esempio la Regione Veneto con Delibera n. 1887 del 27 maggio 1997 afferma, in materia di temperature nei luoghi di lavoro :

Revisione circolare regionale n. 38/87 “Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamento produttivi e del terziario”.

La temperatura e l’umidità relativa dell’aria debbono essere mantenute entro i seguenti limiti: nei periodi in cui non è necessaria la refrigerazione dell’aria: temperature interne 16-18 C; umidità relativa compresa tra il 40 ed il 60%; nei periodi in cui è necessaria la refrigerazione dell’aria: la differenza di temperatura fra l’esterno e l’interno non deve superare il valore di 7 C; l’umidità relativa deve essere compresa fra il 40 ed il 50%.

Il T.U sulla sicurezza cosa dice?

Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Allegato IV; Requisiti dei luoghi di lavoro)- Ambienti di lavoro 1.9- Microclima, sezione microclima, temperatura dei locali, afferma:

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti.

1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell’ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell’aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l’ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.

Per le scuole a quali norme fare riferimento?

Oltre al Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Allegato IV; Requisiti dei luoghi di lavoro) per gli ambienti scolastici bisognerà anche tener conto di specifiche norme di legge : Legge 11 gennaio 1996, n. 23. Norme UNI EN ISO 7726 (1995) che specifica i metodi per la misura delle grandezze fisiche che influenzano le sensazioni termiche e UNI EN ISO 7730 (settembre 1997) che specifica i metodi per la previsione della sensazione termica percepita da un essere umano all’interno degli ambienti confinati di tipo “moderato” (sono esclusi gli ambienti cosiddetti “estremi” nei quali sono possibili sollecitazioni termiche nocive: stress termico, disidratazione, ecc.).

La temperatura ideale?

Come si può leggere nel documento Sicurezza e Benessere nelle scuole. Indagine sulla qualità dell’aria e sull’ergonomia a cura dell’INAIL l’organismo umano, grazie all’ipotalamo, è in grado di regolare la temperatura interna intorno ai 37 °C (± 0,5 °C), limitandone le oscillazioni. In questa situazione le varie funzioni e i processi biochimici vitali sono in grado di attivarsi con la massima efficienza. Modificazioni della temperatura interna possono comunque verificarsi per limitati periodi o in condizioni particolari, come ad esempio durante lo svolgimento di esercizio fisico o per effetto della digestione. Secondo la norma ISO 7730 gli ambienti termici moderati sono caratterizzati da parametri fisici variabili entro intervalli ben definiti e cioè: temperatura dell’aria secca (Ta) compresa tra 10 e 30°C; temperatura media radiante (Tr) compresa tra 10 e 40 °C; umidità relativa (Ur) compresa tra 30 e 70 %; velocità dell’aria (Va) compresa tra 0 e 1 m/s. La norma UNI 7730 utilizza l’indice PPD per giudicare il comfort di un ambiente di lavoro moderato, raccomandando che esso sia inferiore al 10%: ciò corrisponde ad un valore di PMV compreso tra -0,5 e + 0,5. Dunque le condizioni microclimatiche ottimali di un ambiente, ricordandosi che non si sta parlando di temperatura prescrittiva vincolante, ma consigliabile, per attività fisica moderata (sedentaria), abbigliamento adeguato e in assenza di irraggiamento, in cui la maggioranza degli “occupanti”, si trova in una sensazione di benessere termico, potrebbe essere la seguente:

Stagione Temperatura dell’aria (T) Umidità Relativa(UR) Velocità dell’aria(V)

Inverno* 19-22°C 40-50% 0,01- 0,1 m/s
Estate* 24-26°C 50-60% 0,1-0,2 m/s

Da ricordare che il DPR 16 aprile 2013, n. 74, all’articolo 3 che fissa i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, prevede per gli edifici residenziali che la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare, durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, non deve superare: 20°C + 2°C di tolleranza; durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza.

Ovviamente, il fatto che non esista una temperatura minima o massima ex lege, certa, tassativa, vincolante, non significa che si debba restare al freddo o nel super caldo, perché complessivamente va garantito il benessere psicofisico nell’ambiente di lavoro e se questo viene meno, per le temperature eccessivamente fredde o calde, si rischia di violare il dispositivo di cui all’articolo 2087 del codice civile, L’imprenditore e’ tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarita’ del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrita’ fisica e la personalita’ morale dei prestatori di lavoro.

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