Nuovo PEI, cosa si deve fare per gli alunni già con certificazione e piano educativo individualizzato?

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Il quesito nasce dal fatto che, con la riforma posta in essere dal D.lgs. 66/2017, sono cambiate le modalità di accertamento della condizione di disabilità ed è stato introdotto un nuovo documento, ossia il profilo di funzionamento che sostituisce (ricomprendendoli e integrandoli) la diagnosi funzionale e il profilo  dinamico-funzionale.

Riforma

La riforma (D.lgs n. 66/17, come modificato dal D.lgs. n. 96/2019, e l’attuativo  DM n. 182/2020) ha introdotto nuove modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, il modello nazionale di PEI (uno per la scuola dell’infanzia, uno per la scuola primaria, uno per la secondaria di primo grado, uno per la secondaria di secondo grado) e le relative Linee guida

Lo scorso 10 novembre, poi, sono state adottate dal Ministero della salute le previste Linee guida  per la certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell’OMS, e per la redazione del Profilo di funzionamento (PF), tenuto conto della predetta classificazione ICF. Si trattava dell’ultimo tassello necessario all’attuazione della riforma. 

Il PF, ricordiamolo, è propedeutico all’elaborazione del PEI e costituisce uno degli ultimi passaggi dell’iter, delineato dalla riforma, per l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica:

  1. presentazione della domanda all’Inps, corredata del certificato medico diagnostico-funzionale (evidenziamo che l’accertamento ai fini dell’inclusione scolastica va richiesto dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale);
  2. accertamento della condizione disabilità/invalidità civile e accertamento delle condizioni di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica;
  3. verbale di condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica;
  4. redazione del profilo di funzionamento, da parte  del SSN – Unità di valutazione multidisciplinare, sulla base del suddetto verbale;
  5. redazione del PEI sulla base del verbale e del PF, da parte di: GLO, genitori e Unità di valutazione multidisciplinare.

Fattispecie di accertamento

Alla luce delle novità introdotte, come leggiamo nelle Linee guida del Ministero della salute, si potranno verificare tre fattispecie di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, riguardanti i seguenti soggetti:

  1. soggetti in età evolutiva che non hanno avuto un precedente PEI;
  2. soggetti in età evolutiva che hanno avuto un precedente PEI;
  3. soggetti in età evolutiva che hanno già avuto un accertamento di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica.

Soggetti in età evolutiva che non hanno avuto un precedente PEI

Tale fattispecie prevede due casistiche: soggetti che non hanno un precedente riconoscimento di handicap e soggetti già riconosciuti.

I soggetti privi di precedente riconoscimento di handicap seguono il nuovo iter, per cui:

  • il genitore/chi esercita la responsabilità genitoriale presenta contestualmente domanda per accertamento di handicap e per accertamento di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, entrambe corredate dal certificato medico diagnostico-funzionale; al termine del riconoscimento di “soggetto in età evolutiva con disabilità ai fini dell’inclusione scolastica”, si procede con la redazione del PF e poi del PEI.

In caso di soggetti già riconosciuti in situazione di handicap (ma sempre senza PEI):

  • il genitore/chi esercita la responsabilità genitoriale presenta o la sola domanda di accertamento di condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica o anche eventuale domanda di aggravamento della condizione di handicap. In entrambi i casi, l’istanza va corredata dal certificato medico diagnostico-funzionale; al termine del riconoscimento di “soggetto in età evolutiva con disabilità ai fini dell’inclusione scolastica”, si procede con la redazione del profilo di Profilo di funzionamento e poi del PEI.

Soggetti in età evolutiva che hanno avuto un precedente PEI

Tale fattispecie ricomprende due casistiche: soggetti riconosciuti in situazione di handicap senza previsioni di revisione; soggetti riconosciuti in situazione di handicap rivedibile.

Nel primo caso, ossia di soggetti con certificazione di disabilità permanente (non soggetta a revisione):

  • il genitore/chi esercita la responsabilità genitoriale può presentare (non si tratta di un obbligo ma di una facoltà) domanda di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. Nel caso in cui il genitore non presenti la predetta domanda, al passaggio di grado di istruzione, l’unità di valutazione multidisciplinare provvede alla redazione del PF, secondo le modalità indicate nelle summenzionate Linee Guida.

Nel caso di soggetti con certificazione di disabilità rivedibile:

  • all’esito della revisione, il genitore/chi esercita la responsabilità genitoriale deve presentare domanda di accertamento della disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, solo nel caso in cui la visita di revisione abbia comportato una diversa valutazione rispetto al precedente verbale. Nel caso in cui la visita di revisione confermi la precedente valutazione, il genitore può presentare (quindi non per forza) la predetta domanda e, qualora non la presenti, al passaggio di grado di istruzione, l’unità multidisciplinare provvede alla redazione del Profilo di funzionamento, secondo le modalità indicate nelle summenzionate Linee Guida.

Soggetti in età evolutiva che hanno già avuto un accertamento di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica

Tale fattispecie, che riguarda i soggetti che hanno ottenuto una certificazione secondo le nuove disposizioni del D.lgs. 66/2017 (con PF e PEI), comprende anch’essa due casistiche: soggetti con certificazione della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, senza previsione di revisione; soggetti con certificazione della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, soggetta a revisione.

Nel primo caso, ossia di certificazione non soggetta a revisione:

  • al passaggio di grado non è necessario un nuovo accertamento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, ma solo un aggiornamento del Profilo di funzionamento e del PEI.

Nel caso, invece, di certificazione soggetta a revisione:

  • alla scadenza della revisione, i soggetti interessati sono sottoposti a nuovo accertamento della disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, senza necessità che venga predisposto il certificato medico diagnostico-funzionale, bensì sulla base del Profilo di funzionamento e sulla base di altra documentazione che il genitore/chi esercita la responsabilità genitoriale ritenga utile produrre.

LINEE GUIDA MINISTERO DELLA SALUTE

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