PNRR, “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”: 15 settembre termine di aggiudicazione dei lavori. DECRETI

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Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” del PNRR: pubblicati due decreti ministeriali, uno per l’approvazione di una prima parte dei piani regionali (del 6 dicembre), l’altro (del 28 novembre) per la fissazione del termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere”.

Il decreto del 28 novembre individua la data del 15 settembre 2023 quale termine unico di aggiudicazione dei lavori
degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del presente decreto, e degli interventi di cui all’Allegato 1 al decreto, in considerazione del differimento della milestone italiana al 30 settembre 2023.

Nel decreto del 6 dicembre si specifica che gli enti locali, soggetti attuatori degli interventi, si impegnano a:

a) garantire il raggiungimento di milestone e target della linea di investimento di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, nonché il principio DNSH, pena la decadenza dal finanziamento, le condizionalità della linea di investimento, il divieto di “doppio finanziamento”, l’assenza di conflitti di interesse e tutti gli obblighi e adempimenti derivanti dall’applicazione dei regolamenti dell’Unione europea, delle norme nazionali sul PNRR e delle disposizioni attuative e delle circolari del Ministero dell’economia e delle finanze;

b) adottare procedure interne che assicurino conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall’Amministrazione centrale responsabile di intervento nella Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dall’Amministrazione titolare responsabile e nella connessa manualistica;

c) garantire il rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione
dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

d) garantire la piena attuazione ai progetti così come saranno definiti, assicurando l’avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i progetti nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del relativo cronoprogramma, sottoponendo all’Amministrazione titolare le eventuali modifiche ai progetti stessi;

e) rispettare l’obbligo della normativa di indicazione dei codici CUP di progetto su tutti gli atti amministrativo/contabili direttamente o attraverso il soggetto attuatore;

f) effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute e per il rispetto degli obblighi di cui alla lettera a) del presente articolo, prima di rendicontarle all’Amministrazione centrale titolare di Intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;

g) rilevare e imputare nel sistema informatico ReGIS i dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti secondo quanto previsto dall’articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente, ove di propria competenza;

h) assicurare gli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dell’istruzione e del merito, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione Europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti Europea, della Procura Europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l’OLAF, la Corte dei Conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) n. 1046/2018;

i) garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea e fornire un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;

j) fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dall’Amministrazione centrale titolare di intervento per tutta la durata del progetto.

DECRETO 6/12/22

DECRETO 28/11

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