Supplenze, docente che ha rifiutato la nomina da GPS nel 2022 ha diritto alla nomina nel 2023? E chi abbandona il servizio?

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Supplenze: a ridosso della convocazione dei sindacati al Ministero cominciamo a porre una serie di problematiche che si verranno a determinare per la costituzione degli elenchi aggiuntivi. Parliamo di sanzioni e degli effetti che hanno sulle eventuali successive nomine.

Sanzioni da GaE e GPS

In base all’OM n. 112 del 6 maggio 2022 le sanzioni  per le supplenze assegnate da GaE e GPS  hanno riguardato le seguenti fattispecie:

  1. rinuncia alla supplenza;
  2. mancata presa di servizio;
  3. abbandono del servizio.

Queste le sanzioni previste dal Ministero

  • la rinuncia all’assegnazione della supplenza attribuita (supplenza conferita tramite il sistema informatico, la cui assegnazione comporta l’accettazione della medesima) o la mancata assunzione di servizio entro il termine fissato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento (quindi non si potranno ottenere, per l’a.s. di riferimento, le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali si è rinunciato sia da tutte le altre graduatorie in cui si è inseriti);
  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione, per l’interno periodo di vigenza delle graduatorie medesime (quindi non si potranno ottenere le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali è stato abbondonato il servizio sia da tutte le altre graduatorie in cui si è ineriti, per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24).

Le conseguenze

Rinuncia 2022/23

Chi ha avuto una nomina da GPS o – in caso di GPS esaurite – da graduatorie di istituto al 31 agosto o 30 giugno 2022 e vi ha rinunciato, ha perso la possibilità di nomina per quest’anno scolastico.

Ma il prossimo anno torna al proprio posto: potrà nuovamente scegliere le 150 preferenze, anche diverse rispetto a quelle di quest’anno, e partecipare all’attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2024. Supplenze da GPS, il prossimo anno le 150 preferenze si potranno cambiare. Valgono solo per il 2022/23

Naturalmente devono nuovamente crearsi le condizioni per la nomina in base alla posizione occupata, alle disponibilità effettive e alle scelte che saranno effettuate.

Abbandono 2022/23 

Discorso diverso nel caso di abbandono di una supplenza nel corso della stessa. In questo caso infatti non solo la sanzione interessa tutte le classi di concorso ma ha validità pari alla durata delle graduatorie, quindi anche per l’anno scolastico 2023/24).

Sanzioni da graduatorie di istituto e conseguenze

Le sanzioni, riguardanti le supplenze attribuite dalle graduatorie di istituto, sono indicate nell’articolo 14, comma 2, dell’OM n. 112/2022, sono differenti a seconda che la supplenza sia su posto comune o di sostegno e sono applicate nei casi di seguito riportati:

  1. rinuncia alla proposta di contratto, alla proroga o conferma dello stesso, anche a titolo di completamente orario;
  2. mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione ovvero mancata risposta, nei termini previsti, ad una proposta di contratto;
  3. abbandono del servizio.

1-2. Posto comune

La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto comune comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

1-2. Posto di sostegno

La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzatila perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.

Precisiamo che:

– le suddette sanzioni:

  • si applicano sia agli aspiranti inoccupati che a quelli che devono completare l’orario, a condizione che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
  • si applicano per il solo anno scolastico di riferimento;
  • riguardano la sola graduatoria di istituto della scuola da cui si è convocati;
  • non si applicano agli aspiranti impegnati per l’intero orario di servizio o che abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.

– la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione ovvero la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta contrattuale equivalgono alla rinuncia esplicita (per cui si applicano le sanzioni sopra riportate);

– le sanzioni sopra riportate riguardano le sole graduatorie di istituto.

3. Abbandono del servizio 

L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. In sostanza, non si potranno ottenere supplenze dalle GI, per il periodo di vigenza delle stesse, ossia per il biennio 2022/23 – 2023/24.

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

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