Concorso dirigenti 2017, procedura riservata per chi ha contenzioso aperto, ecco come si svolgerà. Via libera all’emendamento (TESTO)

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Via libera all’emendamento presentato dalla maggioranza al decreto Milleproroghe con il quale si interviene su quanti hanno partecipato al concorso dirigenti scolastici 2017.

L’emendamento approvato in commissione al Senato ha come obiettivo quello di prevedere con un decreto ministeriale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del ‘Milleproroghe’, la definizione delle modalità di svolgimento di un concorso – corso di formazione di 120 ore con selezione e prova finale – riservato ai soggetti che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta o abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, o ancora abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.

Cosa si prevede

L’emendamento approvato prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Potranno partecipare solo i candidati che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto soddisfino i seguenti requisiti potranno partecipare al corso intensivo di formazione:

  • Aver presentato un ricorso giurisdizionale in corso per non aver superato la prova scritta;
  • Aver presentato un ricorso giurisdizionale in corso per non aver superato la prova orale del concorso in questione.
  • Aver superato la prova scritta e la prova orale successivamente a un provvedimento giurisdizionale cautelare poi decaduto.

I candidati che hanno presentato un ricorso giurisdizionale in corso per non aver superato la prova scritta dovranno superare una prova scritta basata su sistemi informatizzati a risposta chiusa con un punteggio minimo di 6/10 per partecipare al corso intensivo di formazione. I candidati che hanno presentato un ricorso giurisdizionale in corso per non aver superato la prova orale del concorso in questione dovranno superare una prova orale con un punteggio minimo di 6/10 per partecipare al corso intensivo di formazione.

Tutti i candidati che hanno completato il corso intensivo di formazione saranno sottoposti a una prova finale. Dopo averla superata, verranno inseriti in coda alla graduatoria e successivamente assunti in ruolo a seguito dello scorrimento della graduatoria di merito esistente.

Emendamenti approvati

Emendamento 5.20 Bucalo

Bucalo, Iannone, Cosenza, Marcheschi, Melchiorre, Speranzon, Russo, Pogliese, Sallemi, Ambrogio, Campione, De Priamo, Farolfi, Guidi, Liris, Mancini, Matera, Rapani, Rastrelli, Salvitti, Spinelli, Tubetti, Zedda, Lisei
All’articolo 5, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
“11-bis. La graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 è valida fino all’anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11-quater. Al fine di coprire i posti vacanti di Dirigenti Scolastici, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale anche per prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.
11-ter. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis, il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.
11-quater. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del citato concorso e immessi in ruolo successivamente alle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194 e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-bis fino al suo esaurimento. L’eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito contestualmente all’autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-bis. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.
11-quinquies. All’attuazione della procedura di cui al comma 11-bis si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al comma 11-bis determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere dell’attività di formazione e della procedura selettiva. Tale decreto prevede, altresì, che le somme di cui al secondo periodo siano versate all’entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell’avvio del corso di formazione.
11-sexies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”.

Emendamento 5.21 Marti

(Riformulazione 7 febbraio 2023 con RT aggiornata)

All’articolo 5, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
“11-bis. La graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 è valida fino all’anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11-quater. Al fine di coprire i posti vacanti di Dirigenti Scolastici, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale anche per prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.
11-ter. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis, il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.
11-quater. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del citato concorso e immessi in ruolo successivamente alle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194 e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-bis fino al suo esaurimento. L’eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito contestualmente all’autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-bis. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.
11-quinquies. All’attuazione della procedura di cui al comma 11-bis si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al comma 11-bis determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere dell’attività di formazione e della procedura selettiva.
11-sexies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”.

Bucalo: “Risolta la questione”

“Oggi si scrive la parola fine su una interminabile vicenda. Il voto favorevole all’emendamento proposto da Fratelli d’Italia al ‘Milleproroghe’ mette la parola fine ad uno dei concorsi più discussi degli ultimi anni, quello per dirigenti scolastici del 2017”.

A dichiararlo la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della commissione Cultura del Senato e responsabile della Scuola di Fratelli d’Italia.

“Non posso che esprimere la nostra soddisfazione – conclude – per un risultato che rimette al centro il mondo della scuola e di fatto riporta ordine ed equità laddove regnava il caos”.

Sasso: “Riportiamo serenità e giustizia”

Al termine della seduta, in una nota, il deputato della Lega, Rossano Sasso, esprime la propria felicità per l’ok ottenuto: “Era il 2019 quando conobbi per la prima volta gli aspiranti dirigenti scolastici che furono penalizzati ingiustamente al famigerato concorso del 2017, quello cui partecipò l’ex Ministro Azzolina per intenderci. Un concorso con mille ombre, inchieste penali e avvisi di garanzia, omissioni, imbrogli e interessi. Ho conosciuto personalmente donne e uomini capaci e preparati che oltre ad insegnare al mattino nelle nostre scuole, al pomeriggio per mesi e mesi hanno studiato per vincere questo concorso”.

Poi aggiunge: “Le loro prove non meritavano di essere valutate negativamente da parte di commissari d’esame che adesso sono indagati e che dovranno fornire spiegazioni alla Magistratura. Per 4 lunghi anni ho condotto una battaglia parlamentare insieme a Matteo Salvini e alla Lega volta a far conoscere a tutti le ingiustizie subite da questi professionisti della scuola e per anni ho dovuto difenderli sia in Parlamento che sui giornali dagli attacchi di PD e M5S. Già proprio quel M5S che mise la testa nella sabbia quando, a proposito di questo concorso, il Ministro dell’Istruzione del partito di Giuseppe Conte fu proclamato dirigente scolastico (!) e che per anni ha attaccato questi docenti accusandoli e insultandoli”.

E ancora: “Con l’emendamento al Decreto Milleproroghe approvato poco fa in commissione bilancio al Senato a prima firma dell’amico e compagno di partito Roberto Marti e della senatrice Carmela Bucalo, finalmente riportiamo un minimo di serenità e giustizia. Le persone bocciate ingiustamente potranno ripetere il concorso, rifare le prove per poi accedere ad un corso intensivo di formazione. Nessuna sanatoria dunque e selezione che sarà dura,
ma un giusto risarcimento dopo anni di ingiustizie. Adesso avanti per altre battaglie per la nostra comunità scolastica, per il personale docente educativo e Ata nel prossimo Decreto Legge”.

Amato: “Offeso il merito”

“Alla fine ce l’hanno fatta. Nel Milleproroghe, quatti quatti, hanno approvato l’infornata di dirigenti scolastici bocciati al concorso del 2017. Il Movimento 5 Stelle ha denunciato da tempo in completa solitudine questa sanatoria offensiva verso chi ha studiato e lesiva di ogni principio meritocratico. Ci siamo opposti a tutti i precedenti tentativi ma forti dei loro numeri governo e maggioranza si sono mossi come schiacciasassi”. Così il deputato M5S in commissione Istruzione Gaetano Amato.

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