Violenza su docenti e Ata, lo Stato li difenderà in sede civile e penale. Valditara: “Priorità è riportare serenità e rispetto nelle scuole”. CIRCOLARE [PDF]

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In seguito all’aumento preoccupante di episodi di violenza contro docenti e personale scolastico, il Ministero dell’Istruzione e del Merito richiederà l’intervento dell’Avvocatura generale dello Stato per rappresentare insegnanti e lavoratori della scuola in sede di giudizio civile e penale.

Questa decisione è stata presa dal Ministro Giuseppe Valditara per proteggere la dignità professionale e la sicurezza degli insegnanti e del personale scolastico.

In una circolare inviate alle scuole, il Ministero ricorda che i dirigenti scolastici sono invitati a segnalare immediatamente episodi di violenza all’Ufficio Scolastico Regionale che, valutata la segnalazione, la inoltrerà al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Nel documento Valditara ha dichiarato che “la nostra priorità è riportare responsabilità, serenità e rispetto nelle scuole”.

“Ho firmato oggi una circolare dopo gli episodi di aggressione nelle scuole, l’avvocatura dello Stato sarà messa a disposizione di oltre un milione di persone, che nelle classi sono colpiti da atti di violenza”, ha detto Valditara a margine di un evento elettorale a Roma.

“Abbiamo chiesto ai presidi di rendere noti tutti gli episodi”, spiega.

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L’insegnante è un pubblico ufficiale

Ricordiamo che il professore, nel momento in cui esercita la sua funzione, e cioè quando si trova a scuola, è un pubblico ufficiale a tutti gli effetti. L’ingiuria, oggi depenalizzata, costituisce ancora reato se rivolta ad un pubblico ufficiale: trattasi di oltraggio a pubblico ufficiale, delitto che può essere commesso dall’alunno che insulti apertamente il docente o che lo denigri in presenza di altre persone.

Cosa è previsto dal Codice Penale

L’art. 357 del Codice Penale dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa“.

Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell’art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi“.

Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che “concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione” (Cass. Pen. n. 148796/81); “di collaborazione anche saltuaria” (Cass. Pen. n. 166013/84).

L’articolo 358 del codice penale, a propria volta, dispone che “sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Secondo la dottrina prevalente per incaricato di pubblico servizio dovrebbe intendersi un soggetto che pur svolgendo un’attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d’altra parte, non svolge funzioni meramente materiali.

La qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta nel tempo a diversi soggetti. Anche gli insegnanti delle scuole pubbliche lo sono, così come ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, che ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l’insegnante di scuola media nell’esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso “alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi” riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore.

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