Insegnamento del diritto del lavoro a scuola, Frassinetti: “Materia da trattare con la dovuta attenzione” [VIDEO]

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La Commissione Cultura ha svolto l’audizione della sottosegretaria di Stato per l’Istruzione e il Merito, Paola Frassinetti, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti introduzione dell’insegnamento del diritto del lavoro nelle scuole secondarie.

Le parole dell’esponente di Fratelli d’Italia: “Il diritto del lavoro è una delle aree del diritto più dinamiche, dove la giurisprudenza ha un peso maggiore rispetto alla dottrina. A differenza di alcune norme di diritto procedurale civile che rimangono stabili per decenni, il diritto del lavoro è in continua evoluzione. Tuttavia, esistono regole fondamentali, soprattutto di natura contrattuale, riguardanti l’inizio del rapporto di lavoro che possono essere utili. Molti studenti sono ignoranti riguardo al diritto del lavoro e non sono consapevoli di ciò che potrebbe accadere a loro quando entrano nel mondo del lavoro. La sfida sarà quella di distinguere tra una formazione generale e la capacità di comprendere i cambiamenti in questa branca del diritto”.

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Introduzione dell’insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La presente legge persegue la finalità di garantire la conoscenza delle norme che regolano il rapporto di lavoro e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore affinché siano responsabili e attivi nel garantire il rispetto delle regole connesse a tale status.

2. Per i fini di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni per promuovere la diffusione della cultura del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle istituzioni scolastiche, al fine di assicurare agli studenti la conoscenza specifica dei princìpi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro e di promuovere il riconoscimento sostanziale dei diritti dei lavoratori, favorendo lo sviluppo della personalità umana e una vita dignitosa nell’ambito delle relazioni familiari e sociali.

Art. 2. (Introduzione dell’insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro) 1. Nelle scuole secondarie di secondo grado è introdotto l’insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di far acquisire le conoscenze dei diritti costituzionali e delle principali nor- mative che regolano il lavoro, anche con particolare riferimento al diritto del lavoratore ad avere un lavoro sicuro sotto i profili della salute, dell’igiene e del benessere nell’ambiente di lavoro, nella prospettiva della prevenzione e della gestione integrata dei rischi professionali.

2. Le scuole di cui al comma 1 introducono nel curricolo di istituto l’insegnamento di cui al medesimo comma 1, anche individuando, per ciascun anno di corso, il relativo orario, che non può essere inferiore a 33 ore annuali, da svolgere nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario le scuole possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo.

3. L’insegnamento di cui al comma 1 è affidato ai docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche.

Art. 3. (Linee guida dell’insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi del lavoro) 1. Il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, definisce le linee guida dell’insegnamento di cui all’articolo 1.

Art. 4. (Formazione e aggiornamento del personale docente)

1. Il Ministro dell’istruzione, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento delle attività di formazione e di aggiornamento dei docenti cui è affidato l’insegnamento di cui all’articolo 1 e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

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