Uso del registro elettronico: quando mettere le assenze? Quando i voti? Quali dati sono soggetti a privacy? Un modello di regolamento che aiuta nella gestione

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Le attività in classe sono certificate da due documenti amministrativi: il registro di classe; il registro dell’insegnante.

La valenza e tenuta di questi due documenti è regolata da precise norme e in particolare:

  • per quanto attiene al Registro di classe, i riferimenti normativi sono art 41 R. D. n. 965 del 1924, art 69 R.D. n 969 del 1924, art 78 R.D. n. 1190; D. M. 5 maggio 1993; O. M. 2 agosto n.236 del 1993;
  • per quanto attiene al Registro del professore, si fa riferimento alla seguente documentazione: D.M. 5 maggio 1993 e alla C.M. n.252 del 1978.

Gli obblighi del docente

Sono pochi gli istituti scolastici ad avere adottato un apposito regolamento per l’utilizzo del registro Argo. Tra questi merita una particolare attenzione quello del Liceo Scientifico Statale “S. Cannizzaro” di Palermo diretto magistralmente dalla dirigente scolastico Prof.ssa Anna Maria Catalano. Ogni docente – si legge nel regolamento – ha il dovere di compilare attentamente il registro di classe e il registro personale e tale redazione è necessaria per assicurare il corretto funzionamento del Consiglio di Classe, specificatamente per quanto attiene il processo di apprendimento degli alunni, la valutazione degli stessi e la relativa certificazione. Il registro di classe ha natura giuridica di atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell’esercizio della sua pubblica funzione, come ripetutamente affermato anche da sentenze della Corte di Cassazione. A tal riguardo merita essere richiamata la lucida sentenza n. 208196 del 1997 della Corte di Cassazione). Come ogni atto pubblico, non può essere contraffatto né distrutto, senza incorrere in sanzioni di legge o/e in sanzione disciplinare.

La corretta compilazione del registro elettronico

Il regolamento del Liceo Scientifico Statale “S. Cannizzaro” di Palermo sottolinea l’obbligo della corretta compilazione del registro personale del Docente che documenta il lavoro svolto. La responsabilità e l’obbligo di registrazione dei due documenti riguarda anche il registro elettronico, introdotto nell’ordinamento scolastico dall’articolo 7 del Decreto – Legge 6 luglio 2012, n. 95 – convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135. Tutti i docenti sono tenuti a inserire le assenze, gli argomenti svolti in classe, i voti, le note normali e disciplinari e in generale tutte le comunicazioni che abitualmente trovavano posto nel registro di classe cartaceo, sul registro elettronico.

Il registro e l’uso che ne fa la famiglia

Le famiglie degli studenti devono ricevere le credenziali (username e password) per poter accedere al Registro elettronico e consultare le informazioni relative ai propri figli. Dovrebbero essere gli uffici di segreteria a inoltrare le credenziali. Le modalità di utilizzo del Registro elettronico dovrebbero essere indicate in maniera dettagliata nel regolamento (come ha fatto con grande efficacia il Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” di Palermo), che ogni docente è tenuto ad osservare. Le credenziali di accesso rimangono attive fino alla permanenza del docente in servizio nell’istituto. I docenti che ne sono sprovvisti devono richiederle tempestivamente al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. I docenti che non ricordano più la password di accesso dovranno recuperarla attraverso la procedura di recupero “password dimenticata” che deve essere ben comunicata.

Cosa gestisce il registro elettronico?

Il registro elettronico gestisce dati personali riguardanti gli studenti (assenze, ritardi, uscite, giustificazioni, voti, note disciplinari, ecc.), dati che sono soggetti alle norme che tutelano la privacy. Tutte le operazioni relative all’uso dello stesso sono quindi improntate alla tutela della privacy e ogni tipologia di utente ha accesso solo ad informazioni strettamente pertinenti al proprio ruolo. Il titolare del trattamento dei dati personali è comunque il dirigente scolastico.

Cosa gestisce

Il registro elettronico sostituisce i seguenti documenti cartacei:

  • il registro di classe
  • il registro personale del docente.

Il registro elettronico inoltre:

  • costituisce il repository dei verbali dei consigli di classe
  • costituisce lo strumento di visibilità alle famiglie di programmi e programmazioni
  • Il registro elettronico infine costituisce l’interfaccia con cui i genitori possono mettersi in contatto con il personale scolastico.

Cosa deve fare il docente: la firma e altre informazioni

Il docente della prima ora di lezione deve obbligatoriamente inserire le assenze e i ritardi. Se sarà impossibilitato a farlo, avrà cura di avvertire il docente della seconda ora di lezione. Per accedere al registro elettronico è necessario accedere al Portale, accedere alla sezione specifica e inserire username e password per procedere alla compilazione del Registro elettronico. La “firma” attestante la presenza in classe del docente può essere effettuata solamente durante l’ora a cui si riferisce (salvo motivate eccezioni). Non dovrebbe essere possibile, per il docente, “firmare” ore di lezione che siano già terminate oppure che non siano ancora iniziate (salvo motivate eccezioni). A ogni operazione di “firma virtuale” del registro, il docente registra e attesta anche la presenza in classe degli studenti. I docenti sono pertanto tenuti a verificare l’effettiva presenza degli studenti, tramite la funzione “Appello”. La raccomandazione assume particolare importanza per i docenti della prima ora.

Come compilare il registro

II docenti – come suggerisce l’apposito regolamento del Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” di Palermo che rappresenta una eccezionale “ottima pratica” come tutta la brillante gestione del dirigente scolastico  Prof.ssa Anna Maria Catalano – dovranno compilare il registro elettronico nelle seguenti parti:

  • firma presenza;
  • inserimento assenze, alunni fuori classe, entrate in ritardo e uscite anticipate;
  • compilazione registro (attività svolte e attività assegnate, annotazioni registro, promemoria, note disciplinari);
  • inserimento voti scritti e grafici e voti orali;
  • inserimento programmazione didattica e programmi sulla bacheca classi;
  • inserimento materiale riservato sulla bacheca classi;
  • utilizzo bacheche docenti e classe per lo scambio di materiale e di informazioni non ufficiali per le quali si utilizzerà sempre il sito.

REGOLAMENTO_REGISTRO ELETTRONICO

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