I collaboratori del dirigente scolastico possono essere più di due? Come stabilire i compensi? Scarica modello di assegnazione dei docenti

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I collaboratori del dirigente scolastico possono essere più di due? In quale sede devono essere stabiliti i relativi compensi? Per rispondere al quesito l’ARAN, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nel fare riferimento alla normativa generale si sofferma sul quadro normativo ante e post a.s. 2014-2015. In primis, l’ARAN, nella CIRS65, sottolinea che “l’art. 25 del d.lgs. n. 165/2001 riconosce al dirigente scolastico la possibilità di avvalersi di docenti che lo coadiuvino nelle proprie funzioni; che il CCNL, nel silenzio della norma, ha previsto che i collaboratori del dirigente scolastico fossero massimo due e che, con le risorse del fondo, fossero retribuitili non più di due unità; e che l’art. 459 del d.lgs. n. 297/1994 consentiva che uno dei collaboratori fruisse di un esonero (totale o parziale). Poi disamina il quadro normativo di riferimento fino all’anno scolastico 2014-2015, sintetizzando, esattamente, funzioni, modalità di individuazione, numero di collaboratori e tipologie di deleghe.

Indicazioni orientative finalizzate alla migliore gestione dell’“Organico della autonomia”

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’attesa nota 2852/16 con la quale fornisce alcune indicazioni orientative finalizzate alla migliore gestione dell’“Organico della autonomia”.

Cosa prevede la nota 2852/16

Si riportano, a seguire, alcuni elementi della nota:

  • non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento. I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un’unica comunità di pratiche;
  • tale comunità è guidata dal dirigente scolastico, “nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa”;
  • si aprono scenari di “flessibilità” in cui docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività di insegnamento integrate e docenti finora solo utilizzati per le ore curricolari possono occuparsi di attività di “arricchimento dell’offerta formativa”.

Il quadro normativo di riferimento fino all’anno scolastico 2014-2015

Scrive l‘ARAN, nel citato riferimento interpretativo del 24/02/2021, che “il quadro normativo di riferimento fino all’anno scolastico 2014-2015 era il seguente:

  • ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001 “nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti […]”. Tale comma è stato oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore che, all’art. 14, comma 22 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, ha chiarito che lo stesso “[…] si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico”;
  • l’art. 459 del d.lgs. n. 297/1994 (come vedremo, poi, abrogato) consentiva la possibilità che “nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all’accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, può essere disposto l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento”;
  • l’articolo 34 del CCNL 29 novembre 2007 (che riprende integralmente i contenuti dell’art. 31 del CCNL 24 luglio 2003) dispone che “ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d’istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera f)”;
  • l’art. 88, comma 2, lett. f) del CCNL 29 novembre 2007 prevede che sono a carico del fondo d’istituto “i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali […]”

Le modifiche al quadro normativo nel corso dell’a.s. 2014-2015

Dall’analisi delle norme richiamate per il periodo antecedente l’anno scolastico 2014-2015 emerge che il quadro normativo subisce delle modifiche nel corso dell’anno scolastico 2014-2015. In particolare:

  • l’art. 1, comma 329, della L. n. 190/2014 ha abrogato l’articolo 459 del d.lgs. n. 297/1994, con la conseguenza che a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016 non è più possibile riconoscere l’esonero (totale o parziale) ad uno dei docenti che collaborano con il dirigente scolastico nelle attività di supporto organizzativo e didattico;
  • la legge 107/2015 all’art. 1 comma 83, ha previsto che il dirigente possa individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica, dalla cui attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Scompare l’esonero e compare l’organico di potenziamento (come utilizzarlo)

Pertanto, alla luce del venir meno della possibilità di riconoscere l’esonero (o il semiesonero) al docente che collabora con il dirigente scolastico, chiarisce l’ARAN, nella CIRS65, il legislatore con il comma 83 ha ritenuto opportuno riconoscere al dirigente scolastico la possibilità di individuare un maggior numero di docenti che lo assistano, sostituendo, di fatto, il limite contrattuale di due unità con un limite percentuale (fino al 10% dei docenti). La corretta interpretazione della norma in esame, però, non può prescindere dal contesto complessivo in cui la stessa è stata inserita, ed in particolare non può non tener conto del fatto che la legge 107/2015 opera una significativa rivisitazione degli organici delle scuole, introducendo l’organico del potenziamento, che si concretizza nell’assegnazione alle istituzioni scolastiche di ulteriore personale docente. Per quanto anzidetto, si ritiene che la legge 107/2015 non abbia fatto venir meno la previsione dell’articolo 88, comma 2, lett. f) del CCNL 29/11/2007. Infatti, la lettura dell’art. 1, comma 83, della L. n. 107/2015 – prescrivendo che le attività dei coadiutori, non devono implicare alcun impatto a carico della finanza pubblica – induce a ritenere che la ratio della disposizione intendesse individuare i suddetti coadiutori tra i docenti di potenziamento, mentre le previsioni di cui all’art. 88 del CCNL 29/11/2007, che consentono la corresponsione di un compenso a non più di due unità siano dirette ai docenti curriculari chiamati a svolgere ulteriori attività. Naturalmente il docente diventa di potenziamento quando tale è individuato dal DS, talvolta assegnando allo stesso progettualità che di fatto lo rendono protagonista di percorsi virtuosi per la scuola intera.

Modelli di decreto

In allegato vi forniamo un modello di “Determina dirigenziale piano di utilizzazione e gestione dei docenti dell’organico dell’autonomia nell’ambito delle risorse per il potenziamento”. Ringraziamo tra le altre istituzioni che abbiamo utilizzato come modello, l’Istituto Comprensivo III di Corigliano Rossano diretto, con particolare competenza, dal dirigente scolastico Prof.ssa Salvati Elena Gabriella.

Decreto-assegnazione docenti-organico-potenziato

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