PNRR, approvato il decreto per semplificazione e accelerazione lavori nelle scuole. Valditara: “Efficienza e rapidità: modello Genova per l’edilizia scolastica”

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il decreto che ridisegna in parte la governance del PNRR, presentato dal Ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto. All’interno di questo decreto le misure di competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito riguardano l’accelerazione degli interventi di edilizia scolastica e rappresentano il primo passo di un grande piano di semplificazione che coinvolgerà tutti i settori della scuola.

L’obiettivo del provvedimento ministeriale è supportare gli enti locali negli interventi di edilizia scolastica e nell’attuazione del PNRR, semplificando le procedure attuative e i relativi meccanismi, la cui complessità rischiava di determinare ritardi.

“Ora sarà possibile procedere con più rapidità e maggiore efficacia, una sorta di estensione del ‘modello Genova’, ha commentato il Ministro Giuseppe Valditara. “Questo decreto è il frutto della grande alleanza che da subito abbiamo voluto costruire non solo all’interno del mondo scolastico, ma anche con i grandi attori istituzionali: si tratta di misure che scaturiscono dalla collaborazione con le Regioni, con le Province e con i Comuni. Dagli enti locali abbiamo recepito una forte richiesta di semplificazione per rendere possibile l’attuazione dei progetti di edilizia scolastica, di formazione del personale e di digitalizzazione”.

Nel decreto, infatti, sono previsti ribassi d’asta non solo per i nuovi progetti PNRR ma anche per quelli in essere e la possibilità per Sindaci e Presidenti di Città metropolitane e Province di avvalersi del supporto di altre strutture pubbliche. Sono anche state alzate le soglie per ricorrere agli affidamenti diretti.

DECRETO PNRR [BOZZA PDF]

ART. 26

(Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per fronteggiare l’incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, è consentito l’utilizzo, da parte degli enti locali beneficiari, dei ribassi d’asta riguardanti i medesimi interventi, laddove ancora disponibili e non ridestinati ad altra finalità.

2. All’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2020, n. 41, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 6 per cento del relativo quadro economico.».

3. Al fine di accelerare l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali:

a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui all’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2020, n. 41, come modificato dal comma 2 del presente articolo;

b) possono, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l’affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 e limitatamente agli interventi di edilizia scolastica ivi richiamati, le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 previste dall’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2020, n. 41 si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia s.p.a ai sensi dell’articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione.

5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza è autorizzata la spesa 4 milioni di euro per l’anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Alle risorse di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, commi 158 e 204, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

6. All’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: “Ai vincitori del concorso di progettazione, così come individuati dalle Commissioni giudicatrici, è corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all’appalto per l’affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall’incarico.”

I punti principali del decreto

Ribassi d’asta anche per i “progetti in essere”

Viene introdotta per gli enti locali la possibilità di utilizzare i ribassi d’asta per gli interventi di edilizia scolastica anche per i “progetti in essere” e non più soltanto per i soli progetti PNRR, come previsto finora dalla normativa. Ciò consentirà di rimuovere un vincolo all’utilizzo di tali risorse, quantificabili in oltre 350 milioni, potendo, dunque, concorrere a rimediare al fenomeno dell’aumento del costo dei materiali.

Tempi più veloci per gli appalti

Per assicurare il rispetto dei tempi indicati dalle milestone europee del PNRR, vengono potenziate le misure acceleratorie per l’esecuzione di interventi di edilizia scolastica. Sindaci e Presidenti di Provincia e di Città Metropolitana, ai quali già dal 2020 spettano, per l’edilizia scolastica, i poteri di Commissario straordinario, ora potranno avvalersi di altre strutture pubbliche, centrali e locali, per ricevere supporto specialistico. È previsto un compenso che sia compreso nel quadro economico e che non superi il 6% del valore dell’opera. In questo modo i tempi per i lavori di messa in sicurezza potranno essere ulteriormente accelerati, nel rispetto della normativa nazionale ed europea e garantendo sostegno agli enti locali di minori dimensioni, sprovvisti di professionalità tecniche specifiche che possano seguire gli appalti.

Vengono introdotte, come richiesto dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), ulteriori misure di semplificazione e accelerazione, quali, in particolare:

· l’estensione della possibilità di operare come commissari straordinari per l’edilizia scolastica – già prevista fino al 31 dicembre 2026 per Sindaci e Presidenti di Provincia e di Città Metropolitana – anche ai soggetti attuatori degli interventi, alle stazioni appaltanti (se diverse dai soggetti attuatori), alle centrali di committenza e ai contraenti generali; l’introduzione di specifiche deroghe al codice dei contratti pubblici in materia di acquisti e programmazione dei lavori pubblici, procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori, stipula del contratto, controlli sugli atti dell’affidamento, aggregazioni e centralizzazione delle committenze, commissioni giudicatrici con relativo albo e criteri di aggiudicazione dell’appalto;

· innalzamento della soglia per l’affidamento diretto su servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria/architettura e attività di progettazione. In tali casi potrà essere effettuato l’affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici (fermi restando i principi cardine in materia di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e la necessaria scelta di soggetti che abbiano pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento);

· le deroghe al codice dei contratti pubblici vengono estese anche agli accordi-quadro per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori stipulati da Invitalia, e anche per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione

Locazione di immobili e noleggio di strutture temporanee:

risorse per 4 milioni di euro

Per assicurare la continuità didattica nell’intervento del PNRR denominato “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, è stata autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per la locazione di immobili o per il noleggio di strutture temporanee modulari a uso scolastico, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione degli edifici interessati.

Nell’ambito dello stesso intervento, sono state semplificate le procedure per il concorso di progettazione: i premi verranno corrisposti direttamente sulla base delle valutazioni delle Commissioni giudicatrici, rinviando agli enti locali le verifiche sul possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Gli enti locali affideranno poi ai vincitori del concorso successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, qualora gli stessi enti locali non decidano, per garantire la milestone del PNRR, di ricorrere alla misura dell’appalto.

Équipe formative territoriali per la digitalizzazione delle scuole

Per supportare le scuole nella digitalizzazione, si prevede di estendere agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 la misura relativa alle équipe formative territoriali, ricomprendendo al suo interno anche le azioni e gli investimenti del PNRR. Le équipe sono composte da docenti che, sui territori e presso gli Uffici Scolastici Regionali, offrono supporto e accompagnamento agli istituti nell’attuazione delle misure formative.

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