Tfa sostegno VIII ciclo, a breve il decreto. Cosa c’è da sapere

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Si attende nei prossimi giorni il decreto ministeriale che andrà a disciplinare l’ottavo ciclo del TFA sostegno. Vediamo le informazioni più importanti da conoscere.

Prima di tutto bisogna ricordare che nel 2021 il MEF ha autorizzato l’indizione dei corsi di specializzazione sul sostegno per il triennio successivo. I posti complessivamente autorizzati sono 90 mila e fonti sindacali che seguono la questione indicano per l’ottavo ciclo un contingente complessivo di oltre 42 mila posti, un numero più alto rispetto ai cicli svolti in precedenza. Chiaramente, come spiegato in un precedente articolo, si tratta di numeri ancora da confermare.

Requisiti per accedere al Tfa sostegno

Per quanto riguarda i requisiti d’accesso ai percorsi di specializzazione per il sostegno, ricordiamo quali sono quelli per la scuola dell’infanzia e primaria e quelli per la secondaria.

 

Requisiti d’accesso ordinari

Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola primaria e dell’infanzia, i requisiti sono (uno dei seguenti):

  1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
  2. diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per l’accesso ai percorsi di specializzazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i requisiti sono (uno dei seguenti):

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure 
  2. laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione (attenzione alla data ultima per il conseguimento dei 24 CFU) I 24 CFU potranno essere stati conseguiti dopo il 31 ottobre? Anche su questo si attende una risposta. 

Per gli ITP, sino al 2024/25, il requisito d’accesso è il diploma che dà accesso alla classe di concorso.

Tfa Sostegno VIII Ciclo: prova d’accesso

Le prove previste per accedere al TFA sostegno sono

  1. test preselettivo (è superato da un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nel singolo Ateneo. Sono inoltre ammessi alla prova scritta gli aspiranti che conseguano lo stesso punteggio degli ultimi degli ammessi); Leggi chi non sostiene il test preselettivo
  2. una o più prove scritte ovvero pratiche (la prova è superata con un punteggio minimo di 21/30. In caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con un punteggio minimo di almeno 21/30);
  3. prova orale (è superata con un punteggio minimo di 21/30).

Chi non sostiene le prove d’accesso

Finora l’accesso al ciclo di TFA sostegno sono stati ammessi  in sovrannumero, quindi senza sostenere le prove d’accesso, gli aspiranti che, nei precedenti cicli di specializzazione:

  • hanno sospeso il percorso;
  • non si sono iscritti al percorso pur essendo in posizione utile (ossia pur avendo superato le prove d’accesso);
  • hanno superato le prove per più procedure ed hanno esercitato le relative opzioni (è il caso, ad esempio, di un candidato che ha superato le prove per la scuola dell’infanzia e primaria ed ha scelto di seguire il percorso per la primaria ovvero per l’infanzia: potrà accedere direttamente al percorso per la scuola dell’infanzia ovvero primaria, a seconda della scelta precedentemente effettuata);
  • hanno superato le prove d’accesso ma non sono rientrati nel numero dei posti disponibili.

Chi non sostiene le prove d’accesso sino al 31/12/2024

Alla normativa “ordinaria” si è aggiunta la disposizione transitoria di cui all’articolo 18-bis, comma 2, del novellato D.lgs. 59/2017, introdotto dall’articolo 44 del DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), secondo la quale non sostengono le prove di accesso i docenti  “che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento”

Se si guarda al tenore letterale della norma, oltre ai 3 anni di servizio su posto di sostegno (non è specificato se nello stesso grado per cui si chiede l’accesso) è necessaria l’abilitazione all’insegnamento, oltre al titolo di studio. Una precisazione, quella dell’abilitazione, che limiterebbe di tanto la platea dei docenti coinvolti. Dopo mesi si attendono risposte in merito.

Docente abilitato alla primaria e con titolo di accesso alla secondaria

La nota del 13 agosto 2020 integra così i requisiti di accesso, così come spiegato in un precedente articolo:

  • I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del Dlgs 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017.

Pertanto, ad oggi, il docente abilitato per la scuola di infanzia/primaria può richiedere l’accesso al TFA sostegno se in possesso del titolo di studio completo per la classe di concorso della scuola secondaria.

L’esonero dalle prove di selezione non è previsto, a meno che non potrà vantare i tre anni di servizio, che non sappiamo ancora se saranno richiesti specifici o meno.

Il nodo dei docenti con 3 anni di servizio

Sul tema specializzazione sostegno bisogna però ancora sciogliere il nodo dei docenti precari con 3 anni di servizio.

Il problema, come spiegato in precedenza, è la congiunzione e presente nella norma voluta dall’ex senatore della Lega Mario Pittoni, che però non sarebbe dovuta trovarsi in questa forma: nelle intenzioni del responsabile scuola della Lega, che presentò un emendamento durante l’iter parlamentare, c’era infatti il chiaro riferimento di permettere l’accesso al TFA sostegno per i docenti con 3 anni di servizio in alternativa a quelli con abilitazione.

Il testo finale approvato ha invece modificato la congiunzione lasciando un nodo che ancora, alla vigilia del nuovo corso di specializzazione, non è sciolto.

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