Mutuo ipotecario Inps, prima graduatoria entro il 31 marzo

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L’Inps avvisa gli utenti interessati alla concessione dei mutui ipotecari edilizi e alle surroghe, che, in considerazione dell’elevato numero di richieste, ha provveduto alla collocazione in graduatoria di tutte le domande pervenute a decorrere dalla data del 4 febbraio 2023. E’ quanto si legge sul sito dell’Inps.

La prima graduatoria mensile relativa alle domande di concessione di mutuo ipotecario edilizio, in favore degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito), sarà disponibile entro il 31 marzo 2023, e riguarderà tutte le domande di mutuo e surroga presentate nel periodo 4 febbraio – 28 febbraio.

La prima graduatoria e le successive saranno pubblicate sul sito Inps alla fine di ogni mese e riguarderanno le domande presentate nel mese precedente.

Come richiedere il mutuo

La domanda per il mutuo ipotecario può essere inviata entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito dell’Inps.

La domanda può essere presentata da:

  • iscritti in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda;
  • iscritti pensionati.

L’iscritto o i componenti il nucleo familiare (art. 6 del Regolamento) non devono essere proprietari di altra abitazione in tutto il territorio nazionale, tranne nei casi in cui:

  • il richiedente o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni ricevute per donazione inter vivos o per successione mortis causa, purché le stesse non risultino fruibili in quanto già gravate da diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) da almeno cinque anni;
  • il richiedente o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni in misura pari o inferiore al 50% di ciascuna di esse, anche se non gravate da diritti reali di godimento;
  • il richiedente, ancorché proprietario di un’abitazione, ne sia rimasto privo a seguito di provvedimento giudiziale di separazione e di assegnazione nella disponibilità dell’altro coniuge e/o dei componenti del nucleo familiare (tali circostanze devono essere documentate mediante copia conforme del provvedimento giudiziale);
  • l’inagibilità dell’abitazione di proprietà del richiedente sia attestata dall’autorità competente, a seguito di eventi imprevedibili dipendenti da calamità naturali;
  • il richiedente sia comproprietario di un’abitazione con soggetti estranei al proprio nucleo familiare, per rilevare le quote altrui, al fine di conseguire la titolarità piena ed esclusiva dell’immobile adibito o da adibire a casa di prima abitazione (in tal caso, il mutuo è concesso esclusivamente per l’acquisto delle quote residue).

Il mutuo non può essere concesso:

  • se sono pendenti procedure di sovraindebitamento;
  • in esecuzione di accordi o piani del consumatore a carico del richiedente o dei componenti del nucleo familiare (art. 13, legge 3/2012).

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