Corso-concorso dirigenti scolastici 2017, decreto entro il 28 aprile. Chi svolge la prova scritta, come avvengono le immissioni in ruolo

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023 la legge 24 febbraio 2023, n. 14, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative. Si tratta del cosiddetto Milleproroghe. Fra le modifiche più importanti si segnala il corso-concorso per dirigenti scolastici.

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La misura nella legge Milleproroghe

All’articolo 5, comma 5, sono aggiunti i commi 11 quinquies e seguenti:

11 -quinquies . La graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, è valida fino all’anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11 -septies . Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad
un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso.

Decreto ministeriale entro il 28 aprile

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge Milleproroghe, ovvero entro il 28 aprile, il Ministero dell’istruzione e del merito emana il decreto con cui sono definite le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della prova finale prevista.

Chi può partecipare

Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (28 febbraio):

a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.

Prove e punteggio

11 -sexies . Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11 -quinquies , il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso:

  • per i soggetti di cui al comma 11 -quinquies , lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa;
  • per i soggetti di cui al comma 11 -quinquies , lettera b) , il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.

Pertanto, per chi non ha superato la prova scritta sarà richiesto il superamento di uno scritto con punteggio di almeno 6/10; per chi ha non ha superato la prova orale si richiederà il superamento di un colloquio con almeno 6/10.

Inserimento in graduatoria

11 -septies . I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11 -quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti.

Immissioni in ruolo

Le immissioni in ruolo sono effettuate:

  • almeno per il 60% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 13 ottobre 2022, n. 194
  •  e successivamente, fino al 40%, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11 -quinquies fino al suo esaurimento.

L’eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito contestualmente all’autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11 -quinquies . Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.

Sarà a carico dei partecipanti il contributo di segreteria.

TESTO LEGGE MILLEPROROGHE IN GU

Concorso per dirigenti scolastici. Corso preparazione: 285 ore di lezione, simulatore preselettiva, modulo informatica e modulo inglese. Prezzi a partire da 299 euro

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