Rinnovo contratto 6 dicembre 2022 e riliquidazioni previdenziali buonuscita e del TFR. GUIDA

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In questo periodo, le segreterie scolastiche sono chiamate ad adempimenti molto delicati che riguardano la riliquidazione della pensione della buonuscita e del TFR.
Tali adempimenti riguardano i pensionati degli anni 2019-2020-2021-2022, considerato che il CCNL, siglato definitivamente il 06/12/2022, è retroattivo dal 01/01/2019.

Pertanto gli aumenti contrattuali del 01/01/2019 riguardano coloro che, in quiescenza dal 01/09/2019, hanno diritto a vedersi riconosciuti gli 8 mesi ( Gennaio’ 19 – Agosto’ 19); stesso dicasi per i pensionati con decorrenza 01/09/2020 che devono ricevere gli arretrati dell’intero 2019 e 8 mesi del 2020… e così via sino al 2022.

Se per gli arretrati stipendiali ci pensa il MEF/Inps a secondo se trattasi di personale in servizio o pensionati, le sistemazioni contributive ( Ultimo miglio TFS – Comunicazioni cessazioni TFS – Ultimo Miglio TFR), sono adempimenti che vengono richiesti alle scuole.

Lasciando alle sedi opportune la disquisizione sulle competenze, in questa sede, vedremo come materialmente operare per quelle scuole che usano Passweb come mezzo di interscambio con la propria sede INPS.

La circolare INPS n. 125 del 04/11/2022 chiarisce, per quanto riguarda le modalità di comunicazione del TFS/TFR che a decorrere dal 01/01/2023 non saranno più accettati i TFR1 “cartacei” elaborati con i propri software gestionali. Si riporta lo stralcio:

…..”Tanto rappresentato, con la presente circolare si comunica che, a decorrere dal 1° gennaio

2023, l’utilizzo degli strumenti digitali diverrà esclusivo sia per il TFS che per il TFR. Rimane invariata la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione del TFR per

i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola attraverso il flusso telematico

MUR/MEF….”

Pertanto, escludendo I supplenti retribuiti da NoiPa MEF ( Gestione cooperativa) per i quali il TFR continua ad essere liquidato dal MEF, per i pensionati e pensionandi si dovrà utilizzare la procedura digitale.

In questa sede si affronterà la problematica dal punto di vista Passweb, in attesa che il MIM comunichi le modalità di chi, invece, utilizza il SIDI per adempiere a queste incombenze.

Riliquidazione UM Pensione

La Circolare INPS n. 26 del 13/02/2019 testualmente recita:

…”Gli Enti datori di lavoro, pertanto, per comunicare le informazioni necessarie alla riliquidazione dei trattamenti di pensione, anche e soprattutto in occasione dell’applicazione dei recenti rinnovi contrattuali, dovranno prendere in carico la posizione assicurativa ed effettuare l’inserimento di un nuovo “ultimo miglio” (senza sovrascrivere il precedente) con gli incrementi stipendiali spettanti alla data di cessazione dal servizio, compilando altresì la sezione dei “Miglioramenti contrattuali” con gli importi relativi alle scadenze contrattuali future”…

Quindi nel caso di riliquidazione pensione bisognerà riprendere in carico UM Pensione e inserire un nuovo Ultimo Miglio senza cancellare, modificare, sovrascrivere il precedente sulla base del quale viene corrisposta una pensione provvisoria.

Come chiarito dalla circolare suindicata questa operazione di sistemazione da parte delle scuole deve , in qualunque caso, essere accompagnata dalla comunicazione di avvenuto ” allineamento contributivo” da parte del Mef:..

Si chiarisce infine che in ogni caso la riliquidazione della pensione sarà comunque subordinata

all’invio da parte degli Enti, o di MEF NOIPA per le Amministrazioni di competenza, delle denunce contributive (quadro V1, causale 1, della Lista-PosPa) conseguenti alla corresponsione

degli emolumenti arretrati”..

Pertanto, la certificazione, della PA del Personale già cessato dal servizio nel corso del Triennio 2019-2021, dovrà comunque essere effettuata solo successivamente all’alimentazione in Posizione Assicurativa, mediante la funzione “Alimenta PA da DMA”, del Flusso UniEmens (Quadro V1 causale di variazione 1 – procedura “Visualizzazione DMA”) riferito al mese di erogazione, da parte del MEF, dei relativi arretrati contrattuali.

Riliquidazione UM TFS

Nella fattispecie le procedure variano a seconda se la prima rata di TFS è stata già liquidata o meno.

Cioè il comportamento della segreteria sarà diverso a secondo se il pensionato ha già ricevuto un acconto TFS o viceversa.

La circolare 125/2022 par 3.6 già citata riporta, in questo caso, procedure diverse tra posizioni TFS che non hanno ricevuto alcun pagamento e posizioni già liquidate, anche parzialmente.

Posizioni non ancora liquidate:

“…Con riferimento alle variazioni che intercorrono prima del pagamento della prima

liquidazione TFS il datore di lavoro procede a comunicare tali variazioni nel modo seguente:

se le variazioni riguardano solo i dati giuridici presenti sulla Posizione Assicurativa di

interesse per il TFS dovrà procedere esclusivamente a sistemare in modo opportuno la

Posizione Assicurativa nelle modalità descritte nel precedente paragrafo 3.1;

se le variazioni riguardano solo i dati dell’Ultimo Miglio TFS dovrà esclusivamente inviare,

con lo strumento Nuova Passweb, una nuova certificazione di Ultimo Miglio TFS, variando i dati

del precedente inserito;

se le variazioni riguardano solo i dati della Comunicazione di Cessazione TFS dovrà unicamente inviare, con lo stesso strumento, un nuovo modello di prima liquidazione…”

Posizioni già liquidate:

Con riferimento alle variazioni che intercorrono dopo il pagamento della prima

liquidazione TFS il datore di lavoro procede a comunicare tali variazioni nel modo seguente:

se le variazioni riguardano solo i dati giuridici presenti sulla Posizione Assicurativa di interesse per il TFS dovrà provvedere esclusivamente alla sistemazione della Posizione Assicurativa in conformità alle indicazioni fornite nel precedente paragrafo 3.1;

se le variazioni riguardano solo i dati dell’Ultimo Miglio TFS dovrà esclusivamente inviare, con lo strumento Nuova Passweb, una nuova certificazione di Ultimo Miglio TFS, variando i dati del precedente inserito;

se le variazioni riguardano solo i dati della Comunicazione di Cessazione TFS dovrà unicamente inviare, con lo stesso strumento, un modello di riliquidazione. Tale invio è necessario se alla base della richiesta non c’è una variazione economica e/o giuridica, ma l’ente ha la necessità di variare oppure indicare ulteriori dati specifici (ad esempio, riscatto non

presente nelle banche dati, periodi di servizio Enti in convenzione/soppressi o periodi di mobilità, benefici di legge, ecc.);

se le variazioni riguardano entrambe le ultime due tipologie di dati dovrà procedere sia alla certificazione dell’Ultimo Miglio TFS, con la conseguente modifica dei dati di Ultimo Miglio TFS,

sia alla Comunicazione di Cessazione TFS, con il conseguente invio del modello di riliquidazioni…”

E’ importante sottolineare che ai fini della riliquidazione del TFS per l’applicazione dei rinnovi contrattuali, non si dovrà inserire un nuovo UM per TFS, bensì sarà sufficiente modificare quello esistente, secondo le indicazioni fornite dalla più volte citata Circolare n.125/2022, paragrafo 3.6.

Riliquidazione UM TFR

Per i futuri pensionandi in regime di TFR non c’è necessità di riliquidazione, in quanto le nuove tabelle stipendiali, già ufficializzate, consentono un calcolo puntuale da parte delle segreterie.

Per i pensionati già in quiescenza si dovrà riliquidare telematicamente con Passweb, infatti compito della segreteria è l’inserimento in Passweb dell’ “Ultimo miglio (UM) TFR” che è una nuova attività descritta dalla Circolare Inps n.185/2021. Tale attività prevede che l’Istituto scolastico debba comunicare all’INPS, alla risoluzione del rapporto di lavoro, alcuni dati utili ai fini TFR non presenti nella ListaPosPA.

L’inserimento dell’ “Ultimo miglio TFR”, previsto esclusivamente per il regime “TFR” od “optante”, deve essere effettuato solo successivamente all’alimentazione in Posizione Assicurativa della denuncia riferita al mese di cessazione. Bisogna precisare che la sede INPS richiede la trasmissione anticipata in presenza di “Domanda di quantificazione online ai fini della cessione TFR” da parte dell’iscritto disciplinato dall’art. 23 del D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019, e dal DPCM 51/2020.

A norma del Codice Civile l’Inps ha 90 giorni di tempo per adempiere. Lo stesso dicasi in caso di cessazione con causale “decesso” o “inabilità”.

Il folder “dati retributivi TFR” richiede l’inserimento di dati diversi in funzione della durata del rapporto di lavoro. In particolare, non è richiesto l’inserimento di alcun dato retributivo qualora il periodo inziale e il periodo finale del rapporto di lavoro comunicato con l’ ”Ultimo miglio TFR” riguardi mesi interi e, pertanto, non siano presenti giorni per i quali sia necessario calcolare la retribuzione “virtuale” da aggiungere a quella effettivamente corrisposta per determinare la retribuzione “utile” ai fini del calcolo della prestazione in esame.

Inoltre, nel caso in cui la ListaPosPA del primo mese di servizio presenti la “retribuzione valutabile” pari a zero in quanto comunicata, per il criterio “di cassa”, nel mese di erogazione della retribuzione, il sistema richiede nell’ “Ultimo miglio TFR” l’inserimento di una ulteriore informazione denominata “Importo retribuzione valutabile del primo mese di servizio”.

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