Ricostruzione carriera, docente con sette anni di supplenze assunto in ruolo e collocato nella fascia stipendiale 0, Anief: a Treviso il giudice gli riconosce al 100% gli ultimi cinque di precariato

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“Pagare al ricorrente le differenze economiche maturate dal 10.7.2014 al 5.3.2018, tra quanto erogato all’istante e quanto invece avrebbe dovuto pagare se il Ministero avesse correttamente collocato il ricorrente nella fascia stipendiale 3/8 anni, prevista dalla successione dei CCNL del comparto scuola, spettante in base all’anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato”.

E’ la richiesta che i legali del sindacato Anief hanno formulato al giudice del Tribunale di Treviso per difendere gli interessi di un docente che per diversi anni ha lavorato come supplente senza poi vedersi riconosciuti quei periodi come anzianità di servizio e quindi nella ricostruzione di carriera, nella quale, una volta immesso in ruolo, era stato collocato addirittura nella fascia 0.

Gli avvocati del giovane sindacato hanno chiesto e ottenuto “in virtù della clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP., allegato alla direttiva 1999/70 e della stipulazione dei cit. rapporti di lavoro a tempo determinato”, che all’insegnante venisse immediatamente “riconosciuta l’anzianità di servizio maturata con i rapporti di lavoro a tempo determinato, stipulati con l’Amministrazione convenuta e, conseguentemente, al riconoscimento del valore dello scatto 3/8 anni”: secondo il giudice, infatti, è oramai assodato, anche da tutti i gradi di giustizia, che “ogni differenza di trattamento tra lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo indeterminato costituisca di per sé stessa una discriminazione”. Una posizione intrapresa da tempo anche dalla Corte di Giustizia europea, il cui dettame non può essere di certo sovvertito dai giudici dei Paesi membri.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “quella delle ricostruzioni di carriera ‘fallate’ con anni e anni di supplenze considerati come se fossero contratti sottoscritti con altre amministrazioni è purtroppo una pratica comune che danneggia molto i docenti e lavoratori della scuola entrati in ruolo: già possono contare su stipendi ridotti, che in questo modo diventano ancora più bassi. Consigliamo dunque a chi non vuole soccombere a questa ennesima ingiustizia di ricorrere in tribunale con i legali Anief, così da vedersi riconosciuti tutti i periodi di precariato al 100 per cento, con tanto di risarcimento danno, interessi e inquadramento su fascia stipendiale maggiore. Per rendersi conto di quanto andranno a recuperare, docenti e Ata della scuola possono utilizzare il calcolatore online messo a disposizione in modo del tutto gratuito da Anief”.

LA SENTENZA

Il Tribunale di Treviso ha accertato “il diritto alle differenze retributive tra quanto dal ricorrente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se gli fossero stati riconosciuti gli scatti stipendiali previsti per gli assunti a tempo indeterminato decorre, come dallo stesso richiesto, fin dall’anno scolastico 2007/2008, salva la prescrizione quinquennale che si calcola a ritroso dal primo atto interruttivo consistente nella notifica del presente ricorso. Quanto agli importi dovuti in conseguenza, reputa il Tribunale opportuno, stante che appare contrario al principio di economia processuale disporsi a cura dell’Ufficio una consulenza tecnica, pronunciare condanna generica al pagamento delle somme dovute che risulteranno automaticamente determinabili dalla resistente alla luce dell’applicazione dei criteri enunciati in sentenza. La parte resistente va dunque condannata a corrispondere in favore del ricorrente le relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dal 10.7.’19, oltre interessi e rivalutazione come per legge”.

In conclusione, il giudice definitivamente pronunciando: 1) accerta il diritto del ricorrente all’equiparazione del trattamento economico percepito durante gli anni di precariato al trattamento economico dei docenti di ruolo, secondo quanto illustrato in parte motiva, e per l’effetto condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente le relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso come in parte motiva indicato, oltre interessi e rivalutazione come per legge. 2) Respinge le residue pretese”.

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