Mobilità e Graduatoria interna 2023, come si valuta il servizio pre-ruolo e quello su sostegno

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Come viene valutato il servizio pre ruolo nelle domande di mobilità volontaria? Vi sono differenze con la valutazione nella graduatoria interna di istituto? Come si effettua il raddoppio del servizio su sostegno?

Domande

Le domande di mobilità (trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra), come prevede l’articolo 2 dell’OM che disciplina la mobilità a.s. 2023/24 e le modalità applicative delle disposizioni del CCNI 2022/25, si presentano dal 6 al 21 marzo 2023, tramite Istanze Online.

Quanto alle date di presentazione delle domande per aggiornare la graduatoria interna di istituto, le stesse sono definite dalle singole scuole, fermo restando che la graduatoria va predisposta e pubblicata entro i 15 successivi alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità (quindi entro il 5 aprile 2023) e che vanno valutati i titoli conseguiti entro la data ultima di presentazione delle predette istanze.

Punteggi e tabelle

I docenti partecipano ai movimenti in base alle eventuali precedenze di cui fruiscono (le precedenze si applicano ai soli trasferimenti, eccetto la prima – docenti non vedenti ed emodializzati – che vale anche per i passaggi) e ai punteggi dovuti all’anzianità di servizio, ai titoli generali e alle esigenze di famiglie (queste ultime per i soli trasferimenti). I punteggi sono attribuiti:

  1. per i trasferimenti, in base alla Tabella ATabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo“, allegata al CCNI 2022/25. Tale tabella è utilizzata anche per la graduatoria interna di istituto, con le precisazioni riguardanti i trasferimenti d’ufficio;
  2. per i passaggi, in base alla Tabella BTabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo“, allegata al CCNI 2022/25.

La valutazione del servizio pre-ruolo avviene allo stesso modo per i trasferimenti e i passaggi, mentre cambia ai fini della predisposizione della graduatoria interna di istituto.

Anzianità servizio pre ruolo e mobilità volontaria

Punteggio

La sezione A1 della tabella A e la sezione B1 della tabella B riguardano i punteggi da attribuire per l’anzianità di servizio. Per la mobilità volontaria (trasferimenti e passaggi), ai sensi dei punti B delle predette tabelle, il servizio pre-ruolo è valutato punti 6 ogni anno per tutti gli anni. 

Regole valutazione

Queste le regole e i criteri da seguire nella valutazione del servizio pre-ruolo:

  • l’anno di servizio si matura (e quindi si valuta), se è stato prestato un servizio (anche non continuativo) di almeno 180 giorni oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative;
  • il servizio militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti del rapporto di lavoro, è valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale;
  • è valutato come pre-ruolo (6 punti in caso di mobilità volontaria) il servizio prestato dai docenti di ruolo ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007 (quindi con incarico di supplenza al 30/06 o al 31/08);
  • l’anzianità di servizio pre-ruolo è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali;
  • il servizio non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole, ai sensi dei punti B1 della suddette tabelle A e B, è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e servizio militare/sostitutivo servizio civile;
  • i periodi di congedo retribuiti e non, disciplinati dal decreto legislativo n. 151/2001 (congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale, congedi per la malattia del figlio), sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti;
  • il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera;
  • è valutato come pre-ruolo il servizio prestato: fino al 31/8/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie; nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali; nelle scuole secondarie pareggiate;
  • è valutato doppio il servizio prestato su sostegno, nel solo caso in cui il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto per posti di sostegno (e anche per le scuole speciali e/o a indirizzo didattico differenziato);
  • nella graduatoria interna di istituto è valutato doppio il servizio prestato su sostegno ai soli titolari su sostegno;
  • per la sola scuola primaria, il punteggio è raddoppiato in caso di servizio prestato in scuole di montagna, ai sensi della legge n. 90/1957.

Esempio calcolo punteggio pre-ruolo per movimento su sostegno:

– Docente con 6 anni di pre-ruolo, di cui 3 anni prestati su sostegno con il titolo di specializzazione; punteggio spettante:

  • 6anni X 6punti= 36 punti;
  • 3 anni X 6 punti= 18 punti (raddoppio anni su sostegno)
  • Totale punti pre-ruolo= 36+18= 54 punti

Anzianità servizio pre ruolo e graduatoria interna di istituto

Come detto sopra, l’anzianità di servizio pre-ruolo è valutata in maniera differente nella mobilità volontaria e in quella d’ufficio, nonché nella graduatoria interna di istituto.

Fermo restando i criteri di valutazione sopra riportati (al riguardo si precisa, come detto sopra, che la valutazione doppia del servizio su sostegno è prevista per i soli titolari su posto di sostegno), nella graduatoria interna e nella mobilità d’ufficio il pre-ruolo: è valutato punti 3 ogni anno per i primi 4 anni, mentre il periodo eccedente i 4 anni è valutato 2/3, ossia 2 punti ogni anno. Dunque:

  • 3 punti ogni anno per i primi 4 anni
  • 2 punti ogni anno dal quinto anno

Esempi posto comune/classe concorso

  • A: docente con 4 anni di pre-ruolo; punteggio spettante 12 punti
  • B: docente con 6 anni di pre-ruolo; punteggio spettante 16 punti [(4 anni X 3 punti) + (2 anni X 2 punti)]

Esempi sostegno (per i docenti titolari su posto di sostegno)

  • docente con 6 anni di pre-ruolo tutti prestati su sostegno con titolo di specializzazione; punteggio spettante 32 punti: [(4 anni X 3 punti) + (2 anni X 2 punti)]= 16; raddoppio sostegno 16 X 2= 32 punti;
  • docente con 6 anni di pre-ruolo, di cui 3 su sostegno con titolo specializzazione; punteggio spettante 25 punti: [(4 anni X 3 punti) + (2 anni X 2 punti)]= 16; raddoppio sostegno 9 punti (3 anni X 3 punti); totale 25 punti

Mobilità docenti e ATA 2023, ecco Ordinanza Ministero (scarica PDF). Date domanda, vincoli, passaggi di ruolo, sostegno

La consulenza 

È possibile richiedere consulenza specifica scrivendo a [email protected] (non è assicurata risposta individuale, ma la trattazione di tematiche generali).

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