Una maestra sottoscrive 29 contratti a termine senza ricevere Rpd, Tribunale accoglie il ricorso Anief: alla docente vanno oltre 2 mila euro più interessi

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Sottrarre dallo stipendio dei supplenti la Retribuzione professionale docenti è una discriminazione: ancora una volta a sostenerlo è un giudice del lavoro, stavolta di Caltanissetta, che nell’esaminare il ricorso prodotto da una maestra siciliana della scuola dell’infanzia e primaria, assistita dai legali Anief, ammette la bontà della richiesta e provvede a risarcirla con oltre 2 mila euro più gli interessi maturati.

La docente aveva sottoscritto, tra l’anno scolastico 2017/2018 e il 2019/2020, ben 29 contratti a termine per complessivi 357 giorni. Dunque, aveva lavorato complessivamente per un anno svolgendo il medesimo lavoro dei colleghi, senza però ricevere un euro di Rpd. Esaminando il caso, il Tribunale siciliano ha appurato che non essendoci diversità di prestazione lavorativa, i docenti che hanno sottoscritto un contratto di breve durata hanno pieno diritto al “riconoscimento della suddetta voce retributiva che evidentemente vale a retribuire sia il maggior impegno lavorativo che un aspetto propriamente qualitativo della prestazione”.

Non essendovi, dunque, delle “«ragioni oggettive» che sono idonee a spiegare la diversità del trattamento economico e che sono compatibili con il principio comunitario di non discriminazione”, la richiesta è stata accolta. La stessa risposta, osserva il giudice, è giunta dalla “Suprema Corte, con ordinanza n. 3473 del 06/02/2019”, la quale ha citato la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui stabilisce che «per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”. Ne consegue, conclude il giudice, che l’Rpd rivendicata dalla docente “sarà corrisposta proporzionalmente ai giorni lavorati e per tali ragioni il Ministero deve corrispondere la retribuzione professionale docenti in misura proporzionale ai giorni lavorati, oltre agli interessi maturati”. A questo proposito, continua il Tribunale, “va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, in caso di mora, deve essere aggiunto il maggiore importo, tra rivalutazione ed interessi legali, dal sorgere dei singoli crediti all’effettivo soddisfo, poichè la Corte Costituzionale con sentenza n. 459 del 2000”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ritiene che i tempi siano “maturi perché vi sia un cambiamento della norma. Intanto, tutti gli insegnanti che hanno sottoscritto supplenze di tipo ‘breve e saltuario’ possono continuare a rivolgersi al nostro sindacato per presentare ricorso per il recupero della Retribuzione professionale docente che continua ad essere assente negli stipendi di tutti i precari che sottoscrivono contratti direttamente con i dirigenti scolastici”.

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LA SENTENZA: LE CONCLUSIONI

Il Tribunale di Caltanissetta, “definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: In accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto” della docente ricorrente “alle differenze retributive a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNI del 31.08.1999 per i giorni di lavoro prestati durante gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2019/2020, oltre interessi legali e rivalutazione ai sensi degli artt. 22, co. 36, l. n. 724/1994 e 16, co. 6, l. n. 412/1991 ed al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre accessori di legge. Condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE alla refusione delle spese di lite sostenute” dalla ricorrente “che vengono liquidate nella complessiva somma di € 1.029,5, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione per i difensori antistatari. Caltanissetta, 25/02/2023”.

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