Docenti ultimi in graduatoria interna di istituto infanzia e primaria, quando si perde il posto: trasferiti a domanda condizionata o d’ufficio

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Il docente individuato quale soprannumerario può presentare domanda di mobilità condizionata o meno oppure non presentarla, nonché essere trasferito d’ufficio. Perdenti posto scuola dell’infanzia e primaria.

Individuazione perdente posto

L’individuazione dell’eventuale perdente posto avviene sulla base della graduatoria interna di istituto, redatta in ogni scuola, per ciascuna tipologia di posto esistente nella medesima, graduando tutti i docenti titolari nella stessa, sulla base della Tabella A, allegata al CCNI 2022/25, con le precisazioni riguardanti i trasferimenti d’ufficio. La graduatoria è redatta e pubblicata dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi alla data ultima di presentazione della domanda di mobilità (ossia entro il 5 aprile 2023)

Predisposta e pubblicata la graduatoria, sulla base dell’organico assegnato all’istituzione scolastica per l’a.s. 2023/24, in caso di contrazione, il dirigente procede ad individuare il perdente posto dalla predetta graduatoria (l’ultimo in graduatoria sarà il docente perdente posto), comunicandogli poi formalmente e immediatamente la posizione di soprannumero e che nei suoi confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio. 

Il docente in questione è riammesso nei termini, ai fini della presentazione della domanda, entro 5 giorni dalla data della summenzionata comunicazione. La domanda, in tal caso, va presentata utilizzando il relativo modulo pubblicato nella sezione dedicata alla mobilità del Ministero dell’istruzione e del merito.

Cosa fa il docente

Il docente individuato perdente posto nella scuola dell’infanzia e primaria (come nella secondaria) può dunque:

  1. presentare domanda condizionata o meno 
  2. non presentare domanda

Presentazione domanda 

Domanda condizionata o meno

L’insegnante individuato come perdente posto, come detto sopra, ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda, presentando l’istanza entro 5 giorni dalla comunicazione della condizione di soprannumerarietà. A tal fine, va utilizzato il modulo pubblicato nella sezione dedicata alla mobilità nel sito del MIM e da inviare digitalmente (tramite posta elettronica).

Il docente può condizionare o meno la domanda al permanere della situazione di soprannumerarietà; in entrambi i casi, partecipa al movimento con le modalità e il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda. L’istanza di trasferimento:

  1. si condiziona, rispondendo “NO” al quesito presente nel modulo domanda “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”
  2. non si condiziona, rispondendo “SI” al sopra riportato quesito.

Nel primo caso, qualora nel corso dei movimenti si liberi un posto relativo alla stessa tipologia del docente perdente posto [anche di posto lingua (per la primaria), se richiesto da docente avente titolo e titolare di posto comune], quest’ultimo viene riassorbito nella scuola e non si tiene conto della domanda presentata. In presenza di più soprannumerari con domanda condizionata, viene riassorbito il docente che precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico. Allo stesso modo, per i docenti di sostegno, qualora nel corso dei trasferimenti si determini una disponibilità di posto della stessa o di altra tipologia di sostegno (richiesta nella domanda condizionata), non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata e l’interessato viene riassorbito nella scuola.

Qualora il docente non condizioni la domanda, invece, anche nel caso in cui si liberi un posto nel corso dei movimenti, lo stesso non può rientrare nella scuola di titolarità. Non condizionando la domanda, inoltre, si perde la precedenza di cui al punto II dell’articolo 13/1 del CCNI 2022/25, anche nel caso in cui sia trasferito d’ufficio, in quanto non soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse nella domanda non condizionata.

Evidenziamo che:

  • se il docente ha già presentato domanda di mobilità (prima dunque di essere dichiarato perdente posto), la nuova istanza, condizionata o meno, annulla la precedente;
  • in caso di accoglimento della domanda condizionata, infine, il docente si considera a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio.

Preferenze domanda condizionata

Nella domanda condizionata è possibile esprimere preferenze relative anche a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché si esprima anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici).

Inoltre, se nella medesima domanda condizionata si indicano anche preferenze interprovinciali ossia per altra provincia rispetto a quella di titolarità (sia puntuali che sintetiche), il comune di titolarità deve essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni (viceversa, le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate). Qualora le preferenze per altra provincia siano espresse prima di quelle della provincia di titolarità e si è soddisfatti in una delle predette preferenze interprovinciali, il docente non viene riassorbito.

Mancata presentazione domanda e trasferimento d’ufficio

Il docente, che non esercita la facoltà di presentazione della domanda (dopo essere stato dichiarato perdente posto), è trasferito d’ufficio. Analogamente, è trasferito d’ufficio il docente che presenta domanda (condizionata o meno), ma non è soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse (l’accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale sul trasferimento d’ufficio). 

Il docente, che non presenta domanda, deve comunque compilare il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando soltanto le proprie generalità e il punteggio spettante come perdente posto sulla base della graduatoria interna di istituto. Il perdente posto di sostegno compila inoltre le apposite caselle, precisando se si trova o meno nel quinquennio di permanenza e riportando i titoli di specializzazione posseduti. In mancanza della presentazione del predetto modello, è il dirigente scolastico a provvedere alla comunicazione di tutti i citati dati all’ufficio territorialmente competente.

Il trasferimento d’ufficio, in caso di concorrenza di più docenti, è disposto secondo il punteggio spettante a ciascuno, in base agli elementi di cui alla Tabella A, allegata al CCNI 2022/25, con le precisazioni relative ai predetti trasferimenti (quindi in base al punteggio della graduatoria interna). In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica (le precedenze, ricordiamolo, vengono applicate alla sola mobilità volontaria e non anche a quella d’ufficio).

Come avviene il trasferimento d’ufficio

Il trasferimento d’ufficio è disposto (sulla base del punteggio della graduatoria interna di istituto):

  1. nel comune di titolarità nel corso della prima fase dei movimenti; in subordine
  2. in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità, sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà all’uopo predisposta e pubblicizzata prima dell’effettuazione dei movimenti.

L’ordine suddetto delle operazioni di trasferimento d’ufficio è indicato anche nell’Allegato 1 al CCNI “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo”. Nello specifico:

– il movimento di cui al punto 1 è il penultimo tra i movimenti della prima fase della mobilità (trasferimenti tra scuole del comune), identificato con la lettera F):

  • F) trasferimenti d’ufficio, nel comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda;

– il movimento di cui al punto 2, invece, è il primo della seconda fase della mobilità (trasferimenti provinciali), indentificato con la lettera A):

  • A) trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda;

Si precisa che il trasferimento d’ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di lingua inglese (scuola primaria), se richiesti, e in subordine i posti di istruzione per l’età adulta, seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali.

Quanto ai trasferimenti d’ufficio dei titolari di posto di sostegno, questi avvengono:

  1. nel comune di titolarità sulla medesima o diversa tipologia di posto di sostegno, per la quale l’interessato possegga il relativo titolo di specializzazione e, in subordine, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato, per il quale possegga il relativo titolo;  ove ciò non sia possibile
  2. in uno dei posti o delle scuole disponibili, a partire dal comune più vicino a quello di precedente titolarità (sulla base della tabella di viciniorietà), prima su posto di sostegno per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo; ove ciò non sia possibile
  3. su posto comune, definitivamente o provvisoriamente, a seconda che l’interessato abbia o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno; anche in questo caso, il trasferimento avviene nel comune di titolarità e in subordine in uno dei comuni più vicini a quello di titolarità.

Riguardo al punto 3, precisiamo che l’assegnazione su posto comune del docente perdente posto di sostegno, ancora nel quinquennio di permanenza su tale tipologia di posto, ha carattere provvisorio, è limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del compimento del quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l’anno scolastico successivo, il docente sarà considerato perdente posto nella scuola di precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare.

Soprannumero in provincia

Nel caso in cui non sia possibile assegnare la titolarità al docente perdente posto (comune o sostegno), secondo quanto detto sopra, per mancanza di posti in tutti i comuni della provincia, lo stesso è assegnato in soprannumero sulla provincia.

Precedenza anni successivi

I docenti, trasferiti d’ufficio per non aver presentato domanda ovvero trasferiti a domanda condizionata, fruiscono, negli anni successivi e per un ottennio, della precedenza di cui all’art. 13, comma 1, punto II), del CCNI 2022/25, in base alla quale i docenti trasferiti nell’ultimo ottennio, in quanto soprannumerari, a domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato alcuna domanda, hanno diritto al rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità. I perdenti posti per l’a.s. 2023/24 eserciteranno il suddetto diritto nell’ambito dei movimenti per l’a.s. 2024/25.

Ribadiamo, come detto sopra, che nel caso in cui il docente soprannumerario sia trasferito d’ufficio, in quanto non soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse nella domanda non condizionata, non potrà usufruire dalle precedenza in esame. Per usufruirne, in definitiva, si deve aver presentato domanda condizionata ovvero non aver presentato l’istanza.

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È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatoria interna di istituto

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