Mobilità docenti 2023, come si compila domanda: precedenza assistenza coniuge, figlio, genitore. GUIDA per immagini

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Le domande di trasferimento si presentano tramite Istanze Online. Compilazione sezione precedenze “Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”.

Domande, punteggi e precedenze

Domande e punteggi

Le domande volontarie di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra si possono presentare sino al 21 marzo 2023, tramite Istanze Online. Così leggiamo nell’articolo 2 dell’OM, che disciplina la mobilità per l’a.s. 2023/24 e le modalità applicative delle disposizioni del CCNI 2022/25.

Gli aspiranti partecipano ai movimenti in base alle eventuali precedenze di cui fruiscono (le precedenze si applicano ai soli trasferimenti, eccetto la prima – docenti non vedenti ed emodializzati – che vale anche per i passaggi) e ai punteggi dovuti all’anzianità di servizio, ai titoli generali e alle esigenze di famiglia (queste ultime per i soli trasferimenti), attribuiti in base alla Tabella A (per i trasferimenti) e alla Tabella B (per i passaggi), allegate al CCNI 2022/25.

Precisiamo che:

  • le precedenze (indicate nell’art. 13/1 del CCNI 2022/25) si applicano ai soli trasferimenti, eccetto la prima – docenti non vedenti ed emodializzati – che vale anche per i passaggi;
  • le precedenze si applicano in ciascuna delle fasi della mobilità;
  • coloro i quali fruiscono di una delle precedenze sotto elencate vengono soddisfatti nel movimento prima dei colleghi senza precedenza, a prescindere dal punteggio;

Vediamo a chi spetta la precedenza di cui al punto IV del succitato art. 13/1 del CCNI, in quale fase della mobilità si applica, come va indicata e documentata nella domanda online.

A chi spetta e in quali fasi si applica

La precedenza, di cui al IV summenzionato, riguarda il personale che assiste un soggetto con grave disabilità, nell’ordine:

  1. docente-genitore che assiste il figlio  (anche adottivo) con grave disabilità o docente che esercita, a seguito di provvedimento giudiziario, legale tutela del disabile in situazione di gravitànel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza perché totalmente inabili, la precedenza viene riconosciuta, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tutela legale: la precedenza si applica nella I, II e III fase della mobilità;
  2. docente-coniuge o convivente di fatto di soggetto con grave disabilità: la precedenza si applica nella I, II e III fase della mobilità;
  3. docente-figlio che assiste il genitore con grave disabilità: la precedenza si applica nella I fase (limitatamente ai trasferimenti tra distretti diversi dello stesso comune) e nella seconda fase della mobilità.

Quanto all’ultimo punto, precisiamo che il D.lgs. n. 105/2022 (che ha modificato la legge n. 104/92) ha abolito la figura del referente unico, per cui la precedenza in esame può essere riconosciuta anche a più figli, a condizione che: il coniuge del genitore disabile sia impossibilitato a provvedere all’assistenza per motivi oggettivi; gli interessati (i figli) abbiano chiesto di fruire periodicamente, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42/5 del D.lgs. n. 151/2001.

Compilazione istanza

Ai fini della compilazione della sezione “Precedenze” dell’istanza di trasferimento da inoltrare, l’interessato deve raggiungere la schermata della domanda con le relative sezioni (qui il percorso):

  1. Anzianità di servizio
  2. Esigenze di famiglia
  3. Titoli generali
  4. Precedenze
  5. Posto di lingua (per la sola scuola primaria)
  6. Scelta tipo di posto
  7. Requisiti (per la scuola primaria e secondaria)
  8. Preferenze
  9. Indicazioni allegati

Raggiunta la suddetta schermata, cliccare su “Precedenze” per visualizzare la sezione; fatto ciò scorrere sino alla casella di interesse:

Come si vede dall’immagine sopra riportata, la casella si divide in due “sotto-caselle”:

  • nella prima, denominata “Provincia”, va indicata la Provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto con disabilità. Ai fini della fruizione della precedenza, inoltre, è necessario esprimere come prima preferenza il  suddetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. E’ possibile anche esprimere, prima del comune di domicilio dell’assistito, una o più scuole comprese in esso.
  • nella seconda casella, come da immagine seguente, va indicato il soggetto con disabilità assistito: Figlio/Fratello o Sorella/Tutela legale oppure Coniuge/Parte dell’Unione Civile oppure Genitore.

Inserita la Provincia, comprendente il comune dell’assistito, e il soggetto con disabilità assistito, la sezione è compilata.

Come va documentata

I docenti, che fruiscono della succitata precedenza (Figlio/Fratello o Sorella/Tutela legale oppure Coniuge/Parte dell’Unione Civile oppure Genitore), devono allegare alla domanda:

  • la certificazione di disabilità dell’assistito;
  • la dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento, di coniugio, di unione civile o di convivenza di fatto con il soggetto assistito;
  • la dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante che il soggetto con disabilità non è ricoverato a tempo pieno;
  • la dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante la convivenza con il fratello/sorella con disabilità (nel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza perché totalmente inabili), cui aggiungere la documentazione attestante che i genitori siano scomparsi o totalmente inabili;
  • la dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante la tutela legale, relativamente alla quale indicare gli estremi del provvedimento giudiziario, nel caso in cui la precedenza spetti per la predetta tutela.

Per quanto riguarda i figli che assistono il genitore, oltre a quanto detto sopra, alla domanda è necessario allegare quanto segue:

  • documentazione che attesti l’impossibilità del coniuge a provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
  • dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante di aver chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.lgs.  151/2001.

Ricordiamo, infine, che la certificazione di disabilità del genitore assistito deve essere permanente (lo stesso dicasi per il coniuge, ma non per il figlio la cui certificazione può essere anche rivedibile) e che la predetta precedenza si applica nella I e II fase della mobilità, ossia quella comunale (in caso di comuni suddivisi in più distretti) e provinciale (approfondisci la tematica certificazioni, leggendo “Mobilità docenti 2023, precedenze e certificazioni mediche: quali, accertamento provvisorio e rivedibilità“).

Mobilità docenti e Ata 2023, novità e regole: le risposte alle vostre domande [IN AGGIORNAMENTO]

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