Mobilità docenti 2023, ESIGENZE DI FAMIGLIA: quali sono e quanti punti danno, quali documenti servono. VIDEO

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I docenti partecipanti ai trasferimenti avranno riconosciuto il punteggio per le esigenze di famiglia, ricorrendone le previste condizioni. Punteggi e documentazione.

Domande

Le date di presentazione delle domande di mobilità volontaria (trasferimento e passaggio) sono indicate nell’OM n.36/2023, che disciplina la mobilità per l’anno scolastico 2023/24 e le modalità applicative delle disposizioni del CCNI 2022/25.

Ai sensi dell’articolo 2 della citata OM, le domande di mobilità si possono presentare, tramite Istanze Online, nel periodo compreso tra il 6 e 21 marzo 2023.

Punteggi mobilità

I docenti interessati partecipano alle operazioni di mobilità, sulla base di eventuali precedenze (si applicano ai soli trasferimenti eccetto la prima) e del punteggio dovuto all’anzianità di servizio, alle esigenze di famiglia (per i soli trasferimenti) e ai titoli generali, secondo quanto indicato per i trasferimenti nella Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo” e per i passaggi nella Tabella B “Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo”, tabelle allegate al CCNI 2022/25.

Esigenze di famiglia

Le esigenze di famiglia, come detto sopra, sono valutate nei soli trasferimenti. Di seguito le esigenze previste e i relativi punteggi:

  • A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli Punti 6
  • B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni Punti 4
  • C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro Punti 3
  • D) per la cura e l’assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto Punti 6

Ricongiungimento

Punteggio

Il punteggio per ricongiungimento (punti 6) spetta  per il comune (o meglio per le scuole del comune) di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’OM, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. L’iscrizione anagrafica non è richiesta, qualora si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza oppure in caso di ricongiungimento a figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione delle domande .

Qualora nel comune di residenza del familiare, cui si chiede il ricongiungimento, non vi siano scuole richiedibili, il punteggio spetta per le scuole del comune viciniore ovvero per il comune sede della scuola che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare (purché indicati tra le preferenze).

Documentazione

Ai fini dell’attribuzione del punteggio e della relativa documentazione richiesta, affermiamo quanto segue:

  • la residenza del familiare, cui si chiede il ricongiungimento, va documentata con dichiarazione personale, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e ove deve essere indicata la data dell’iscrizione anagrafica (tre mesi antecedenti la pubblicazione dell’OM);
  • qualora il familiare sia stata trasferito per servizio, nei tre mesi antecedenti la pubblicazione dell’OM, per cui si prescinde dall’iscrizione anagrafica, è necessaria una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la predetta circostanza (ossia il trasferimento per motivi di servizio);
  • l’iscrizione anagrafica (e la relativa dichiarazione) non è richiesta in caso di ricongiungimento a figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione delle domande;
  • è necessaria una dichiarazione personale, redatta ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale risulti il grado di parentela esistente tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.

Esistenza figli

Punteggio

Il punteggio per l’esistenza dei figli viene riconosciuto per tutte le preferenze.

Evidenziamo che i 4 punti per ciascun figlio d’età inferiore a sei anni, così come i 3 punti per ogni figlio d’età superiore a sei  ma inferiore a diciotto anni:

  • sono riconosciuti anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento, ossia tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023

I suddetti punteggi vanno attribuiti anche per i figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento. 

Documentazione

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, è necessaria una dichiarazione personale, redatta ai sensi del DPR 445/2000, che attesti l’esistenza dei figli minorenni e in cui sia precisata la data di nascita degli stessi.

Quanto all’attribuzione dei tre punti per ogni figlio maggiorenne totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro:

  • l’esistenza del medesimo va comprovata con dichiarazione personale;
  • l’inabilità a proficuo lavoro deve essere documentata con apposita certificazione sanitaria o copia autenticata della medesima, rilasciata dalle ASL o dalle previgenti commissioni mediche provinciali.

Cura e assistenza

Punteggio

Il punteggio (punti 6) spetta nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:

  • a) figlio disabile, ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
  • b) figlio disabile, ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo;
  • c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

Il punteggio spetta per le scuole del comune di cura e assistenza dei familiari ovvero, nei casi in cui in detto comune non vi siano scuole richiedibili, per le scuole del comune viciniore oppure per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di cura e assistenza.

Documentazione

Ai fini dell’attribuzione del punteggio e della relativa documentazione richiesta, affermiamo quanto segue:

  • per i figli tossicodipendenti, l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa. E’ necessaria, inoltre, una dichiarazione personale in cui dichiarare che il figlio tossicodipendente può essere assistito solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché, in tale comune/residenza abituale, il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia. In mancanza di tale dichiarazione la documentazione esibita non è presa in considerazione;
  • il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari disabili deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. La necessità, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare la residenza o il domicilio nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentata con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare. 

Cumulo punteggi

I punteggi per le esigenze di famiglia sopra riportate, di cui alle lettere A), B), C), D) della sezione A2 della Tabella A, sono cumulabili fra loro.

Domanda e allegati

Le documentazioni suddette (certificazioni e dichiarazioni personali), necessarie ad attestare quanto dichiarato nell’istanza e per aver attribuiti i relativi punteggi, vanno presentate contestualmente alla domanda di mobilità online e allegate alla medesima.

Mobilità docenti 2023/24, compilare la domanda senza commettere errori. Con guida PASSO DOPO PASSO divisa in capitoli

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