Mobilità 2023. Docenti neoimmessi, assunti GPS e straordinario bis: vincolo triennale. Cosa si può fare

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Cosa possono fare i docenti assunti dall’a.s. 2022/23? Quando possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione provinciale? Quando possono accettare supplenze al 30/06 ovvero al 31/08?

Presentazione domande

L’OM n. 36 del 01/03/2023 disciplina la mobilità per l’anno scolastico 2023/24 e le modalità applicative delle disposizioni del CCNI 2022/25.

L’articolo 2 dell’OM indica le date di presentazione delle domande volontarie di mobilità, ossia di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra: dal 6 al 21 marzo 2023. Le istanze vanno inoltrate tramite Istanze Online.

Vincolo neoassunti

Così leggiamo nell’articolo 1/4 dell’OM 36/2023:

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituito dall’art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dell’art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, modificato dall’art.36, comma 2-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, i docenti di ogni ordine e grado di scuola, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2022/2023 permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova …

I docenti neoassunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2022/23, dunque, devono restare nella scuola di assunzione (quella in cui svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto e classe di concorso per almeno tre anni (compreso l’anno di prova). Tale vincolo non si applica ai docenti in soprannumero o esubero e al personale docente con grave disabilità ovvero che assiste soggetti con grave disabilità, a condizione che il riconoscimento dei predetti benefici sia successivo al termine di presentazione delle domande per la partecipazione al relativo concorso.

Precisiamo che, per il solo a.s. 2023/24, i succitati docenti possono presentare domanda di trasferimento, che potrà essere convalidata, a condizione che venga emanato un apposito provvedimento legislativo. Viceversa, la domanda non sarà convalidata e il vincolo partira’ dal corrente anno scolastico.

Anni di blocco: cosa si può fare

Durante gli anni di permanenza nella scuola di titolarità, come leggiamo nel novellato articolo 13/5 del D.lgs. 59/17 (novellato dal DL 36/2022), i docenti interessati possono:

  • presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nella provincia di titolarità;
  • accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08, ai sensi dell’art. 36 del CCNI 2007.

Anni di blocco: cosa non si può fare

Durante gli anni di permanenza triennale, i docenti interessati non possono presentare:

  • domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione interprovinciale;
  • domanda di trasferimento e passaggio provinciale e interprovinciale.

Superati i  suddetti tre anni, il docente è libero di partecipare alla mobilità anche interprovinciale. Nel caso dei neoassunti nel 2022/23, potranno partecipare alla predetta mobilità per l’a.s. 2025/26.

Assunti da GPS e straordinario bis 2022/23

I docenti, partecipanti alle assunzioni 2022/23 da GPS prima fascia sostegno e da concorso straordinario bis, com’è noto, sono stati assunti a tempo determinato e il relativo contratto sarà trasformato a tempo indeterminato (l’a.s. successivo), previo superamento del periodo di prova e:

  • della prova disciplinare, per gli assunti da GPS;
  • della prova conclusiva del percorso universitario, per gli assunti da concorso straordinario-bis.

Anche a tali docenti si applica il vincolo di cui sopra, nel momento in cui saranno assunti a tempo indeterminato.

Mobilità docenti 2023/24, compilare la domanda senza commettere errori. Con guida PASSO DOPO PASSO divisa in capitoli

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