Mobilità, USR pubblica il motivo della precedenza del docente nelle operazioni. Privacy violata, sanzionato con 6mila euro

WhatsApp
Telegram

Con reclamo è stata lamentata la pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale, di un provvedimento “avente a oggetto il trasferimento” contenente informazioni personali nonché l’indicazione del motivo di “precedenza” attribuito all’interessato nelle operazioni di mobilità territoriale, individuato nell’assistenza ai sensi della l. 5 febbraio 1992, n. 104. Con Ordinanza nei confronti di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio IV – Ambito Territoriale di Brescia – 11 gennaio 2023- il Garante per la Privacy accerta l’illiceità del trattamento dati comminando una sanzione amministrativa, vediamo il perchè.

Il fatto

Rileva il Garante che durante l’istruttoria ha accertato che è stato pubblicato, sul sito web istituzionale, il provvedimento avente ad oggetto la convalida della domanda presentata dal reclamante in relazione alla mobilità del personale docente e il conseguente trasferimento dello stesso ad altra sede lavorativa a seguito del riconoscimento della precedenza. Tale provvedimento contiene, in particolare, informazioni riguardanti la presentazione del ricorso innanzi alla sezione lavoro del Tribunale da parte del reclamante e il relativo esito, l’indicazione delle istanze presentate dallo stesso all’Ufficio Scolastico nonché l’indicazione del motivo di “precedenza” attribuito all’interessato nelle operazioni di mobilità territoriale, individuato nell’ “assistenza al XX”, ai sensi della l. 5 febbraio 1992, n. 104. Dalla documentazione in atti,osserva il Garante, risulta che l’Ufficio Scolastico ha pubblicato sul sito web istituzionale, il provvedimento sopra richiamato, contenente anche l’indicazione del motivo di “precedenza” attribuito all’interessato nelle operazioni di mobilità territoriale, determinando la diffusione di dati personali anche relativi alla salute. A seguito di richiesta dell’interessato l’Ufficio Scolastico ha provveduto “all’oscuramento dell’informazione relativa alla precedenza sul Comune di riferimento per assistenza al XX” senza, tuttavia, rimuovere il predetto provvedimento.

Sì alla pubblicazione di atti ma nel rispetto della normativa in materia della Privacy

Al riguardo, il Garante ha ribadito in numerose decisioni che, anche in presenza di una norma di legge che preveda l’obbligo di pubblicare determinati atti e documenti (ad esempio, quelle da effettuarsi sull’Albo Pretorio online), si applicano tutti i limiti previsti dai principi della protezione dei dati con riguardo alla liceità e alla minimizzazione dei dati (cfr. art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento; parte II, par. 3.a. delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” del 15 maggio 2014, doc. web n. 3134436, vedi anche provv. del 25 febbraio 2021, n. 68, doc web 9567429).

Illegittima la pubblicazione di dati contenenti dati che possano anche indirettamente fornire informazioni sullo stato di salute del lavoratore

Preliminarmente, ricostruendo il contesto normativo, il Garante nel ricordare che, ai sensi dell’art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”, precisa che anche il riferimento alla legge 104 consente di ricavare informazioni sullo stato di salute di una persona (v. al riguardo, provv. del 1° settembre 2022, n. 290 doc. web 9811361, provv. del 28 aprile 2022, n. 150, doc. web n. 9777200 e provv. del 28 maggio 2020, n. 92, doc. web n. 9434609). Si rappresenta inoltre che il Garante ha, da tempo, chiarito che “è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, XX o handicap fisici e/o psichici” (cfr. “Linee guida” sopra richiamate).

Le conclusioni del Garante: sanzione di 6mila euro

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, ordinando di pagare la somma di euro 6.000 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione.

WhatsApp
Telegram

TFA sostegno IX ciclo. Segui un metodo vincente. Non perderti la lezione in sincrono a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca sul Pei