Neolaureato, e ora? Breve guida per diventare insegnante

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Ti sei appena laureato e la tua vocazione è diventare insegnante, ma non sai da dove cominciare? Proviamo a ragionare insieme su quali sono i passi necessari per entrare nel mondo della scuola.

Classe di concorso: attenzione alla valutazione del piano di studi

L’accesso a una classe di concorso è il primo passo da fare per diventare insegnante. Le classi di concorso sono delle categorie, stabilite dal Ministero dell’Istruzione, e indicano quali materie si possono insegnare in relazione al titolo di studio conseguito. La prima cosa da fare, dunque, è verificare che il titolo di studio rientri tra quelli che permettono l’accesso a una classe di concorso. Possiamo distinguere:

  • Scuola dell’infanzia e primaria:
    • Laurea in Scienze della formazione primaria;
    • Diploma magistrale;
    • Diploma di Liceo Socio-psico-pedagogico (se conseguito entro l’anno scolastico 2001-02).
  • Scuola secondaria di I e II grado:
    • Laurea Vecchio ordinamento;
    • Laurea specialistica o magistrale di nuovo ordinamento;
    • Titolo di Accademia di Belle Arti vecchio ordinamento;
    • Diploma di scuola superiore (per gli ITP, ma solo fino al 2024);
    • Diploma di Conservatorio;
    • Diploma accademico di II livello.

Se alcuni titolo di studio permettono di inserirsi anche in più classi di concorso, tuttavia, non tutti i titoli di studio sono sufficienti per accedere a una classe di concorso. Questo dipende dalle tabelle ministeriali che individuano i piani di studio necessari per poter insegnare una determinata materia. Infatti, è possibile che nel piano di studi non siano integrati determinati insegnamenti propedeutici all’accesso alla classe di concorso di riferimento e che, quindi, sia necessario conseguire un numero minimo di CFU nei cosiddetti Settori Scientifici Disciplinari (SSD). Ad esempio, un laureato in giurisprudenza potrebbe avere accesso alla classe di concorso “A-46 Scienze giuridico-economiche” soltanto se nel suo piano di studi abbia conseguito 12 CFU, rispettivamente, nei settori IUS-01, IUS-04, IUS-09 e IUS-10. Sarà necessario, pertanto, integrare questi 48 crediti nel piano di studi.

Secondo step: l’abilitazione

Un passaggio importante è ottenere l’abilitazione all’insegnamento. Anche in questo caso, possiamo distinguere tra la scuola dell’infanzia e primaria, dove l’abilitazione si ottiene direttamente con il conseguimento del titolo (puoi approfondire qui), e la scuola secondaria di I e II grado. In quest’ultimo caso, per ottenere l’abilitazione all’insegnamento è necessario seguire un ulteriore percorso universitario post-lauream di almeno 60 CFU/CFA. Questa disciplina, introdotta con il DL 36/2022, non è ancora operativa poiché, ad oggi, il governo non ha emesso i decreti attuativi (erano attesi per il 31 Luglio 2022).

MAD: per iniziare, ma non per forza

Uno strumento che permette di iniziare a lavorare nel mondo della scuola sono le MAD (Messa A Disposizione). Si tratta di una comunicazione, rivolta alle scuole, con la quale si dichiara di essere disponibili a insegnare presso quell’istituto in qualità di supplente: una vera e propria autocandidatura, con la quale gli aspiranti insegnanti offrono la propria disponibilità per assunzioni temporanee negli istituti scolastici. Per poter inviare la MAD è necessario:

  • possedere un titolo di studio che dia accesso a una o più classi di concorso;
  • non essere iscritti nelle GPS (Graduatorie Provinciali Supplenze);
  • non è necessaria l’abilitazione all’insegnamento.

Ai fini dell’attribuzione della supplenza, il Dirigente scolastico seguirà un preciso ordine di scorrimento:

  • hanno priorità gli aspiranti docenti già abilitati;
  • se non ci sono abilitati, si procede a chiamare chi è in possesso del titolo di studio che dà accesso alla classe di concorso scoperta;
  • se non ci sono candidati con il titolo di studio, si procede con gli studenti che stanno conseguendo il titolo di studio.

L’invio delle MAD avviene solitamente attraverso il portale dedicato della scuola. Esistono, inoltre, diversi servizi online che permettono l’invio massivo di MAD presso diversi istituti in base alle province scelte dall’aspirante supplente.

Non si tratta di un passaggio obbligatorio, ma spesso chi aspira a diventare insegnante, in attesa che venga bandito un nuovo concorso o che riesca a ottenere i requisiti di accesso alle GPS, vi ricorre per poter avviare la propria carriera professionale nel mondo della scuola.

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e le Graduatorie di Istituto

Uno dei meccanismi più diffusi per ottenere una cattedra, in attesa del concorso, sono le graduatorie provinciale per le supplenze (GPS): uno strumento da cui passano quasi tutti gli aspiranti insegnanti. In pratica, si tratta di liste di docenti supplenti, organizzate su base provinciale, per l’assegnazione delle cattedre scoperte. Dal 2020, le GPS sono divise in 2 fasce:

  • la prima fascia, in cui vengono inseriti i docenti che hanno conseguito l’abilitazione;
  • la seconda fascia, in cui vengono inseriti i non abilitati.

La posizione in graduatoria, poi, dipende dai titoli di studio, dagli anni di esperienza, dai corsi e dai master conseguiti da ciascun aspirante docente. Per avere maggiori chance di essere chiamati per una supplenza, infatti, molti docenti provano ad aumentare il proprio punteggio in graduatoria attraverso il conseguimento di ulteriori titoli di studio o formativi. Come funziona l’assegnazione delle cattedre? L’Ufficio Scolastico Provinciale contatta, a inizio anno scolastico, gli insegnanti in base alla posizione che ricoprono in GPS. I posti a disposizione sono a tempo determinato: supplenze annuali o di pochi mesi o settimane in relazione ai posti vacanti e disponibili e alla posizione in graduatoria.

Un’ulteriore possibilità per poter iniziare a lavorare a scuola sono le Graduatorie di Istituto, in cui ci si può iscrivere per le supplenze. Ogni insegnante, contestualmente all’iscrizione nelle GPS, può anche iscriversi in ulteriori 20 istituti della stessa provincia. Sono valide per tre anni e sono articolate in tre fasce, in base a specifici requisiti:

  • Prima fascia: comprende i docenti iscritti nelle Graduatorie a Esaurimento (GaE), si tratta di graduatorie chiuse ai nuovi inserimenti, secondo quanto previsto dalla legge n. 296/2006 e vengono aggiornate ogni 3 anni;
  • Seconda fascia: comprende i docenti in possesso di abilitazione iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza di prima fascia;
  • Terza fascia: comprende i docenti di scuola secondaria non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento, iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza di seconda fascia.

Il Dirigente scolastico può attingere da queste graduatorie soltanto in via residuale e per le supplenze:

  • annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, qualora non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle GaE e nelle GPS;
  • temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente;
  • per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.

Il concorso per essere immessi in ruolo: ma quando?

Infine, lo strumento ordinario per diventare insegnanti di ruolo è il concorso. La riforma del reclutamento dei docenti ha previsto che gli aspiranti insegnanti, dopo aver ottenuto l’abilitazione, possano partecipare a un concorso ordinario, con bandi annuali (o, almeno, così è previsto nella legge 79/2022, ma non si è mai riusciti a rispettarne la cadenza) e una fase transitoria, in vigore fino al 31 Dicembre 2024. Il nuovo sistema di reclutamento, pertanto, prevede più step: l’aspirante docente abilitato potrà partecipare ai concorsi pubblici nazionali, indetti su base regionale o interregionale. I vincitori del concorso saranno assunti per un periodo di prova in servizio, di durata annuale. Al termine dell’anno di prova dovranno superare un test per accertare le competenze didattiche acquisite. Al termine dell’anno di prova, superato con successo il test finale, ci sarà l’immissione in ruolo.

La fase transitoria, invece, disciplinata dal DL 36/2022, prevede la possibilità di partecipare al concorso per gli aspiranti docenti che insegnino da almeno 3 anni nella scuola statale. Qualora risultassero vincitori, dovranno poi conseguire 30 CFU/CFA (non 60) e svolgere il test per ottenere l’abilitazione e, dunque, poter passare di ruolo. Inoltre, per coloro che non hanno un percorso di almeno 3 anni di insegnamento nella scuola statale, è prevista la possibilità di accedere al concorso se, in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso, abbiano già conseguito almeno 30 CFU/CFA, compreso il tirocinio, previsti dal percorso universitario di formazione iniziale (i cui decreti attuativi, lo ricordiamo, non sono ancora stati emessi). Qualora risultassero vincitori potranno completare, durante l’anno di prova il percorso universitario con l’acquisizione degli ulteriori 30 CFU/CFA e superare la prova di abilitazione per poter passare di ruolo. Infine, potrà partecipare al concorso, durante la fase transitoria, chi è in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso e abbia già conseguito, entro il 31 Ottobre 2022, i 24 CFU richiesti dalla normativa precedente (discipline antropo-psico-pedagogiche, metodologie e tecnologie didattiche). Anche in questo caso, sarà possibile completare il percorso universitario di formazione iniziale per ottenere l’abilitazione durante l’anno di prova.

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