Mobilità docenti 2023, chi potrà presentarla dopo il 21 marzo

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Con l’Ordinanza Ministeriale n.36 del 01/03/2023 sono state stabilite le disposizioni relative alla mobilità del personale docente per il prossimo anno scolastico 2023/24. I docenti interessati hanno dovuto rispettare quanto disposto nell’Ordinanza tenendo conto dei termini stabiliti per presentare le domande.

Sono diverse le date importanti da ricordare, come indicate nell’art.2 della succitata O.M.

Date da ricordare personale docente

Termine iniziale per presentare le domande………………………………………….. 6 marzo 2023
Termine finale per presentare le domande……………………………………………. 21 marzo 2023 (termine già scaduto)
Termine ultimo comunicazione al SIDI dei posti disponibili……………………. 27 aprile 2023
Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità…………. 2 maggio 2023
Pubblicazione movimenti………………………………………………………………………. 24 maggio 2023

Presentazione domande

Oltre il termine ultimo del 21 marzo non sarà possibile inviare alcuna domanda o modificare quella già inviata, in quanto le funzione nella piattaforma ministeriale Istanze on line saranno chiuse.

Questa scadenza può essere prorogata per alcune categorie di docenti che potranno presentare domanda oltre i termini e con diversa modalità, senza utilizzare la piattaforma ministeriale Istanze on line

Domanda di mobilità oltre i termini

I docenti che hanno la possibilità di presentare la domanda di mobilità oltre il termine ultimo del 21 marzo fissato nell’Ordinanza Ministeriale, rientrano nelle seguenti categorie:
1- docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione della domanda di mobilità
2- docenti dichiarati soprannumerari dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di mobilità
3- docenti collocati fuori ruolo che rientrano nel ruolo di provenienza

I docenti indicati nel punto 1, destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, possono presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità, cioè entro il 2 maggio

I docenti indicati nel punto 2, dichiarati soprannumerari oltre il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di mobilità, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione della domanda, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà

I docenti indicati nel punto 3, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza è disciplinato nell’art.7 del CCNI 2022, è tenuto a presentare domanda, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande al SIDI per il proprio ruolo, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità.

Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.

Modalità di presentazione delle domande oltre i termini

I docenti indicati nei punti 1 e 2 devono utilizzare il modello di domanda pubblicato nel sito del MIM nella sezione Mobilità, che deve essere presentato, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio.

I docenti indicati nel punto 3 devono utilizzare lo stesso modello di domanda pubblicato nel sito del MIM nella sezione Mobilità che deve essere presentato, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro

È utile ricordare ai docenti interessati che il mancato rispetto delle succitate disposizioni comporterà l’annullamento della domanda.

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