Mobilità docenti 2023, domanda con preferenze provinciali e interprovinciali. Come funzionerà l’algoritmo

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Nella stessa domanda di mobilità è possibile esprimere preferenze sia provinciali che interprovinciali. Ai fini dell’assegnazione della sede, si segue l’ordine espresso dal docente oppure le fasi della mobilità?

Rispondiamo al quesito, posto in redazione da una nostra lettrice, ricordando dapprima sino a quando è possibile presentare domanda, come presentare istanza provinciale e interprovinciale, nonché quali sono le fasi della mobilità.

Domande e provincia

Domanda provinciale e interprovinciale

Le domande volontarie di trasferimento e di passaggio di ruolo/cattedra si possono presentare sino al 21 marzo 2023, tramite Istanze Online, come leggiamo nell’articolo 2 dell’OM n. 36/2023.

Con un’unica domanda (trasferimento o passaggio) è possibile esprimere preferenze per la provincia di titolarità ed anche per una provincia diversa, ossia chiedere il trasferimento/passaggio sia provinciale che interprovinciale, come leggiamo nell’art. 6/1 del CCNI 2022/25:

Ciascun docente potrà esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.

Dunque, con una sola domanda è possibile chiedere contemporaneamente trasferimento/passaggio provinciale e interprovinciale.

Preferenze

Le preferenze esprimibili sono in totale quindici e possono essere indifferentemente le seguenti:

a) istituzione scolastica (preferenza puntuale);
b) distretto (preferenza sintetica);
c) comune (preferenza sintetica);
d) provincia (preferenza sintetica).

E’ possibile, dunque, esprimere tutte scuole oppure scuole e comuni oppure scuole, comuni e distretti o ancora comuni e province … Il solo limite, come detto sopra, è quello per cui le preferenze possono essere al massimo quindici, in ciascuna domanda presentata (esempio: il docente, che presenta domanda di trasferimento e domanda di passaggio, può esprimere 15 preferenze al massimo nell’istanza di trasferimento e 15 al massimo in quella di passaggio).

Quesito

Una nostra lettrice chiede quanto segue:

Sono un’insegnante di ruolo e anche quest’anno farò per l’ennesima volta la domanda di mobilità (non ho il vincolo). Quest’anno vorrei inserire, tra le preferenze, prima i comuni della mia provincia di residenza (Salerno) e poi i comuni della mia provincia di titolarità (Napoli). La mia domanda è: visto che la fase provinciale precede quella interprovinciale, i comuni che inserisco come trasferimento provinciale saranno presi in considerazione dopo che l’algoritmo ha lavorato sui comuni che inserisco per la mobilità interprovinciale? Chiarisco ulteriormente il quesito con il seguente schema: 

  • provincia di titolarità: Napoli
  • provincia ove desidero rientrare: Salerno
  • ordine preferenze: prima i comuni della provincia di Salerno (prime 10 preferenze) e poi quelli della provincia di Napoli (ultime 5 preferenze)

Rispondiamo alla nostra lettrice, considerata la sua volontà, che l’impostazione delle preferenze è corretta e che, qualora possa essere soddisfatta nel trasferimento interprovinciale, a prescindere dalle fasi, sarà trasferita nella provincia di Salerno. Nell’assegnazione della sede/scuola, infatti, il sistema tiene conto del punteggio (e di eventuali precedenze per i trasferimenti) e della volontà del docente espressa attraverso le preferenze, come leggiamo anche nell’articolo 6/5 del CCNI 2022/25:

Secondo l’ordine delle preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza, sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino Ufficiale … 

A sostegno di quanto detto e per completezza di informazione (sebbene non sia il caso della lettrice, ma è significativo riguardo all’assegnazione delle sedi), ricordiamo quanto previsto per i trasferimenti dei docenti soprannumerari, che presentano domanda di trasferimento condizionata. Tali docenti, qualora esprimano nell’istanza prima preferenze interprovinciali e poi il comune della provincia in cui è ubicata la scuola di precedente titolarità (ove intendono eventualmente essere riassorbiti), non vengono riassorbiti se soddisfatti in una delle preferenze interprovinciali (espresse prima di quelle provinciali), come leggiamo sia nel CCNI che nell’OM 36/2023:

In caso di domanda condizionata, qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia, il docente non è riassorbito se sono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

Dunque, il principio è sempre il medesimo: il docente viene soddisfatto, in presenza di posti, a seconda delle preferenze espresse e non delle fasi in cui si svolge la mobilità.

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