Maturità 2023, nomina commissari interni: supplente svolge esami, se titolare rientra dopo il 30 aprile

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I consigli di classe sono attualmente impegnati nella designazione dei componenti interni delle commissioni dell’esame di Stato a.s. 2022/23. Cosa succede se il docente titolare rientra dopo il 30 aprile 2023?

Commissioni d’esame

Gli esami di Stato di II grado a.s. 2022/23, com’è noto,  si svolgeranno secondo la normativa ordinaria, di cui al D.lgs. 62/2017, ivi comprese le commissione di esame che tornano ad essere composte da componenti interni ed esterni.

Nello specifico, in ciascuna istituzione scolastica le commissioni d’esame sono costituite una ogni due classi; ciascuna commissione è composta da un presidente esterno, tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni.

La partecipazione agli esami, in qualità di Presidente, componente interno ed esterno, è uno degli obblighi propri della funzione docente (come si sottolinea nell’OM n. 45/2023), per cui non è consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, se non per casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati.

Nomina commissari interni

commissari interni sono designati dai consigli di classe, sulla base di determinati criteri indicati nell’OM n. 45/2023. Ecco quali

La suddetta designazione, come leggiamo nell’Allegato 5 alla nota n. 9260 del 16 marzo 2023, deve avvenire entro il 29 marzo 2023.

Docenti titolari assenti

Nell’ambito della designazione dei commissari interni, i consigli di classe devono prestare attenzione ad eventuali colleghi assenti, in quanto potrebbero verificarsi casi in cui il titolare, pur rientrando in servizio, non può essere designato commissario interno. Quali sono tali casi? La risposta è fornita dalla summenzionata nota del 16 marzo, ove leggiamo che la nomina di commissario interno riguarderà il supplente del docente titolare assente per almeno novanta giorni e che rientra in servizio dopo il 30 aprile 2023:

Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario interno sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2023, la nomina di commissario interno sarà affidata al supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.

Tale disposizione discende dall’articolo 37 del CCNL 2007 (tuttora valido per quanto non previsto nel CCNL 2016/18), ove leggiamo quanto segue:

Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.
Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

Dunque, al fine di garantire la continuità didattica, in caso il titolare rientri dopo il 30 aprile e sia stato assente per almeno 150 giorni ovvero 90 per le classi terminali (come nel caso delle classi V della secondaria di secondo grado) il supplente è mantenuto in servizio (quindi nel nostro caso svolgerà l’esame di Stato di II grado), mentre il titolare è utilizzato per svolgere supplenze ovvero interventi didattici ed educativi integrativi, nonché altri compiti connessi con il funzionamento della scuola.

Si precisa che:

  • nel computo dei 150/90 giorni rientrano anche i periodi di sospensionie dell’attività didattica (ad es. le vacanze di Natale e/o Pasqua)
  • per computare i suddetti periodi non è necessario che il titolare li giustifichi; quindi, pur essendo formalmente presente, il titolare non rientra fisicamente in classe e poi si assenta dalla ripresa delle lezioni;
  • il computo dei 150/90 giorni non va effettuata necessariamente sino al 30 aprile, ma può protrarsi qualora l’assenza termini oltre tale data (es: se il titolare rientra il 10 maggio, si contano a ritroso 90 giorni, a partire dalla predetta data del 10/05);
  • qualora il titolare rientri, prima del 30 aprile, anche per un solo giorno di servizio effettivo, si interrompe la supplenza e lo stesso titolare svolge gli esami.

Nel caso specifico degli esami di Maturità, considerato che la designazione dei commissari interni va effettuata entro il 29 marzo 2023, è possibile che (per l’eventuale docente interessato) ancora non si siano verificate le previste condizioni (assenza di almeno 90 giorni e rientro dopo il 30/04), per cui sarà necessario, qualora le stesse (condizioni) si realizzino, procedere alla sostituzione del titolare come commissario interno.

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