Docente licenziato senza preavviso, i giudici: “Anche comportamenti extralavorativi ledono rapporto di fiducia con l’istituzione”

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L’omessa comunicazione di aver riportato una condanna per truffa, per aver falsamente indicato il possesso del titolo per il sostegno, lede il rapporto di fiducia in ragione della gravità del comportamento tenuto dal docente e valorizzando anche il collegamento che, per le peculiarità proprie del sistema di reclutamento in ambito scolastico, si instaura fra i rapporti a termine che si susseguono fra le parti. Lo ha affermato la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sentenza n. 8944 del 29 marzo 2023), precisando che per il personale della scuola assunto a tempo determinato si realizza una fisiologica continuità nel conferimento degli incarichi, avendo i contratti stipulati in passato incidenza sull’assegnazione di quelli futuri, facendo maturare punteggio rilevante per la formazione delle graduatorie.

La falsa dichiarazione del possesso del titolo per il sostegno

A una docente della scuola primaria, destinataria di supplenza sino al termine delle attività didattiche, era stato contestato di avere ottenuto precedenti incarichi temporanei presso istituti scolastici rendendo una falsa dichiarazione sul possesso del titolo necessario per l’insegnamento su posti di sostegno, condotta, questa, in relazione alla quale era stato instaurato processo penale per il delitto di truffa aggravata, definito con patteggiamento. L’amministrazione aveva, poi, avviato un secondo procedimento disciplinare, egualmente concluso con l’irrogazione del licenziamento, contestando alla docente di avere omesso di dichiarare, in occasione dell’assunzione in servizio presso un Istituto, di avere riportato la condanna penale succitata.

La fiducia lesa da fatti extralavorativi

Per i giudici la falsa attestazione del possesso del titolo, accertata con sentenza passata in giudicato, rileva come giusta causa di recesso, ove sia di gravità tale da pregiudicare in modo irreparabile il vincolo fiduciario anche in successivi rapporti instaurati col medesimo datore di lavoro, trovando applicazione il principio secondo cui la fiducia può essere lesa da comportamenti extralavorativi tenuti dal dipendente, principio sotteso alla previsione, contenuta nel C.C.N.L. di comparto, del licenziamento senza preavviso in caso di condanna passata in giudicato per delitto commesso al di fuori del servizio, di natura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

La fiducia nei contratti a termine

La condotta contestata, accertata con efficacia di giudicato nel processo penale, è stata considerata di gravità tale da giustificare il licenziamento per giusta causa, in quanto per il personale della scuola assunto a tempo determinato si realizza una fisiologica continuità nel conferimento degli incarichi, dal momento che i contratti stipulati in passato hanno incidenza sull’assegnazione di quelli futuri, facendo maturare punteggio rilevante per la formazione delle graduatorie. Nella vicenda sono emersi sia la pluralità degli incarichi ottenuti in conseguenza della falsa attestazione che la condotta tenuta successivamente (oggetto del secondo procedimento), in quanto la docente non aveva mostrato alcun segno di resipiscenza e anzi aveva ulteriormente indotto in errore l’Amministrazione omettendo la doverosa dichiarazione sulla sentenza di patteggiamento.

La lesione della fiducia si riverbera sui successivi contratti

A fondamento della legittimità del primo licenziamento intimato, il giudice aveva richiamato il principio secondo cui la giusta causa di recesso può essere integrata anche da comportamenti tenuti dal lavoratore al di fuori dello specifico rapporto di lavoro, a condizione che gli stessi siano di gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. La fiducia, che è fattore condizionante la permanenza del rapporto, può essere compromessa, non solo in conseguenza di specifici inadempimenti contrattuali, ma anche in ragione di condotte extralavorative che, seppure tenute al di fuori del contesto di lavoro e non direttamente riguardanti l’esecuzione della prestazione, nondimeno possono essere tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti se abbiano un riflesso sulla funzionalità del rapporto e compromettano le aspettative di un futuro puntuale adempimento dell’obbligazione lavorativa, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività (Cassazione, n. 24023 e n. 17166 del 2016).

Le condotte incompatibili con l’affidamento delle mansioni di docente

Inoltre, le condotte extralavorative che possono assumere rilievo per l’integrazione della giusta causa afferiscono non alla sola vita privata in senso stretto, ma a tutti gli ambiti nei quali si esplica la personalità del lavoratore e non devono essere necessariamente successive all’instaurazione del rapporto, sempre che si tratti di comportamenti appresi dal datore dopo la conclusione del contratto e non compatibili col grado di affidamento richiesto dalle mansioni assegnate al dipendente e dal ruolo da quest’ultimo rivestito nell’organizzazione aziendale. Possono quindi rilevare anche le condotte tenute dal lavoratore in occasione di altro rapporto di lavoro, se omogeneo rispetto a quello in cui il fatto viene in considerazione (Cassazione, n. 428/2019. La Cassazione ha quindi rilevato che il giudice precedente ha compiuto l’accertamento pervenendo a ravvisare la lesione al rapporto di fiducia in ragione della gravità “quantitativa” e “qualitativa” del comportamento tenuto e valorizzando anche il collegamento che, per le peculiarità proprie del sistema di reclutamento in ambito scolastico, si instaura fra i rapporti a termine che si susseguono fra le parti.

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