Graduatoria interna di istituto docenti: l’esclusione per disabilità o cure a carattere continuativo

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Continuano a giungere, a questa redazione, richieste di chiarimenti in merito alle tipologie contrattuali previste per l’esclusione dalle graduatorie interne di istituto. In tre distinti articoli cercheremo di chiarire la questione. I beneficiari delle precedenze previste ai punti I (emodializzati e non vedenti), III (disabilità personale e cure continuative), IV (assistenza al familiare disabile) e VII (amministratori degli Enti Locali e consiglieri di pari opportunità) di cui all’art. 13 commi 1 e 2 del CCNI sulla mobilità, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.

Precisazioni in merito all’esclusione dalle graduatorie interne di Istituto: la disabilità e i gravi motivi personali

Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria. Ma analizziamo assieme le diverse tipologie di esclusioni. In questo articolo ci occupiamo solo della casistica legata alla disabilità e ai gravi motivi di salute.

Punto I – Disabilità e gravi motivi di salute

Cosa prevede la norma per:

• Precedenza prevista per i non vedenti (art. 3 l.28/3/91 n.120);

• Precedenza prevista per i docenti emodializzati (art. 61 l.270/82).

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto – specifica, in una ben articolata circolare il dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” di Pinerolo, la professoressa Caterina Melis – bisognava aver presentato in questo caso a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, tutta la documentazione medica dalla quale risultino le situazioni di cui sopra.

Punto III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

Cosa prevede la norma per:

Precedenza prevista dall’art. 21 della l. 104/92. Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, tutta la documentazione dalla quale risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità (non necessariamente grave, quindi anche art. 3 comma 1 legge 104/92) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo. Il personale potrà essere escluso solo se la propria residenza è all’interno della provincia di titolarità.

Precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo. Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. In questi casi non è richiesta una certificazione che attesti la disabilità o l’invalidità del docente, ma è necessaria solo la certificazione che attesti l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.

Precedenza prevista dall’art. 33, comma 6, della l. 104/92 (disabilità personale). Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92). Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92.

La situazione di gravità della disabilità

Nelle predette certificazioni – scrive il dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” di Pinerolo, la professoressa Caterina Melis – deve risultare la situazione di gravità della disabilità (Il verbale di accertamento dello stato di handicap non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l’invalidità totale). Il personale potrà essere escluso solo se la propria residenza è all’interno della provincia di titolarità.

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