Nuovo codice dei contratti pubblici: il decreto in Gazzetta Ufficiale

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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo il decreto legislativo 31 marzo, n. 36, contenente il codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. La norma è entrata in vigore il 1° aprile, ma le disposizioni avranno efficacia dal 1° luglio 2023.

In totale 229 articoli e alcuni punti riguardano direttamente anche le scuole.

Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione.

Le disposizioni del codice – si legge – non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.

Le disposizioni del codice si applicano anche all’aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’articolo 16,
comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, ovvero eseguono le
relative opere in regime di convenzione.

Per l’applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:
a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni
appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative
centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati.

Decreto 

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