TFA sostegno VIII ciclo, laureato in Giurisprudenza con tre anni di servizio sostegno alla primaria guadagna l’accesso senza selezione?

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TFA sostegno VIII ciclo, si è in attesa del decreto che, tramite l’autorizzazione al numero massimo di posti per singolo ateneo, permetta l’indizione dei bandi di concorso. Lo scorso anno il decreto è stato pubblicato il 31 marzo e le prove si sono svolte a fine maggio, ma quest’anno la situazione è un po’ più complicata perchè si è in attesa della pubblicazione del decreto PA che, incidendo sulla modifica introdotta dalla legge 79/22, allarghi le maglie di accesso al corso.

Accesso senza selezione per docenti con tre anni di servizio

Il DL 36/2022 trasformato nella legge 79/2022 ha introdotto una novità per l’accesso diretto al corso senza dover superare le prove di selezione. La riportiamo:

Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

La misura rivolta sia ai docenti precari che a quelli assunti a tempo indeterminato presso le scuole statali potrebbe essere modificata nel decreto PA approvato nel Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023.

Nella BOZZA di ingresso leggiamo infatti

Al comma 2 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole: “dell’abilitazione all’insegnamento” sono soppresse.

Si tratta di una modifica molto attesa dagli aspiranti perché la previsione del possesso dell’abilitazione all’insegnamento per poter accedere al corso pur in presenza di un servizio su posto di sostegno di almeno tre anni negli ultimi cinque limita notevolmente la platea degli aspiranti.

Un docente di Giurisprudenza con tre anni di servizio avrà accesso diretto al corso?

E’ capitato spesso, spessissimo, che tanti docenti inseriti solo nelle graduatorie della scuola secondaria abbiano svolto servizio su posto di sostegno nella scuola di infanzia o primaria, senza titolo di accesso all’insegnamento per quel grado di scuola.

Anche in questo caso i tre anni di servizio potrebbero essere utili per bypassare le prove di selezione e accedere direttamente al corso, se rientranti nella quota riservata di posti?

Al momento non c’è una risposta definitiva in quanto non sappiamo se il decreto limiterà l’accesso al possesso di tre annualità specifiche per il grado richiesto (come è stato negli anni precedenti per l’accesso diretto alla prova scritta) oppure ad una annualità o a nessuna. Questo naturalmente determinerà il numero degli aventi diritto, per i prossimi due cicli, alla frequenza diretta del corso.

TFA sostegno: i requisiti di accesso ordinari

Scuola primaria e dell’infanzia, i requisiti sono (uno dei seguenti):

  1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
  2. diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Scuola secondaria di primo e secondo grado, i requisiti sono (uno dei seguenti):

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure 
  2. laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione (attenzione alla data ultima per il conseguimento dei 24 CFU)

Per gli ITP, sino al 2024/25, il requisito d’accesso è il diploma che dà accesso alla classe di concorso.

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Chi non sostiene le prove d’accesso al TFA sostegno

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del DM n. 92/2019, sono ammessi in soprannumero ai corsi di specializzazione su sostegno, quindi senza sostenere le prove d’accesso, gli aspiranti che, nei precedenti cicli di specializzazione:

  • hanno sospeso il percorso;
  • non si sono iscritti al percorso pur essendo in posizione utile (ossia pur avendo superato le prove d’accesso);
  • hanno superato le prove per più procedure ed hanno esercitato le relative opzioni (è il caso, ad esempio, di un candidato che ha superato le prove per la scuola dell’infanzia e primaria ed ha scelto di seguire il percorso per la primaria ovvero per l’infanzia: potrà accedere direttamente al percorso per la scuola dell’infanzia ovvero primaria, a seconda della scelta precedentemente effettuata);
  • hanno superato le prove d’accesso ma non sono rientrati nel numero dei posti disponibili.

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