Organico docenti 2023/24, posti potenziamento: quando si può cambiare classe di concorso, come gestire orario e utilizzo

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Il Ministero dell’istruzione e del merito, con la nota del 12 aprile 2023, ha impartito le istruzioni operative per la definizione dell’organico del personale docente a.s. 2023/24. Posti di potenziamento: richieste scuole, attività uffici, modifiche e utilizzo. 

Disposizioni

Nella succitata nota n. 26952 del 12 aprile 2023  si evidenzia che:

  • sono adottati due decreti del MIM, di concerto con il MEF, per dare attuazione alle misure previste dalla legge n. 234/2021, ossia l’introduzione dell’insegnamento dell’Ed. motoria alla primaria (dall’a.s. 2023/24  anche nelle classi quarte, oltre che quinte) e la costituzione di classi in deroga ai limiti di cui al DPR n. 81/09, al fine di favorire la fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai predetti limiti; 
  • l’organico dell’autonomia del personale docente a.s. 2023/24 resta immutato rispetto all’anno scolastico precedente, eccetto l’aumento di 9.000 posti della dotazione organica di sostegno. Tali posti, sommati agli 11.000 del 2022/23 e ai 5.000 del 2020/21, portano a compimento l’incremento di 25.000 posti previsto dalla legge n. 178/2020 nel triennio 2021/24;
  • non subiscono variazioni i posti dell’adeguamento alle situazioni di fatto e i posti di potenziamento.

Posti potenziamento

Richieste scuole e ruolo Uffici

Così leggiamo nella  nota:

Le SS.LL. avranno cura di vagliare le richieste delle istituzioni scolastiche autonome, tenendo conto dell’individuazione delle discipline di insegnamento e delle relative classi di concorso. Tale processo non deve in alcun modo creare situazioni di esubero e tiene conto dei posti resi vacanti e disponibili a seguito delle cessazioni. Per questa ragione, è operabile una ridistribuzione dell’organico, che sarà gestita direttamente dagli Uffici scolastici regionali tramite le proprie diramazioni territoriali, tra le diverse istituzioni scolastiche autonome, ai fini di rendere il più possibile coerente la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso con gli indirizzi di studio, le tipologie di insegnamento, le scelte delle istituzioni scolastiche.

Dunque, una volta che le scuole avanzano le loro richieste, gli Uffici scolastici le vagliano e assegnano i posti di potenziamento, secondo un procedimento finalizzato a rendere coerente la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso con gli indirizzi di studio, le tipologie di insegnamento e le scelte delle scuole.

Il citato procedimento di assegnazione dei posti di potenziamento, in ogni caso, non deve determinare situazioni di esubero e, per questo, deve tener conto dei posti resisi vacanti e disponibili in seguito ai pensionamenti.

Cambiare posto/classe di concorso

Alla luce di quanto detto sopra, è possibile modificare il tipo di posto/classe di concorso sicuramente in caso di pensionamenti.

Esempio 1: potenziamento nella classe di concorso X; nella scuola vi è un pensionamento nella stessa classe di concorso X; è possibile modificare la classe di concorso destinata al potenziamento (sia che il pensionamento riguardi direttamente il docente di potenziamento sia che riguardi un altro docente; la cosa importante è che non vi sia soprannumero nella classe di concorso da sostituire).

Esempio 2: scuola primaria con potenziamento posto comune; nella scuola vi è un pensionamento di un docente di posto comune; è possibile modificare il posto di potenziamento da comune a sostegno.

Utilizzo posti potenziamento

Nella nota del 12 aprile 2023 si evidenzia che i posti di potenziamento confluiscono senza specificazione nell’organico dell’autonomia della scuola. Pertanto, gli stessi possono essere utilizzati per:

  • la copertura degli insegnamenti curricolari;
  • il completamento degli spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria;
  • il completamento di singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica nella secondaria.

Alle indicazioni della nota aggiungiamo quanto previsto dall’articolo 28 del CCNL 2016/18, in base al quale, una volta assicurata la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici, l’orario dei docenti può essere destinato totalmente o parzialmente allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa o a quelle organizzative (ossia di collaborazione al dirigente scolastico).

In pratica, qualora la scuola abbia in organico un posto di potenziamento nella classe di concorso X, il dirigente scolastico può impiegare un docente appartenente alla predetta classe di concorso (oltre che in attività di potenziamento) in attività di organizzazione (ossia di collaborazione, ai sensi dell’art. 25/5 del D.lgs. 165/01), per parte dell’orario ovvero per l’intero orario di cattedra.

No attività alternative

I posti di potenziamento ossia i docenti impiegati su posto di potenziamento, leggiamo sempre nella summenzionata nota, non possono svolgere attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica. Infatti, le attività di potenziamento dell’offerta formativa sono destinate a tutti gli alunni e non soltanto a quelli che non seguono l’IRC:

Le attività di potenziamento introdotte dalla L. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica.

A-23

Gli Uffici scolastici, evidenzia infine il MIM, devono garantire l’istituzione di almeno due posti di italiano per alloglotti, classe di concorso A-23, nell’organico di potenziamento dei C.P.I.A.

Organici docenti 2023-24, 670mila contingente di diritto, 50mila di potenziamento. 9mila posti in più sul sostegno. NOTA Ministero [PDF]

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