Le ricostruzioni da sentenza. Modalità operative per le segreterie scolastiche

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Spesso, nel normale lavoro di segreteria, ci capita di dover fare i conti con la corretta interpretazione e applicazione di sentenze emesse dal giudice in sede civile.
La cosa non è sempre semplice, anche perché le suddette sentenze presuppongono, per la corretta attuazione, la conoscenza di norme e principi giuridici di complessa applicazione.

Nemmeno i software che circolano in commercio ( programmi che con l’inserimento di alcuni dati sviluppano la progressione riconosciuta dal giudice in automatico…) ci sono di molto aiuto, perché:

  1. le sentenze non sono tutte uguali,
  2. non tutti i giudici riconoscono lo stesso beneficio .

Questi programmi consentono, a chi comunque già conosce le dinamiche da ricostruzione carriera, di vedersi semplificare il lavoro, questo certamente, ma lasciano sempre all’operatore lo sviluppo del decreto con cognizione di causa.

Cominciamo col dire che a proposito di software gestionali, è complicato interagire con SIDI per quanto riguarda questa problematica.

Perché il SIDI ragiona in termini di norme e le norme, attualmente, non consentono il riconoscimento TOTALE del pre-ruolo come se fosse ruolo ( almeno non come sancisce il giudice).

Alcuni escamotage consentirebbero il riconoscimento integrale del pre ruolo, se ne parlava nel precedente articolo su questa piattaforma, ma non è di ciò che ci si vuol focalizzare in questo articolo.

Innanzitutto per capire cosa fare bisogna *** leggere attentamente la sentenza *** e vedere IL COSA è stato riconosciuto dal giudice.

Il giudice potrebbe emettere sentenze con:

1) Il riconoscimento integrale “del pre ruolo per il ruolo”;  

2) la sola equiparazione del “pre ruolo al ruolo” ;

3) la quantificazione del “dovuto”.

Analizziamo nel dettaglio i singoli casi.

1) Il giudice riconosce INTERA anzianità pre ruolo valevole per il ruolo… in questo caso se ho 10 anni di pre ruolo riconosciuti per intero, all’atto dell’immissione in R.O. non partirò da fascia 0-8, ma da fascia 9-15.

Ciò accade perché è stato rimosso, in sede giudiziale, il dettato dell’art. 485 T.U. D.L.vo 297/94 che abbatte le anzianità precedenti al ruolo superiori a 4 anni;

2) Il giudice riconosce la SOLA EQUIPARAZIONE del pre ruolo al R.O… in questo caso noi dobbiamo SOLTANTO calcolare la progressione durante il periodo di pre-ruolo COME SE FOSSE RUOLO!.

Per comprendere questo secondo aspetto ipotizziamo stiamo considerando periodi anteriori il 01/09/2011 ( quando ancora esisteva la fascia 0-3 – legge n. 106 del 12 luglio 2011-) , come procede, quindi, la progressione di carriera da supplente?:

  • al compimento di 1080 gg ( 360×3 anni) il supplente passerebbe ( dal giorno successivo) alla fascia 03- 09 ;
  • al compimento di 3240 ( 360×9 anni ) giorni passerebbe alla fascia 09 – 15 ecc…

Tutto ciò per effetto della sentenza che equipara ( a norma della direttiva Europea 1999/70/CE) il pre ruolo al ruolo ancorché si stia trattando di supplenze. 

Il riconoscimento precedente considerava il supplente, a qualsiasi titolo, sempre nella fascia 0 ( zero) e solo dopo il superamento del periodo di prova lo si inquadrava con le anzianità, eventualmente abbattute, nelle griglie stipendiali.

In questo frangente, però,  all’atto del’immissione in RO vedranno riconoscersi , come gli altri non da sentenza,  il Pre-ruolo nella misura di 4 a GE + 2/3 GE e 1/3 solo Economico, avendo avuto un riconoscimento di sola equiparazione del pre ruolo al ruolo in termini prettamente economici.

3) Il giudice riconosce l’equiparazione del pre-ro al ruolo e QUANTIFICA tramite CTU la somma spettante.

In questo caso non bisogna far calcoli particolari, ma bisogna predisporre un decreto del DS il quale comunica alla Ragioneria Territoriale dello Stato il pagamento di quanto stabilito dal giudice.

Ovviamente al decreto si allega la sentenza e ( a volte le Ragionerie lo richiedono) l’istanza ( ricorso) dell’avvocato difensore.

Anche in questo caso il riconoscimento è prettamente economico ( come al punto 2),non avendo la sentenza nessuna influenza sull’inquadramento all’atto dell’immissione in ruolo.

E’ palese come è fondamentale che a monte sia stabilito cosa dica esattamente la sentenza .

Il Dirigente scolastico dovrebbe, inoltre, in collaborazione col proprio DSGA fare molta attenzione a non andare “ultra petita” (Nel processo civile, il divieto di decidere ultra (od extra) petita (ossia al di l à delle richieste delle parti).

Perché in questi particolari circostanze fanno fede le richieste fatte dal legale in sede ricorrente e non ci è concesso “estendere” con interpretazioni personali, quanto stabilito dal giudice.

Ultima questione: la prescrizione quinquennale

Atteso che la prescrizione decennale è stata fortemente rivisitata dalla Circolare MEF del 02 dicembre 2021 n. 28, che di fatto riconosce il diritto al riconoscimento delle anzianità pre ruolo anche se la domanda va oltre il precedente termine prescrizionale di 10 anni, la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 codice civile al punto 4, è vigente e per applicarla deve essere espressamente richiamata nel ” PQM ” della sentenza, non essendo facoltà del Dirigente disporla ” motu proprio” per usare un’espressione che per antonomasia di solito viene riferita alle prerogative papali.

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