Caos buonuscita per i dipendenti pubblici. Per Inps “è lecito il ritardo nel pagamento”. Il 9 maggio deciderà la Corte Costituzionale

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Il 9 maggio la Corte Costituzionale  deciderà sulla questione dei ritardi nei pagamenti delle liquidazioni ai dipendenti pubblici, che possono arrivare fino a 7 anni.

Secondo quanto segnala Il Messaggero, l’Inps sostiene che sia legittimo e ha fornito una soluzione alternativa: un prestito a tasso agevolato (1%) per ottenere un anticipo sulla liquidazione.

Inoltre, gli avvocati dell’Inps sottolineano la distinzione tra il Trattamento di fine servizio (Tfs) e il Trattamento di fine rapporto (Tfr), ritenendo che solo quest’ultimo possa essere soggetto alle stesse regole dei lavoratori privati e quindi pagato immediatamente. Se la Corte accettasse questa tesi, lo Stato risparmierebbe miliardi di euro.

Tuttavia, i ricorrenti sostengono che non ci sia differenza tra Tfs e Tfr, citando una precedente sentenza della Corte Costituzionale (la 159 del 2019). La Consulta aveva anche affermato che il differimento dei pagamenti potrebbe essere giustificato solo per chi lascia il lavoro in anticipo, ma non per chi va in pensione a 67 anni. I giudici avevano invitato il Parlamento ad intervenire, ma nulla è cambiato.

L’inflazione crescente aggrava la situazione: ricevere la liquidazione con 5-7 anni di ritardo, senza rivalutazione e senza interessi, equivale a un taglio del 25-30% dell’assegno, una sorta di tassa applicata solo ai dipendenti pubblici. La decisione finale spetta alla Corte Costituzionale.

TFR e TFS, le differenze

Come scritto in un precedente articolo, il TFS è il trattamento di fine servizio che viene erogato al dipendente pubblico che cessa la sua attività al servizio della pubblica amministrazione. Se il dipendente è stato assunto a tempo indeterminato prima del 1 gennaio 2001 sarà in regime di TFS, se assunto a tempo indeterminato dopo tale data, invece, sarà in regime di TFR, trattamento di fine rapporto.

Il TFR, trattamento di fine rapporto, ha un carattere di retribuzione differita. Spetta a tutti i dipendenti del settore privato e a quelli del pubblico impiego assunti a tempo indeterminato a partire dal 1 gennaio 2001. Il TFR viene calcolato con la somma delle retribuzioni lorde annue (comprensive di tredicesima ed eventuale quattordicesima). Il risultato che si ottiene va diviso per 13,5 e sottratto dal contributi INPS (0,5%). La somma ottenuta va, poi, rivalutata con gli indicatori ISTAT anno per anno.

Il TFS, trattamento di fine servizio, è un importo che viene riconosciuto al dipendente come indennità per la cessazione del rapporto di lavoro e spetta solo ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 2001. A differenza del TFR, il TFS si calcola solo sull’ultima retribuzione annua percepita dal dipendente pubblico. Il calcolo del TFS si ottiene prendendo in considerazione l’80% di un dodicesimo dell’ultima retribuzione annua moltiplicata, poi, per gli anni di servizio prestati.

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