Docenti neoimmessi 2022: chi non ottiene il trasferimento potrà richiedere assegnazione provvisoria e poi di nuovo trasferimento

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Il decreto PA ha “sbloccato” la mobilità per i docenti neoassunti nell’a.s. 2022/23, che hanno ricevuto la convalida della domanda inizialmente presentata con riserva e parteciperanno ai movimenti per l’a.s. 2023/24, i cui esiti sono attesi il 24 maggio. Se non soddisfatti, potranno partecipare alle prossime assegnazioni provvisorie e poi alla mobilità per l’a.s. 2024/25.

Decreto PA

Il decreto legge n. 44/2023 (art. 5/20), il cosiddetto decreto PA, ha rinviato di un anno l’applicazione del vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione per i neo immessi in ruolo, previsto precedentemente dall’a.s. 2022/23, e riformulato l’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, disponendo quanto segue:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 

A partire dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24, dunque, ai neoassunti di tutti i gradi di istruzione si applica quanto previsto dall’articolo 13/5 del D.lgs. 297/94, in base al quale:

  • i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.

Per i docenti neoassunti dal 2023/24 i vincoli saranno ancora più restrittivi, non essendo previsto il trasferimento per grave disabilità.

Mobilità a.s. 2023/24

Com’è noto, le domande di mobilità sono state presentate prima della pubblicazione del suddetto decreto PA e nell’incertezza il Ministero ha permesso ai docenti neoassunti nell’a.s. 2022/23 di presentare domanda di trasferimento con “riserva”. Si è quindi atteso un apposito intervento legislativo (frutto anche delle interlocuzioni con l’UE) per sbloccare la situazione, arrivato con il Decreto PA.

Chi non sarà soddisfatto nel movimento ovvero chi non ha presentato domanda potrà farlo il prossimo anno scolastico? 

Mobilità per l’a.s. 2024/25

La domanda al quesito succitato è positiva: sia chi non sarà soddisfatto sia chi non ha presentato domanda di trasferimento nel corrente anno scolastico, potrà farlo il prossimo anno per l’a.s. 2024/25.

Oltre alla domanda di trasferimento, gli interessati, almeno quelli che supereranno l’anno di prova, potranno anche presentare domanda di passaggio di ruolo/cattedra (se in possesso della prevista abilitazione).

A quanto detto aggiungiamo che:

  • potranno presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2024/25, anche coloro i quali hanno presentato l’istanza nel corrente anno scolastico e sono stati soddisfatti in una preferenza sintetica nella provincia di titolarità (eccetto coloro i quali sono soddisfatti nel comune di titolarità);
  • non potranno presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2024/25, coloro i quali hanno presentato l’istanza nel corrente anno scolastico e sono stati soddisfatti, nella provincia di titolarità, in una delle preferenze puntuali (scuola) indicate (a meno che non siano stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata oppure beneficino di una delle precedenze previste dal CCNI se soddisfatti in un comune diverso da quello in cui si applica la precedenza);
  • non potranno presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2024/25, coloro i quali hanno presentato l’istanza nel corrente anno scolastico e sono stati soddisfatti in una provincia diversa da quella di titolarità, a prescindere dalla preferenza espressa (a meno che non siano stati trasferiti a domanda condizionata oppure beneficino delle precedenze di cui all’articolo 13,comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, se soddisfatti in un comune diverso da quello in cui si applica la precedenza).

Assegnazione provvisoria 2023/24

Evidenziamo, infine, che i docenti neoassunti nell’a.s. 2022/23, non essendo soggetti al vincolo triennale sopra illustrato, se non soddisfatti nella mobilità (o anche se soddisfatti), potranno presentare in estate la domanda di assegnazione provvisoria non solo provinciale (che potranno presentare anche i docenti vincolati), ma anche quella interprovinciale.

Questo è stato confermato nel primo degli incontri al Ministero sulle assegnazioni provvisorie, il Ministero ha presentato una Bozza di Contratto che non presenta vincoli per i neoassunti 2022.

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