Graduatorie ATA 24 mesi, chi ha svolto servizio come assistente tecnico può inserirsi per altri profili? [VIDEO]

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“Posso, avendo maturato 24 mesi come assistente tecnico, inserirmi in graduatoria per i profili tecnico o collaboratore?”

Si tratta di uno dei temi toccati dal Question time di Orizzonte Scuola del 28 aprile dedicato alle graduatorie ATA 24 mesi.

A rispondere al quesito Attilio Varengo, componente della segreteria nazionale della Cisl Scuola.

La risposta è positiva. L’ordinanza ministeriale prevede che il requisito per l’accesso a 24 mesi di un determinato servizio sia l’aver lavorato almeno 23 mesi e 16 giorni in quel profilo ovvero anche in un profilo inferiore“.

Quindi, se si ha esperienza di 24 mesi sul profilo di assistente tecnico, si può partecipare sia per il profilo di assistente tecnico che per gli altri profili.

Ovviamente potrà far valere il servizio 0,5 punti, servizio specifico per assistente tecnico, mentre per un altro profilo, collaboratore scolastico, potrà valutare per ogni mese 0,15 punti“, spiega Varengo.

La risposta integrale del sindacalista al minuto 11:27

TUTTE LE RISPOSTE

L’istanza si compila su Polis Istanze online. Le domande si possono inoltrare e modificare fino alle 23,59 del 18 maggio 2023.

L’accesso ai servizi del Ministero dell’istruzione e del merito può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE: anche per la presentazione delle istanze, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali.

Il servizio Istanze on line richiede il possesso di un’abilitazione indispensabile per accedere al servizio; per ottenere l’abilitazione l’utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio”.

I requisiti

Ecco allora i requisiti richiesti:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.

Per quanto riguarda i due anni di servizio richiesti, i candidati devono possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.

Cosa s’intende per “profili dell’area immediatamente superiore”?

Significa che: un Assistente Amministrativo o Assistente Tecnico o Cuoco o Infermiere o Guardarobiere, oltre a includersi al profilo professionale cui concorre, può inserirsi anche come Addetto alle Aziende Agrarie o Collaboratore Scolastico, perché profili immediatamente inferiori.

Concorso ATA 24 mesi 2023: ultime ore per presentare domanda, scadenza 25 maggio. Tutte le info nello SPECIALE

LA GUIDA PER COMPILARE LA DOMANDA

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