Rpd negata ai precari, Anief: a Vicenza il giudice risarcisce con 1.325 euro più interessi una docente

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I 170 euro al mese di Retribuzione professionale docente non possono essere negati agli insegnanti precari: anche il Tribunale di Vicenza – Prima sezione civile, settore delle controversie di lavoro e di previdenza – lo evidenzia, condannando il ministero dell’Istruzione a risarcire una supplente con 1.325 euro più interessi, a seguito del ricorso prodotto dal sindacato Anief, poiché che nell’anno scolastico 2017/18 la donna “ha svolto servizio a tempo determinato come docente alle dipendenze del Ministero resistente in forza di diversi incarichi di supplenza”.

Secondo il giudice la domanda va accolta, in quanto “l’art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente e d educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.08.1999” deve intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “l’Rpd, come la Cia per il personale Ata, sono delle ‘voci’ stipendiali che non possono più essere sottratte: è appurato, sempre più spesso anche nelle aule di Tribunale, che si tratta di una condotta discriminante. Chiunque, insegnante, educatore o Ata, ha svolto delle supplenze, anche per pochi giorni, farebbe bene a rivolgersi alle nostre strutture territoriali per valutare con loro se è il caso di fare ricorso ad hoc per il recupero della Retribuzione professionale docente”.

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA

Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita:

– accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento della voce retributiva rivendicata;

– condanna conseguentemente il Ministero al pagamento in suo favore della somma di euro 1325,92 oltre accessori di legge;

– condanna altresì il Ministero alla rifusione in favore della ricorrente delle spese, che liquida in complessivi € 500,00, oltre a spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

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