Graduatorie ATA 24 mesi, domanda nella stessa provincia. Come fare per cambiare

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Entro il 18 maggio gli aspiranti ATA possono presentare domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi. Le domande possono essere presentate nella stessa provincia in cui l’aspirante è inserito o in servizio in seconda o terza fascia. Ma cosa può fare un aspirante che volesse cambiare provincia?

La scelta della provincia non è possibile nelle domande ATA 24 mesi, anche se l’aspirante non è destinato a stare a vita nella stessa provincia, ma attendere di poter effettuare il cambio successivamente.

Tanti sono gli aspiranti che con spirito di sacrificio passano mesi e anni lontano da casa per accumulare punteggio e raggiungere il requisito dei 24 mesi o 23 mesi e 16 giorni richiesto per entrare in graduatoria ATA 24 mesi, per poter aspirare al ruolo o, semplicemente, riuscire ad avere una supplenza al 31 agosto o 30 giugno.

Ad esempio se un aspirante residente a Palermo quest’anno presta servizio a Milano da terza fascia e ha maturato due annualità di servizio, può presentare domanda di inserimento nelle 24 mesi a Milano, né a Palermo dove risiede, né in altra provincia.

L’art. 4 dell’OM 2009 spiega i criteri/ordine per l’individuazione della provincia, che altro non sono che le modalità di accesso presenti nella domanda:

a) la provincia in cui, all’atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;
b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le
supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non sia in servizio come previsto
dalla precedente lettera a);
c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia per il
conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

Nello stesso articolo si specifica che i candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento (modello B2) esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.

Quindi il veto del cambio provincia vige anche per il personale che aggiorna la domanda e che compila il modello B2.

Inoltre, la domanda di inserimento (modello B1) può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.

Le domande non possono essere inoltrate nelle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D’Aosta, che adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale ATA.

Come fare allora per cambiare provincia?

Della questione se n’era parlato anche durante una diretta di Orizzonte Scuola con Dal Pino (Anief). Sostanzialmente occorre attendere l’aggiornamento della graduatoria di terza fascia, atteso nel 2024, per poter poi cambiare la provincia in prima fascia.

Si ricorda una FAQ ministeriale del 2021 che spiega il meccanismo:

I candidati attualmente inseriti nelle graduatorie di terza fascia di una provincia che hanno raggiunto il requisito dei 24 mesi ed intendono inserirsi nella graduatoria dei 24 mesi di una nuova provincia come devono comportarsi?

Gli aspiranti con almeno 24 mesi di servizio, inseriti in graduatoria di terza fascia di una provincia, per chiedere l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi di altra provincia devono innanzitutto richiedere l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia della nuova provincia. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive della terza fascia di istituto potranno richiedere l’inserimento nella graduatoria di cui all’art. 554 del D. Lgs. 297/1994. Pertanto, l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi della nuova provincia potrà essere effettuato il prossimo anno.

Depennamento da graduatorie ATA 24 mesi

Nel decreto sull’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del prossimo anno saranno fornite anche indicazioni sul depennamento. Nel Dm precedente, 50/2021, si legge:

L’aspirante incluso nella graduatoria provinciale permanente di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e/o che sia incluso nell’elenco provinciale ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per uno dei profili professionali di cui al comma 1, nel caso in cui intenda cambiare la provincia può presentare
domanda di depennamento dalle citate graduatorie e/o elenco e, contestualmente, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia di altra provincia. La richiesta di depennamento dalle graduatorie di altra provincia consente l’inserimento nella nuova provincia esclusivamente nelle graduatorie di terza fascia di circolo o di istituto.

Quindi dalla prima o dalla seconda fascia si cambia provincia presentando domanda di depennamento e domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia della nuova provincia.

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Pubblicato in ATA

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